Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-03-18, n. 201501399
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01399/2015REG.PROV.COLL.
N. 07685/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7685 del 2014, proposto dalla Mof s.p.a. e S N, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Alessio e G A, con domicilio eletto presso Antonio D’Alessio in Roma, viale Bruno Buozzi 99;
contro
Armando D'Alterio, rappresentato e difeso dall’avvocato M L B, con domicilio eletto presso Marzia Azzella in Roma, viale America 125;
per l'annullamento
della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA, SEZIONE I, n. 231/2014, resa tra le parti, concernente una declinatoria di giurisdizione su una controversie concernente il diniego del rilascio della tessera per accesso al mercato ortofrutticolo di Fondi
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Armando D'Alterio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2015 il consigliere Fabio Franconiero, nessuno essendo comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso integrato da motivi aggiunti proposto davanti al TAR Lazio – sez. staccata di Latina il sig. Armando D’Alterio impugnava gli atti con cui la Mof s.p.a., società concessionaria del centro alimentare all’ingrosso di Fondi, gli aveva negato l’accesso per esercitare ivi l’attività di autotrasporto per conto della ditta Giovanni D’Alterio.
2. Il ricorso in questione veniva proposto in riassunzione della controversia originariamente promossa dal sig. D’Alterio davanti al Tribunale di Latina – sez. distaccata di Terracina con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., definito da quest’ultimo con declinatoria di giurisdizione (ordinanza in data 21 gennaio 2013).
3. Diversamente da quanto ritenuto dal giudice ordinario, secondo il TAR la presente controversia non è riconducibile a quelle concernenti concessioni di beni pubblici e dunque all’ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., stante la natura privata del mercato all’ingrosso e della società concessionaria della relativa costruzione e gestione ex art. 11 l. 41/1986 (legge finanziaria per il 1986).
4. Contro questa pronuncia hanno proposto appello la Mof s.p.a. ed il direttore di quest’ultima, dott. S N, i quali chiedono che venga affermata la giurisdizione amministrativa.
5. Si è costituito in resistenza all’appello il sig. Armando D’Alterio.
DIRITTO
1. In accoglimento dell’eccezione preliminare formulata dal sig. D’Alterio nella propria memoria costituiva l’appello deve essere dichiarato irricevibile.
La sentenza di primo grado è stata infatti depositata il 20 marzo 2014, mentre il presente mezzo di impugnazione è stato consegnato per la notifica il 24 luglio successivo. A tale data era dunque spirato il termine per appellare previsto per i giudizi contro le sentenze di primo grado declinatorie della giurisdizione amministrativa. Il quale termine è di 3 mesi, per effetto del richiamo operato dall’art. 105, comma 2, cod. proc. amm. ai giudizi in camera di consiglio di cui all’art. 87 del medesimo codice del processo, ivi compresa la regola del dimezzamento dei termini sancita dal comma 3 di quest’ultima disposizione.
2. Occorre precisare al riguardo che in virtù dell’espressa eccettuazione dei soli atti introduttivi del giudizio di primo grado ivi contenuta, ed introdotta dal primo correttivo al codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 195/2011, il dimezzamento dei termini è applicabile anche per il termine “lungo” per appellare di 6 mesi generalmente previsto dall’art. 92, comma 3, cod. proc. amm. (in questo senso si vedano le sentenze di questo Consiglio di Stato: Sez. IV, 31 ottobre 2013, n. 5267;Sez. V, 16 febbraio 2015, n. 778, 31 dicembre 2014, n. 6451;Sez. VI, 20 marzo 2012, n. 1574).
3. Per effetto di ciò la pronuncia negatrice della giurisdizione amministrativa emessa dal TAR non può più essere messa in discussione, sebbene la stessa sia avvenuta nel giudizio riassunto in seguito ad altra declinatoria resa dal giudice ordinario, e dunque in violazione dell’obbligo previsto dall’art. 11, comma 3, cod. proc. amm., di rimessione ufficiosa del conflitto virtuale negativo così determinatosi davanti alle Sezioni unite della Cassazione (e denunciabile entro l’udienza di merito in primo grado, come statuito dalla citata disposizione del codice del processo, secondo l’interpretazione prevalente della giurisprudenza di legittimità;da ultimo: Sez. Un., ord., 19 maggio 2014, n. 10922).
4. Resta quindi ferma la possibilità di denunciare davanti alle medesime Sezioni unite il conflitto negativo reale in tal modo determinatosi, ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1), cod. proc. civ. (come da ultimo ribadito dalle medesime Sezioni unite nella sentenza 5 luglio 2013, n. 16883).
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.