Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-05-17, n. 201202837

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-05-17, n. 201202837
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201202837
Data del deposito : 17 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02854/2004 REG.RIC.

N. 02837/2012REG.PROV.COLL.

N. 02854/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2854 del 2004, proposto da:
P G, rappresentato e difeso dall'avv. G D B, con domicilio eletto presso G D B in Roma, via G.G. Belli, 39;
P F P, P A;

contro

Comune di Rudiano, rappresentato e difeso dagli avv. M B, G R, con domicilio eletto presso G R in Roma, via Marcello Prestinari, 13;
Provincia di Brescia;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA n. 00107/2004, resa tra le parti, concernente DELIBERA COMUNALE RECANTE APPROVAZIONE VARIANTE P.R.G.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2012 il Cons. S D F e uditi per le parti gli avvocati Fausto Buccellato in sostituzione di M B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, gli attuali appellanti, P G, Francesco Paolo e Alberto, agivano per l’annullamento del decreto di esproprio del 17 maggio 2001 emesso dalla provincia di Brescia.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, fondato in buona sostanza sui vizi di invalidità derivata degli atti approvativi, impugnati con altri ricorsi dinanzi al giudice amministrativo di prime cure.

Con l’atto di appello l’appellante espone di essere proprietario e conduttore di importante azienda agricola;
lamenta che a seguito della approvazione del progetto relativo alla realizzazione della nuova circonvallazione, la sua impresa subisce un danno ingente.

Con un primo motivo di appello, ripropone la doglianza di difetto di motivazione dell’atto presupposto, costituito dalla variante n.63 del 1997, che, se non introduce una nuova opera, tuttavia apporta una variazione sostanziale, di cui non vengono esplicitate le ragioni.

Con il secondo motivo di appello lamenta la violazione della legge regionale n.23 del 1997, che all’art. 3 prevede che le osservazioni dei privati debbano ottenere dovuto esame e su di esse debba motivarsi in modo specifico.

Fa presente che in sede di osservazioni aveva debitamente rappresentato l’esigenza di assicurare il rispetto delle distanze secondo il codice della strada, mentre la variante adottata determina una sicura violazione in tal senso e a tali osservazioni il Comune non ha risposto in modo esaustivo.

Avverso l’atto di esproprio ripropongono quindi i vizi di invalidità derivata.

Si è costituito il Comune di Rudiano chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.

Alla udienza pubblica del 17 aprile 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato.

In relazione ai dedotti motivi, in realtà riguardando gli atti presupposti rispetto all’atto di esproprio (oggetto unico del ricorso originario), in primo luogo, la presupposta variante approvata, come spiegato nella relazione illustrativa, è stata apportata allo scopo di recepire differenze del tracciato dell’opera in fase di progettazione rispetto a quello individuato negli strumenti urbanistici vigenti, in relazione ai raggi di curvatura previsti dal codice della strada ed alle esigenze di raccordo degli incroci a raso con le diverse viabilità locali e provinciali.

Come riconosce la stessa parte appellante, la variante non approva una nuova opera pubblica, né approva una sostanziale modifica, ma si concreta un limitato e semplice spostamento dell’asse stradale rispetto alle previsioni urbanistiche.

Pertanto, è stato pienamente argomentato sui motivi di interesse pubblico che hanno determinato la esigenza della variante.

In relazione ai sacrifici imposti ai privati, l’amministrazione ha risposto alle osservazioni rappresentando che il nuovo tracciato non interessa il giardino di pertinenza ma l’area agricola adiacente, senza ulteriori danni alla proprietà;
conseguentemente, anche sotto tale profilo, sono state spiegate le ragioni della scelta effettuata.

Tra l’altro, in fase prettamente esecutiva, sono tollerati piccoli spostamenti anche ad opera dei soli organi preposti alla direzione dei lavori, anche senza necessità di apportare varianti.

E’ infondato anche l’altro motivo di appello, in quanto le osservazioni proposte dai cittadini avverso gli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi, sicchè il loro rigetto non richiede una motivazione analitica, ma è sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli equilibri generali perseguiti dallo strumento pianificatorio (tra tante, Consiglio di Stato, IV, 24 dicembre 2009, n.8754).

Anche con riguardo al profilo rappresentato di possibile violazione dei limiti delle distanze per come previsti dal codice della strada, l’amministrazione ha risposto che i tecnici dell’amministrazione provinciale competente stavano studiando la soluzione dei problemi relativi alla sicurezza stradale e già si né rappresentato come in sede esecutiva siano possibili, a maggior ragione se doverosi, aggiustamenti limitati dell’opera pubblica.

Le considerazioni sopra svolte consentono di rigettare quindi i motivi di appello di invalidità derivata nei confronti dell’atto di esproprio.

Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto.

La condanna alle spese del presente grado di giudizio segue il principio della soccombenza;
le spese sono liquidate in dispositivo.

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