Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-10-11, n. 201604189

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-10-11, n. 201604189
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604189
Data del deposito : 11 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2016

N. 04189/2016REG.PROV.COLL.

N. 07830/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 7830 del 2015, proposto da:
K M R, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Capra C.F. CPRMRC67M03B157Q, con domicilio eletto presso l’avvocato L S in Roma, Piazzale Clodio n. 12;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo della Lombardia, sede di Brescia, Sezione II, n. 00253/2015, resa tra le parti, concernente diniego emersione da lavoro irregolare


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 il consigliere Manfredo Atzeni e udito per le parti l'avvocato dello Stato Wally Ferrante, unico comparso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Lombardia, sede di Brescia, rubricato al n. 109/2015, il signor Roshan Khadka impugnava il decreto in data 13 ottobre 2014 con il quale lo sportello unico per l’immigrazione di Brescia aveva rigettato la sua istanza di emersione dal lavoro irregolare.

Il ricorrente lamentava erronea interpretazione o violazione dell’art. 5 del d. lgs. 109/2012 nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità della motivazione chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.

Con la sentenza in epigrafe, n. 253 in data 12 febbraio 2015, resa in forma semplificata, il Tribunale Amministrativo della Lombardia, sede di Brescia, Sezione Seconda, respingeva il ricorso.

2. Avverso la predetta sentenza il signor Roshan Khadka propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 7830/2015, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto dell’appello.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 22 settembre 2016.

3. L’appello è infondato.

L’appellante ha presentato domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

La norma ammette alla regolarizzazione i cittadini extra comunitari che presenti nel territorio nazionale alla data del 31 dicembre 2011.

L’appellante sostiene di trovarsi in tale condizione e a dimostrazione della sua asserzione deposita certificazione del Console Onorario del suo paese (Nepal) nella quale si dà atto della sua presenza nel territorio dello Stato Italiano nell’aprile del 2011, desunta dall’iscrizione dell’appellante a un’associazione di cittadini nepalesi.

Gli elementi forniti non sorreggono le ragioni dell’appellante.

Deve convenirsi con il primo giudice nell’affermazione secondo la quale sebbene sia privo di senso pretendere che l’aspirante alla regolarizzazione dimostri la sua presenza in Italia esattamente alla data del 31 dicembre 2011, è peraltro necessario che l’aspirante dimostri la sua presenza in una data ragionevolmente vicina a quella appena indicata.

La certificazione sulla quale si fondano le ragioni dell’appellante non possiede queste caratteristiche in quanto risale a ben oltre sei mesi (aprile 2011) prima di quella indicata dal legislatore.

E’ evidente che anche dando per scontato il passaggio in Italia dell’appellante nell’aprile del 2011 il fatto risulterebbe ambiguo, essendo certamente possibile che nei successivi otto mesi egli si sia allontanato dal territorio nazionale, e che il suo passaggio in Italia sia stato del tutto occasionale, nell’ambito della ricerca di migliori occasioni lavorative in altri paesi europei.

Deve essere rilevata, inoltre, l’incertezza della certificazione resa dal Console Onorario il quale attesta la presenza dell’appellante in Italia sulla base della sua iscrizione a un’associazione privata, che nulla esclude possa essere avvenuta per corrispondenza.

4. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

In considerazione della natura della controversia le spese del grado devono essere integralmente compensate.

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