Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-05, n. 202403161
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Testo completo
Pubblicato il 05/04/2024
N. 03161/2024REG.PROV.COLL.
N. 08053/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8053 del 2023, proposto da
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Associazione Culturale Assoteatro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesca D'Addario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Artelé S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12801/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Associazione Culturale Assoteatro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2024 il Cons. M P e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 12762/2022 R.R. l’Associazione Culturale Assoteatro (di seguito Assoteatro) impugnava dinanzi al T per il Lazio la mancata ammissione ai contributi stanziati dal Ministero della Cultura per l’anno 2022 (triennio 2022-2024), a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per la Sezione « Festival di teatro Prime istanze triennali » (procedura alla quale aveva chiesto di partecipare per il finanziamento del Progetto artistico triennale « Festival delle Tradizioni 2.0 ») disciplinata dall’art. 17 del D.M. 27 luglio 2017, come modificato dal D.M. 25 ottobre 2021, determinata in ragione del mancato raggiungimento della soglia minima di 10 punti prevista in relazione al parametro « qualità artistica » (punteggio attribuito 7,90).
Contestualmente impugnava il citato D.M. 27 luglio 2017 e il D.M. 19 gennaio 2022 di nomina della Commissione.
Avverso i suddetti provvedimenti formulava le seguenti censure:
- difetto di motivazione, in ragione della mancata individuazione, da parte della Commissione, dei criteri valutativi mediante una scala graduale di attribuzione dei voti nonostante l’assoluta genericità dei parametri contemplati a monte dal D.M. 27 luglio 2017;
- vizio di composizione della Commissione per violazione dell’art. 2 del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 89, atteso che il Presidente designato non rivestiva la prescritta qualifica di Direttore generale e che il seggio veniva integrato da funzionari del Servizio I della Direzione Generale Spettacolo senza che ne fossero indicati i nominativi e la funzione svolta;
- omessa valutazione del proprio progetto sotto altra categoria, in violazione dell’art. 5, co. 2 del D.M. 27 luglio 2017.
Il T, con sentenza n.12801 del 27 luglio 2023 accoglieva il primo motivo richiamando precedenti conformi della Sezione (nn. 3578/2023, 3579/2023, 7159/2023 e 7157/2023) e riportando pressoché integralmente il proprio precedente n. 3579/2023 con il quale, pronunciandosi in ordine ad una fattispecie similare, annullava il « giudizio espresso con riferimento al progetto presentato dalla ricorrente » sul rilievo che non fossero « compiutamente percepibili le ragioni sottese all’attribuzione di un punteggio finale rivelatosi insufficiente ai fini del raggiungimento della “soglia minima di ammissibilità qualitativa” di 10 punti » disponendo contestualmente la « integrale rinnovazione dello stesso da parte di una commissione in diversa composizione ».
Della sentenza da ultimo richiamata venivano ritrascritti i punti 1-4 (cui si rinvia) ritenendo che dette « argomentazioni [fossero] pienamente replicabili anche ai fini della definizione del presente giudizio » posto che:
- « i fenomeni [criteri di specificazione dei parametri di valutazione, ndr] contemplati dalla Tabella n. 11 dell’allegato B al DM 27 luglio 2017 per la valutazione della qualità artistica dei progetti presentati per il settore “Festival di teatro” di cui all’articolo 17 sono, in parte, del tutto identici o comunque analoghi a quelli previsti per il settore “Organismi di produzione della danza” di cui all’art. 25, oggetto del sopra citato precedente »;
- doveva considerarsi « viziata da difetto di motivazione la valutazione formulata con riferimento al progetto presentato dalla ricorrente, non risultando compiutamente percepibili le ragioni sottese all’attribuzione di un punteggio finale ».
Il ricorso veniva pertanto accolto sul ritenuto fondamento del primo motivo annullando il « giudizio espresso con riferimento al progetto presentato dalla ricorrente» e disponendo contestualmente la «integrale rinnovazione dello stesso da parte di una commissione in diversa composizione ».
In coerenza con quanto statuito, il T rilevava l’improcedibilità del secondo motivo di ricorso e assorbiva il terzo, fatti « salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione ».
Il Ministero impugnava la decisione di primo grado con appello depositato il 10 ottobre 2023 deducendone l’erroneità per:
1. « VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DEL D.M. FUS 2017 e s.m.i.: ALTERAZIONE DEI PRESUPPOSTI LOGICO-GIURIDICI INDIVIDUATI DALLA NORMATIVA DI SETTORE PER LA PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI NELLA MATERIA DE QUA, DAL CARATTERE STRETTAMENTE COMPARATIVO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. E DISPARITA’ DI TRATTAMENTO AI DANNI DEGLI ALTRI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA SELETTIVA »;
2. « ERRONEITA’ DELL’ITER MOTIVAZIONALE SEGUITO DAL GIUDICE DI PRIME CURE: INCONFERENZA DELLE PRONUNCE EMESSE DALLA MEDESIMA SEZIONE, RICHIAMATE NELLA SENTENZA PER RELATIONEM ».
Assoteatro si costituiva in giudizio il 4 novembre 2023 eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’appello per essersi l’amministrazione limitata « a domandare … l’annullamento – e non già la riforma – della sentenza impugnata » e, nel merito, l’infondatezza delle avverse censure con riproposizione dei motivi dichiarati improcedibili o assorbiti dal T.
All’esito della camera di consiglio del 9 novembre 2023, con ordinanza n. 4540/2023, veniva accolta l’istanza di sospensione.
Il Ministero, con memoria depositata il 17 gennaio 2024, ribadiva la correttezza del proprio operato richiamando a sostegno della posizione espressa il precedente di questa Sezione n. 11227 del 27 dicembre 2023.
Ministero e Assoteatro replicavano alle avverse difese con memorie depositate, rispettivamente, il 24 e 31 gennaio 2024.
All’esito della pubblica udienza del 22 febbraio 2024 la causa veniva decisa.
Preliminarmente deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’appellata sul presupposto che « sia l’epigrafe che le conclusioni dell’atto di appello delimitano espressamente l’ambito della domanda formulata all’annullamento della Sentenza oggetto di gravame, senza che, neppure nei motivi di ricorso, possa rinvenirsi alcun riferimento alla richiesta di riforma della stessa ».
La domanda di annullamento della sentenza per aver « alterato i presupposti logico-giuridici individuati dal D.M. FUS per la costruzione di una procedura dal carattere necessariamente comparativo », nonché, « per aver richiamato interamente nella motivazione un recente precedente giurisprudenziali (e citandone anche altri, sempre della stessa sezione) simile ma non uguale al caso odierno » non può, infatti, che ritenersi espressamente rivolta a conseguire un riformato esito della decisione di primo grado.
Quanto al merito della controversia deve ulteriormente premettersi, per completezza di esposizione, che nei confronti delle sentenze (richiamate dal giudice di primo grado a sostegno della propria decisione) nn. 3578/2023 e 3579/2023 pende appello, mentre le sentenze nn. 7157/2023 e 7159/2023 non venivano impugnate.
Ai fini di un corretto inquadramento della presente controversia si illustrano, in estrema sintesi, i contenuti della sentenza del T Lazio n. 3579/2023 che costituisce, per espresso richiamo, la motivazione della sentenza impugnata nel presente giudizio.
In detta sede il T, effettuata una breve ricognizione della disciplina normativa applicabile ed una sommaria descrizione della struttura della griglia di valutazione contenente gli « indicatori per la valutazione della qualità artistica », operava una distinzione fra i « criteri di attribuzione dei voti da assegnare a ciascuno dei fenomeni » in qualitativi, riferiti ad « aspetti e profili non suscettibili di misurazione obiettiva » e quantitativi ritenendo che per questi ultimi non sussistessero ostacoli alla previsione di « sub-criteri per l’attribuzione dei punteggi in modo da rendere percepibili, anche attraverso la relativa graduazione, le valutazioni dell’organo tecnico » rendendo « intelligibile il giudizio formulato dalla Commissione, consentendo di verificare come il punteggio massimo a disposizione verrà concretamente “dosato”, con una scala di ripartizione del voto numerico tra il limite minimo e quello massimo che consenta appunto di cogliere il grado di apprezzamento manifestato in funzione della rispondenza