Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-07-27, n. 201703759

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-07-27, n. 201703759
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201703759
Data del deposito : 27 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2017

N. 03759/2017REG.PROV.COLL.

N. 04708/2015 REG.RIC.

N. 08846/2016 REG.RIC.

N. 09503/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4708 del 2015, proposto dal Comune di Polignano a Mare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato V A P C.F. PPPVTI62S04A662Y, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, Via Portuense, n. 104;

contro

Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Comune di Casamassima, Comune di Conversano, Comune di Mola di Bari, Comune di Rutigliano, Comune di Turi, non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 8846 del 2016, proposto dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Comune di Casamassima, rappresentato e difeso dall'avvocato A B C.F. BGNLRT51E25A662Y, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;
Enel Produzione s.p.a., non costituita in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 9503 del 2016, proposto da Enel Produzione s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M C C.F. CRDMCL63R18D708M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 51;

contro

Comune di Casamassima, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A B C.F. BGNLRT51E25A662Y, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;
Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
Soprintendenza per Beni Architettonici e Paes. Prov. Bari,Barletta-Andria-Trani e Foggia, Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari (Gia' Provincia di Bari), Terna s.p.a., Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione Regionale Puglia, non costituiti in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 4708 del 2015:

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – Bari - Sezione I n. 623/2015, resa tra le parti, concernente autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotto in corrente continua di interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale italiana e la rete elettrica in alta tensione albanese;

quanto ai ricorsi nn. 8846 del 2016 e 9503 del 2016:

della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari: Sezione I n. 1123/2016, resa tra le parti, concernente autorizzazione per la costruzione ed esercizio di un elettrodotto di interconnessione con la rete di trasmissione albanese.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Comune di Casamassima;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017 il Cons. I V e uditi per le parti gli avvocati V A P, dello Stato A F, M C, che dichiara di essere nel mandato, e A B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Col primo ricorso in epigrafe n.r.g. 4708/2015 il Comune di Polignano a Mare (di seguito “Comune di PaM”) ha impugnato, per il suo annullamento, la sentenza del Tar Puglia, Bari, n. 623/2015, depositata il 22.4.2015, di conclusione del giudizio di primo grado – con reiezione del ricorso e dell’atto di intervento – dallo stesso promosso contro la Regione Puglia, il Comune di Conversano, il Comune di Mola di Bari, il Comune di Rutigliano, il Comune di Turi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito “Minambiente”), il Ministero dello sviluppo economico (di seguito “MISE”), nei confronti dell’Enel Produzione s.p.a. (di seguito “EP”) e con l’intervento del Comune di Casamassima.

In primo grado erano stati impugnati:

- il decreto MISE n. 239/EL155/192/2013 del 19.9.2013 di autorizzazione ed approvazione del progetto definitivo per la costruzione e l’esercizio da parte di EP di un elettrodotto a cavo per 500 KV, in corrente continua, di interconnessione con la rete di trasmissione albanese, “Casamassima-Porto Romano”, della stazione elettrica di conversione DC/380 kV denominata “Casamassima”, della stazione elettrica 380 KV di connessione RTN e dei raccordi aerei, nei Comuni di Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Polignano a Mare, Rutigliano e Turi, in provincia di Bari;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 44 del 19.1.2012 di espressione dell’intesa di cui all’art. 1- sexies del d.l. n. 239/2003, e s.m., e di rilascio dell’attestazione di compatibilità paesaggistica ex art.

5.04 delle NTA del PUTT/P, in deroga alle prescrizioni di base (art.

5.07 delle NTA del PUTT/P), di per sé espressione anche di effetti di autorizzazione paesaggistica;

- la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DVA - 2010 – 0031706 del 29.12.2010;

- la determinazione del Dirigente dell’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS del 30.7.2010, n. 409, con la quale, in conformità a quanto disposto dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 21.7.2010, è stato espresso parere favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in questione;

- gli esiti della conferenza di servizi del 21.10.2010 e la nota prot. n. 19148 del 30.9.2013, nonché di tutti gli atti richiamati in ricorso, se ed in quanto lesivi, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Il Comune di PaM, in primo grado, aveva tra l’altro esposto che nel marzo 2009 EP aveva presentato al MISE e al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio del mare un’istanza ai sensi del citato art. 1- sexies del d.l. n. 239/2003, corredata di progetto tecnico definitivo, per l’autorizzazione a costruire ed esercitare un collegamento in merchant line in corrente continua da 500 KV-500 MV ed in cavo misto sottomarino-terrestre, tra l’Italia e l’Albania, nel tratto tra la nuova stazione elettrica di Casamassima e la nuova stazione elettrica di Porto Romano, in territorio albanese, e segnatamente le seguenti opere:

- un cavo marino a 500 KV in corrente continua, della lunghezza, in acque italiane, di circa 27 km con approdo in località San Vito, zona con spiaggia rocciosa a fianco del costruendo porticciolo a 2 km a nord dal centro di Polignano a Mare;

- cavi terrestri a 500 KV in corrente continua che, a partire dall’approdo e sviluppandosi essenzialmente su sede stradale, sarebbero giunti all’area della costruenda stazione di conversione nel Comune di Casamassima;

- una stazione di conversione HVDC (da corrente continua 500 KV a corrente alternata 380 KV) da ubicare nel Comune di Casamassima, in adiacenza alla nuova omonima stazione elettrica a 380 KV;

- la stazione elettrica “Casamassima” a 380 KV di connessione alla RTN, in Comune di Casamassima e in adiacenza all’omonima stazione di conversione AC/DC;

- quattro elettrodotti aerei di raccordo ai due esistenti elettrodotti RTN a 380 KV “Bari Ovest-Brindisi” e “Andria-S.ne Brindisi Sud”.

I Comuni interessati dal passaggio sarebbero stati quelli di Polignano a Mare, Conversano, Mola di Bari, Rutigliano, Turi e Casamassima.

2. In sintesi, la sentenza impugnata ha così motivato la reiezione:

- quanto ad un primo motivo, relativo alla mancanza di una VIA gestita a livello statale e coinvolgente le amministrazioni interessate, nonché al superamento del termine legale nella conclusione di quella comunque effettuata, è stato affermato che:

-- non ricorrevano nella specie i presupposti per un procedimento statale di VIA (limitato, di per sé, ad opere o interventi effettuati da organi dello Stato ovvero incidenti su più regioni ovvero sull’ambiente di altro Stato UE);

-- le previsioni del d.lgs. n. 152/2006 (di seguito anche “codice dell’ambiente”) riguardanti gli elettrodotti “aerei” (Allegato III, lett. z), del codice dell’ambiente) – con le quali erano peraltro coerenti quelle di cui alla l.r. Puglia n. 11/2001 (allegato A.1, lett. f) – potevano comunque trovare applicazione estensiva anche ad elettrodotto sottomarino;

-- nella fattispecie ricorrevano invece i presupposti per un procedimento di VIA gestito in sede regionale o provinciale, giacchè l’opera in questione esauriva i suoi effetti territoriali nell’ambito della Puglia;

-- i termini del procedimento (di autorizzazione unica, giusta art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi