Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-12-18, n. 201505771
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N. 05771/2015REG.PROV.COLL.
N. 07837/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7837 del 2015, proposto da:
Casa Regina Apostolorum della Pia Società Figlie di San Paolo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F R, con domicilio eletto in Roma, via Lutezia, n. 8;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. R M P, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;
Commissario ad Acta per la Sanità della Regione Lazio e AUSL RM H, n.c.;
per l'ottemperanza delle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5900 e n. 5901 del 28 novembre 2014 concernenti la remunerazione delle prestazioni ospedaliere e di assistenza specialistica ambulatoriale per gli anni 2006 e 2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati F R e R M P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con le sentenze n. 5900 e n. 5901 del 28 novembre 2014 questa Sezione ha accolto gli appelli proposti dalla Casa Regina Apostolorum della Pia Società Figlie di San Paolo, titolare dell’Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale (RM), ospedale religioso classificato e, per l’effetto, in riforma delle appellate sentenze del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III, n. 1378 del 15 febbraio 2007 e Sezione III Quater n. 7075 del 17 luglio 2009, ha annullato, per quanto di ragione, le impugnate delibere della Regione Lazio, n. 143 del 22 marzo 2006 e n. 436 del 19 giugno 2007, concernenti la remunerazione delle prestazioni ospedaliere e di assistenza specialistica ambulatoriale per gli anni 2006 e 2007.
1.1.- In particolare, la Sezione ha ritenuto che, per le ragioni indicate nelle stesse decisioni, le sentenze appellate non potevano essere condivise « nella parte in cui ha affermato che le aziende ospedaliere classificate erano obbligate al rispetto dei tetti di spesa anche per il periodo antecedente il 2008 ».
In conseguenza, la Sezione ha ritenuto illegittime le delibere impugnate « nella parte in cui ha assegnato all’appellante un tetto di spesa sostanzialmente invalicabile senza tenere conto della natura delle prestazioni rese da una struttura ospedaliera che, sebbene di proprietà privata, era considerata equiparata, per l’assistenza che era tenuta a prestare, alle strutture ospedaliere pubbliche ».
1.2.- La Sezione ha peraltro aggiunto che « resta fermo ogni ulteriore determinazione dell’Amministrazione sulle modalità di remunerazione delle prestazioni rese oltre il tetto di spesa assegnato» e che «è impregiudicato il controllo dell’Amministrazione sull’effettività (e sull’appropriatezza) delle prestazioni rese e, quindi, sulla loro possibile remunerazione, anche in eccedenza rispetto al tetto di spesa assegnato ».
La Sezione ha, inoltre, precisato che « l’equiparazione fra le strutture ospedaliere pubbliche e quelle private classificate, anche prima della riforma del 2008, non riguardava comunque il ripianamento dei possibili disavanzi di gestione ».
1.3.- Nella sentenza n. 5901 la Sezione ha anche aggiunto che « tenuto conto di quanto evidenziato dall’Azienda U.S.L. Roma H, con riferimento alle contestazioni sollevate in ordine ai pagamenti in concreto liquidati, la possibile remunerazione di prestazioni effettuate oltre i tetti di spesa assegnati per l’anno 2007 deve tenere conto anche del rispetto delle disposizioni riguardanti il numero di posti letto assegnati, anche per effetto di riconversione, per l’anno in questione ».
2.- La Casa Regina Apostolorum ha quindi chiesto alla Regione Lazio di procedere all’esecuzione delle sentenze in questione ed ha chiesto la liquidazione, in suo favore, € 2.320.103,00 per il 2006 ed € 3.422.702,12 per il 2007, oltre interessi.
Ma la Regione Lazio, con atto in data 30 luglio 2015, ha respinto la richiesta sostenendo di essere « sottoposta al piano di rientro dal deficit della Sanità e che il riconoscimento di ulteriori costi non troverebbe alcuna copertura nel bilancio regionale ».
3.- La Casa Regina Apostolorum ha impugnato tale determinazione ed ha chiesto alla Sezione, accertata l’inottemperanza alle sentenze n. 5900 e n. 5901 del 28 novembre 2014, di provvedere per la completa esecuzione delle stesse, con ogni conseguente statuizione.
4.- Il ricorso deve essere accolto.
Le ragioni che la Regione Lazio ha indicato nella citata nota del 30 luglio 2015, riguardanti la sottoposizione della stessa al piano di rientro dal deficit della Sanità e la mancanza di copertura nel bilancio regionale di ulteriori costi non previsti (confermate nella memoria difensiva), non possono, infatti, giustificare la mancata esecuzione delle indicate sentenze che, nell’accogliere gli appelli, hanno posto a carico della stessa Regione il dovere di procedere al controllo « sull’effettività (e sull’appropriatezza) delle prestazioni rese » dalla Casa Regina Apostolorum, anche in eccedenza rispetto al tetto di spesa assegnato per gli anni 2006 e 2007 e, quindi, hanno determinato per la Regione il conseguente obbligo (e non la facoltà) di remunerare le prestazioni (ma solo se effettive ed appropriate) rese in eccedenza (rispetto al budget assegnato) dalla struttura ospedaliera in questione in favore del servizio sanitario pubblico.
Facendo anche attenzione, nell’esercizio della doverosa funzione, alle altre precisazioni contenute nelle citate decisioni, che si sono prima ricordate.
4.1.- Si deve solo aggiungere che, per principio pacifico, l’esecuzione di sentenze di condanna di natura patrimoniale non può essere impedita dalla circostanza che la relativa spesa non è stata prevista nel bilancio del soggetto pubblico debitore. Né la Regione Lazio ha evidenziato l’esistenza di disposizioni di legge sulla base delle quali può essere giustificato un blocco (anche solo transitorio) dei pagamenti dovuti al fine di consentire il riequilibrio dei conti e il rientro dal deficit della Sanità.
5.- Il ricorso deve essere quindi accolto, nei limiti che si sono precisati.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.