Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-07-05, n. 202306582
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2023
N. 06582/2023REG.PROV.COLL.
N. 06752/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6752 del 2022, proposto da
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A A e A C, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L L in Roma, alla via Appennini, n. 46;
contro
Consorzio Edilpartenope, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Assunta Attanasio, B C e F C, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, sez. III, n. 4145/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Edilpartenope;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023 il Cons. Giovanni Grasso e dato atto della richiesta di passaggio in decisione, senza la preventiva discussione, formalizzata dagli avvocati Cuomo e Cimadomo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania, il Consorzio Edilpartenope, in liquidazione, sollecitava, nei confronti del Sindaco di Napoli – nella qualità di Commissario delegato, in forza dell’art. 3 della l. 9 agosto 1004, n. 496 ed ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218, alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica relative al Comune capoluogo – l’ottemperanza del provvedimento monitorio n. 6245 del 19 ottobre 2020, munito di formula esecutiva in data 21 dicembre 2020, con il quale il Tribunale di Napoli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 19.189,20, oltre accessori.
2.- Nel rituale contraddittorio delle parti, l’adito Tribunale – disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulata dal Comune di Napoli e ritenuto che, in ragione del fatto che l’azione esecutiva fosse attivata nei confronti del Sindaco, nella qualità di Commissario straordinario di Governo, non sussistessero i prospettati profili di inammissibilità e/o di improcedibilità ai sensi dell’art. 243 bis del TUEL, in ragione perdurante pendenza, nei confronti dell’Amministrazione comunale, della procedura di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 1, commi 888 ss. della l. n. 205/2017 – accoglieva, con sentenza n. 4145/2022, il ricorso e, per l’effetto: a ) ordinava al Comune di Napoli, nella qualità, di di procedere al pagamento delle somme dovute, una alla corresponsione delle penalità di mora, nella misura specificata; b ) nomina, per l’eventualità di perdurante inerzia, il Prefetto di Napoli quale organo commissariale sostitutivo, quantificando il compenso eventualmente spettante; c) condannava il Comune di Napoli al pagamento delle spese di lite.
3.- Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, il Comune di Napoli impugnava la ridetta statuizione, lamentando: a ) in via principale, l’erronea individuazione del soggetto passivamente legittimato, che non era il Comune, ma il Sindaco, nella qualità di organo statale e non di rappresentante dell’ente locale; b ) in via gradata, l’omessa declaratoria di improcedibilità (o di inammissibilità), formalmente eccepita in ragione della pendenza, a carico del Comune, della procedura di riequilibrio finanziario; c ) l’ingiusta comminatoria delle spese di lite.
4.- Nella resistenza del Consorzio Edilpartenope, alla camera di consiglio del 2 marzo 2023 la causa è stata riservata per la decisione.
DIRITTO
1.- L’appello è, nei sensi delle considerazioni che seguono, fondato.
2.- Importa, premettere, avuto riguardo al regime delle competenze in materia di edilizia scolastica e di allocazione delle relative risorse finanziarie (anche nei contesti in cui, come in quello in esame, sono state attivate misure straordinarie di commissariamento degli enti locali), che, nell’articolo 117 della Costituzione, l’” edilizia scolastica ” non è menzionata come autonoma materia. Peraltro, la Corte costituzionale ha reiteratamente evidenziato che, nella relativa disciplina, “ si intersecano più materie, quali il ‘governo del territorio’, ‘l'energia’ e la ‘protezione civile’, tutte rientranti nella competenza concorrente ” (cfr. Corte cost. nn. 62/2013, 284/2016 e 71/2018).
Con riferimento alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, la l. 23/1996 (all’art. 3) ha stabilito che la relativa competenza spetti ai Comuni, per quelli da destinare a sede di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e alle Province, per quelli da destinare a sede di scuole di istruzione secondaria di secondo grado.
Peraltro, come è noto, la l. 56/2014 ha previsto, fra l'altro, l'istituzione e la disciplina delle Città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle Province: le funzioni fondamentali di queste ultime sono state, in particolari, attribuite alle Città metropolitane. Inoltre, con d.l.1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020) – che ha istituito il Ministero dell'istruzione (oggi Ministero dell'istruzione e del merito) e il Ministero