Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-01-21, n. 201100439

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-01-21, n. 201100439
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100439
Data del deposito : 21 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04977/2009 REG.RIC.

N. 00439/2011REG.PROV.COLL.

N. 04977/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4977 del 2009, proposto da:
C C, erede di C M V;
G B, erede di M S;
V B;
M P B, erede di G B;
P C, erede di G C;
E C, erede di L C;
Antonietta D’Angelo, erede di Concetta D’Angelo;
Generosa D’Angelo, erede di F M;
L D C, erede di R D C;
Aniello Dell’Aversana;
A D D;
P D G;
S D G, erede di E D G;
M D M;
P D M;
Aurelio D’Isanto;
F E;
L E;
M R F, erede di G F;
C G;
P G;
Michelina Guardascione, erede di Umberto Guardascione;
Giuseppa Lanzaro;
Maria Pagliuso D’Occhio, in proprio e quale erede di D’Occhio F. e Rungi E.;
Michele Petrillo, erede di Fortunato S. Petrillo;
Antonio Pinzino;
Antimo Romano, erede di Giuseppe Rinaldi;
Eugenio Romano, procuratore di Antonietta Esposito;
Luigi Romano, erede di Giuseppe Rinaldi;
Vincenzo Romano, erede di Giuseppe Rinaldi;
Filomena Russo, rappresentati e difesi dall'avv. Arcangelo D'Avino, con domicilio eletto presso Alberto D'Auria in Roma, via Calcutta, 45;

contro

Comm. Straord. Liquidaz. del Dissesto Amm. Prov. di Napoli e Provincia di Napoli, ognuna in persona del proprio rispettivo legale rappresentante in carica, non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 02601/2008, resa tra le parti, concernente RIVALUTAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2010 il Cons. E M e uditi per le parti l’avvocato D' Avino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il presente appello è proposto dai soggetti indicati in epigrafe, che impugnano la sentenza, anch’essa indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha rigettato un ricorso presentato in quella sede giudiziaria relativo alla corresponsione, previa dichiarazione di inefficacia di un protocollo di intesa, di somme spettanti, con interessi e rivalutazione monetaria.

Premettono gli appellanti che, riconosciuta loro la debenza di alcuni arretrati, sottoscrivevano un protocollo di intesa (e successivamente singoli verbali di conciliazione) con i quali rinunciavano a parte di quanto loro dovuto (17%) e agli interessi e alla rivalutazione monetaria, pur di ricevere in varie rate le somme di spettanza.

Senonché la Commissione per il dissesto della Provincia di Napoli non onorava alle scadenze gran parte di quanto dovuto, per cui, sussistendo la clausola della risoluzione del protocollo di intesa (e del verbale di conciliazione), gli appellanti chiedono conseguentemente alla risoluzione intervenuta per inadempimento dell’altra parte, tutto quanto loro integralmente dovuto, frutto peraltro di una delibera di Giunta, annullata dal Comitato regionale di controllo, ma poi reviviscente per effetto di una sentenza del Tribunale amministrativo regionale.

Questi i motivi dell’appello:

1) Violazione degli artt. 1353, 1362, 1363 e 1456 del codice civile, nonché presupposti erronei e contraddittorietà;
in quanto l’Amministrazione ha onorato con ritardo e sempre parzialmente agli obblighi assunti con l’atto transattivi, non essendo rilevante la clausola inserita “ove possibile”, mentre, d’altra parta, i crediti da lavoro sono privilegiati e un contratto transattivo nella materia è nullo;

2) Contraddittorietà, illogicità, violazione della transazione;
poiché la Commissione che gestiva il dissesto della Provincia di Napoli era nella condizioni di onorare tempestivamente gli impegni assunti con la transazione;

3) Travisamento dei presupposti, violazione e falsa applicazione degli artt.1965, 1966, 1418, 1447 e 1448 del codice civile;
perché la particolare situazione di debolezza dei lavoratori determina, per altro verso, la nullità dell’atto transattivi;

4) Sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, nell’ambito della giurisdizione esclusiva, trattandosi di rapporti intercorrenti fino alla data del 1° luglio 1998 e non oltre.

Gli appellanti presentano una successiva memoria illustrativa, con la quale insistono per l’accoglimento dell’appello, ulteriormente argomentando sulle censure dell’atto introduttivo.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 19 novembre 2010.

DIRITTO

Va premesso che, nella specie, la transazione è intervenuta dopo l’emanazione di una sentenza giurisdizionale, per cui non può valere l’eccezione di nullità della transazione medesima, la quale non è il frutto di un accordo tra le parti, al di fuori di una decisione giudiziale, ma è proprio un accordo che interviene “inter partes”, dopo che la controversia è stata decisa in via giudiziaria.

Tanto premesso, nel merito va rilevata l’infondatezza dell’appello.

Infatti, una volta che la transazione è stata sottoscritta, questa determina una nuova regolazione dei rapporti tra le parti, che sostituisce integralmente quanto in precedenza sussistente e perciò solo alla medesima da quel momento occorre fare riferimento.

Ora, è accaduto che, nella specie considerata, gli obblighi nascenti dalla transazione sono stati adempiuti con ritardo, ma la medesima transazione prevedeva, in considerazione della particolare situazione di dissesto dell’Amministrazione, che non aveva la piena disponibilità finanziaria di quanto promesso, derivando l’attribuzione dei fondi dal versamento di soggetti terzi,

comunque l’inciso “ove possibile”, cosicché non può parlarsi di vero e proprio inadempimento parziale ma della verificazione della impossibilità di adempiere tempestivamente le obbligazioni assunte, per il verificarsi di quella condizione di impossibilità comunque prevista nell’atto transattivo, obbligazioni che peraltro sono state successivamente adempiute.

In considerazione di quanto sopra indicato, l’appello va rigettato, mentre le spese di giudizio del presente grado, in considerazione della natura della controversia azionata, possono essere integralmente compensate fra le parti in lite.

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