Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-06-05, n. 201803389

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-06-05, n. 201803389
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201803389
Data del deposito : 5 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2018

N. 03389/2018REG.PROV.COLL.

N. 02242/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2242 del 2014, proposto da
C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A L e I L, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Ombrone 12/b;

contro

Acquedotto Pugliese – AQP s.p.a., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G N e A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E M, in Roma, via Germanico 146;

nei confronti

Intercantieri Vittadello s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con la Tecnodaf Ingegneria s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, corso del Rinascimento 11;
Impresa Simeone Nicola &
Figlio s.r.l., Faver s.p.a, Giovanni Putignano &
Figli s.r.l., Presidente pro tempore della Conferenza di Servizi, Regione Puglia, Autorità di Bacino della Puglia, Ufficio Coordinamento-Strutture Tecniche Provinciali Ba/Fg della Regione Puglia, non costituiti in giudizio;

per la riforma

del dispositivo di sentenza del T.A.R. PUGLIA – Sede di Bari, Sezione I, n. 164/2014, resa tra le parti, concernente la procedura di affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di ripristino funzionale del ramo idrico « Schema molisano destro – ramo settentrionale »


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. e della Intercantieri Vittadello s.p.a.;

Vista l’ordinanza cautelare della Sezione del 16 aprile 2014, n. 1662;

Vista la memoria depositata il 14 maggio 2018, con la quale la C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a. ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;

Visti tutti i documenti e gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2018 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Francesco Mangazzo, su delega dell’avvocato I L, E M su delega dell’avvocato G N, Lodovico Visone su delega dell'avvocato Gianluigi Pellegrino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a. ha proposto appello contro il dispositivo di sentenza del 4 febbraio 2014, n. 164, del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sede di Bari, di rigetto del suo ricorso, integrato da motivi aggiunti, per l’annullamento degli atti della procedura di affidamento in appalto integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori di ripristino funzionale del ramo idrico « Schema molisano destro – ramo settentrionale »;
procedura di gara indetta dall’Acquedotto Pugliese – AQP s.p.a. ed aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese con mandataria la Intercantieri Vittadello s.p.a., (aggiudicazione disposta con nota dell’amministratore unico n. 79565 del 18 luglio 2013).

2. Con memoria depositata il 14 maggio 2018 la C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento ha quindi dichiarato di non avere proposto appello più interesse all’appello, a causa della mancata impugnazione della sentenza successivamente depositata dal giudice di primo grado (sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sede di Bari del 17 aprile 2014, n. 516). La C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento ha quindi chiesto che sia dichiarata l’improcedibilità dell’appello con « l’integrale compensazione delle spese di lite » con le parti costituitesi in resistenza.

DIRITTO

1. L’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza della mancata proposizione di motivi ex artt. 119, comma 6, e 120, comma 11, cod. proc. amm. contro la sentenza di primo grado, depositata successivamente al dispositivo inizialmente impugnato, come peraltro riconosciuto dalla C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento nella citata memoria depositata il 14 maggio 2018, ed in conformità con i principi affermati in materia dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza 3 febbraio 2014, n. 8.

2. Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell’appellante, come richiesto all’udienza pubblica del 31 maggio 2018 dalle difese dell’Acquedotto Pugliese e dalla controinteressata Intercantieri Vittadello, dal momento che l’improcedibilità è conseguente all’inerzia processuale della C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento nel coltivare il presente appello. Per la relativa liquidazione si rinvia al dispositivo.

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