Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-11-13, n. 202409100
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Testo completo
Pubblicato il 13/11/2024
N. 09100/2024REG.PROV.COLL.
N. 01802/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1802 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in proprio e quale titolare della “scuderia dell’avvocato”, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Fichera, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione seconda- ter ) n. 7413/2020,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 23 ottobre 2024 il consigliere Fabio Franconiero e udito per la parte appellante l’avvocato Fichera;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicato in intestazione agisce nel presente giudizio per la condanna del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al risarcimento dei danni causati alla scuderia ippica di sua proprietà (“dell’avvocato”) dall’iscrizione nella “lista dei pagamenti insoddisfatti” (cd. forfait list), di cui all’art. X del regolamento delle corse al galoppo in piano professionisti , già amministrata dall’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e ora dal Ministero resistente. L’iscrizione, disposta in forza del decreto n. prot. 51082 del 16 luglio 2015, era riferita ad un debito di € 700,00, derivante dal mancato pagamento della quota di iscrizione ad una corsa tenutati nell’aprile del 2014 (premio “-OMISSIS-), al quale l’appellante aveva partecipato attraverso la propria scuderia.
2. In ragione di ciò con nota ministeriale di prot. n. -OMISSIS-del 13 novembre 2014 veniva richiesto di versare la somma. Il pagamento avveniva poi in data 24 febbraio 2015, a mezzo di bonifico bancario, ma rimaneva senza riscontro l’invito contenuto nella medesima nota di inviare al Ministero la relativa documentazione nel termine di 20 giorni ivi indicato, previsto dal citato regolamento delle corse al galoppo in piano (art. X, lett. b). Di qui l’iscrizione pregiudizievole.
3. A fondamento della domanda risarcitoria viene dedotto che quest’ultima è stata implicitamente riconosciuta come errata dallo stesso Ministero resistente, attraverso la rettifica consistita nella pubblicazione in data 28 settembre 2015 di un elenco aggiornato dei nominativi iscritti a quella data nella lista dei pagamenti insoddisfatti, in cui non era inserito la scuderia di proprietà dell’appellante; ma che nondimeno fino a questo momento l’inserimento tra i debitori ha comportato pregiudizi in suo danno, consistiti nel discredito commerciale, nell’impedimento a partecipare alle competizioni di galoppo con i cavalli della scuderia di sua proprietà e a competere per i relativi premi, oltre che nell’inutile onere di manutenzione della scuderia stessa.
4. La domanda la cui causa petendi è così sintetizzabile è stata respinta in primo grado dall’adito Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma con la sentenza i cui estremi sono parimenti indicati in intestazione.
5. La pronuncia di primo grado ha per un verso escluso il nesso causale tra l’illecito comportamento ministeriale prospettato e i danni subiti; e per altro verso rilevato che questi ultimi non erano stati provati. Sotto il primo profilo ha considerato utile a interrompere il rapporto di causalità il fatto che il pagamento fosse avvenuto con ritardo rispetto al termine assegnato, e che il ricorrente avesse omesso di riscontrare l’invito ad inviare al Ministero la relativa documentazione. La condotta del danneggiato è stata ricondotta all’ipotesi ex art. 1227, comma 2, cod. civ. di mancato impiego della diligenza esigibile per evitare i danni lamentati. Con riguardo al secondo aspetto sono stati considerati non provati i pregiudizi di ordine patrimoniale e non patrimoniale derivanti dall’asserito discredito nell’ambiente delle corse ippiche conseguente all’iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti; del pari è stato ritenuto non dimostrato l’impedimento a partecipare alle competizioni, mentre la voce inerente alle spese di manutenzione della scuderia è stata considerata non correlata causalmente all’illecito prospettato.
6. Le ora esposte ragioni a base del rigetto della domanda risarcitoria sono censurate dall’originario ricorrente a mezzo del presente appello.
DIRITTO
1. In via preliminare rispetto al merito va dato atto che il contraddittorio con il Ministero resistente, non costituitosi in resistenza nel giudizio di secondo grado, è stato validamente costituito, con la notifica dell’appello in allegato al messaggio di posta elettronica certificata in data 1° febbraio 2021 inviato all’Avvocatura generale dello Stato, di cui è prodotta la ricevuta di consegna.
2. Nel merito, l’appello contesta l’applicazione al caso di specie della mancata diligenza del danneggiato nell’attivarsi per evitare i pregiudizi risarcibili ai sensi del sopra citato art. 1227, comma 2, cod. civ.: in primo luogo perché l’esimente sarebbe in tesi deducibile in giudizio a mezzo di eccezione in senso proprio, nel caso di specie non formulata dal Ministero resistente; ed in secondo luogo perché quand’anche rilevabile d’ufficio, l’asserita negligenza del danneggiato non sarebbe utile ad esonerare da responsabilità l’amministrazione nel trattamento dei dati, secondo la disciplina dell’art. 2050 cod. civ., applicabile al settore della protezione dei dati personali in base al richiamo operato (all’epoca dei fatti di causa) dall’art. 15 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ). A questo riguardo si sottolinea che la fattispecie di responsabilità oggettiva prevista dalla citata disposizione civilistica pone a carico dell’esercente l’attività pericolosa di trattamento dei dati personali l’onere di dimostrare che l’evento dannoso si è prodotto a causa di fattori eccezionali ed imprevedibili, quod non nel caso di specie, posto che l’errata iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti è avvenuta in violazione dell’obbligo di verificare la posizione dell’appellante, imposto dal sopra citato regolamento delle corse al galoppo in piano professionisti. L’inadempimento sarebbe quindi riconducibile all’ordinaria attività del responsabile dei dati, che avrebbe potuto essere evitato a prescindere dalla previa richiesta all’interessato circa l’avvenuto pagamento.
2. In subordine viene censurata l’applicazione del concorso del danneggiato ex art. 1227, comma 2, cod. civ. nel senso dell’integrale esclusione dei pregiudizi risarcibili, quando al più questi si sarebbero potuti riconoscere scontati di una percentuale riconducibile al fatto dello stesso