Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-01-24, n. 201200297
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N. 00297/2012REG.PROV.COLL.
N. 00295/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2010, proposto dalla dott.ssa L B, rappresentata e difesa dall'avv. P C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, n. 7;
contro
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro
pro tempore
,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
dott.sse C G e A L, rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Pennisi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 82;
dott. Danila Annesi, Umberto P, Pietro Aceto, Loredana Garritano, Lorenzo Postorino, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, 21 luglio 2009, n. 7300.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle signore C G e A L;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 28 ottobre 2011 il consigliere A P e uditi per le parti l’avvocato Conticiani e l’avvocato dello Stato Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dr.ssa L B, odierna ricorrente, affermava che, con provvedimento del Centro servizi amministrativi (CSA) di Viterbo del Ministero dell’istruzione in data 11 agosto 2004, veniva nominata in qualità di preside incaricato per l’anno scolastico 2004-2005 a partire dal I settembre 2004 e fino al 31 agosto 2005 presso l’Istituto comprensivo di Valentano (VT).
In accoglimento di un ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. da un suo collega (dott. Umberto P), il Tribunale di Viterbo, quale giudice del lavoro, ordinava al CSA di Viterbo di inserire detto docente nella graduatoria degli incarichi di presidenza per l’a.s. 2004-2005.
Tale decisione veniva confermata in sede collegiale, con la conseguenza che il dott. P veniva inserito in graduatoria, mentre la ricorrente era rimossa dall’incarico di preside incaricato.
La ricorrente proponeva ricorso per regolamento di giurisdizione alle SS.UU. della Corte di cassazione che, con decisione n. 3371 del 15 febbraio 2007, dichiaravano la giurisdizione del giudice amministrativo.
La ricorrente presentava domanda di partecipazione al corso di formazione del concorso, indetto con D.M. 3 ottobre 2006, per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi scolastici, riservati a coloro che avevano coperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, ai sensi dell’art. 1-sexies della legge n. 43/2005 e dell’art. 3-bis della legge n. 168/2005, dichiarando in particolare “di aver prestato servizio come preside incaricato nell’anno scolastico 2004-2005 con nomina del CSA di Viterbo poi revocata in data 22 novembre 2004, con provvedimento d’urgenza del giudice del lavoro”.
Ella era poi escluda dal corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, non avendo svolto in punto di fatto le funzioni di preside incaricato per un anno.
2. Con il ricorso n. 1940 del 2007, proposto innanzi il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, la dott.ssa B impugnava i seguenti provvedimenti:
- il decreto prot. n. 39429 del 28 dicembre 2006, con il quale il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio pubblicava all’albo dell’Ufficio gli elenchi nominativi, distinti per settori formativi per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, indetto con D.M. 3 ottobre 2006 per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservati a coloro che avevano coperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno ai sensi della’art. 1 – sexies della l. 31 marzo 2005, n. 43 e dell’art.