Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-05-18, n. 202003152
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Testo completo
Pubblicato il 18/05/2020
N. 03152/2020REG.PROV.COLL.
N. 09630/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9630 del 2008, proposto dal signor IO FE, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Bacci, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Roma, via Luigi Capuana, n. 207;
contro
il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima, n. 9275/2007, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2020, il consigliere Francesco Frigida e udito per la parte appellante l’avvocato Marcello Bacci;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’impugnata sentenza n. 9575 del 2007, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima, ha respinto, con compensazione delle spese di lite, il ricorso di primo grado n. 12935 del 2002, proposto dall’odierno appellante, già maresciallo aiutante della Guardia di finanza, contro il provvedimento del Direttore generale del Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – del Ministero della giustizia del 1° agosto 2002, notificato il 16 settembre 2002, e il presupposto parere della Commissione centrale per la formazione del registro dei revisori contabili del 20 giugno 2002, con cui era stata rigettata la sua richiesta di essere iscritto nel predetto registro ai sensi dell’allora vigente articolo 13 della legge n. 132 del 1997.
2. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 8/12 novembre 2008 e in data 5 dicembre 2008 –, l’interessato ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico motivo e riproponendo le doglianze contenute nel ricorso di primo grado.
3. Il Ministero della giustizia, costituito nel giudizio di primo grado, non si è costituito nel presente grado.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 4 febbraio 2020.
5. Giova premettere che, a rigore, l’impugnazione potrebbe essere dichiarata inammissibile per violazione dell’articolo 94 del codice del processo amministrativo (del che è stato dato dal Presidente del Collegio espresso avviso alle parti, ex art. 73 del c.p.a., come da verbale dell’udienza pubblica) poiché è stata appellata la sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, n. 9575 del 2007, ma è stata depositata in atti la diversa sentenza del medesimo T.a.r. n. 9256 del 2007, il che ha tratto in inganno la segreteria del giudice a quo , la quale inizialmente ha inviato al Consiglio di Stato il fascicolo di primo grado relativo a quest’ultima sentenza e successivamente, su sollecitazione disposta all’esito dell’udienza pubblica del 22 ottobre 2019, quello riguardante il presente giudizio. Al riguardo si osserva che la sentenza n. 9256 del 2007 è relativa ad un ricorso intentato da altro soggetto patrocinato dal medesimo difensore dell’odierno appellante, in vicenda analoga a quella per cui è causa.
Ad ogni modo, il Collegio ha reperito aliunde la sentenza n. 9575 del 2007, la cui motivazione è quasi identica alla sentenza n. 9256 del