Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-09, n. 202309629

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-09, n. 202309629
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309629
Data del deposito : 9 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/11/2023

N. 09629/2023REG.PROV.COLL.

N. 06185/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 6185 del 2020, proposto da
S.S.D. A R.L. MA OT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara ROnelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in RO, via Pacuvio 34;



contro

RO TA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Magnanelli e Paolo Richter Mapelli Mozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sezione Seconda), 4 febbraio 2020, n. 1483, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di RO TA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2023 il Cons. Giorgio Manca e udito l’avvocato ROnelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in trattazione, la S.S.D. MA OT (di seguito anche solo: MA OT ) chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II, 4 febbraio 2020, n. 1483, che ha respinto il ricorso proposto dalla medesima società sportiva per l’annullamento della determinazione dirigenziale del 14 settembre 2017, con la quale RO TA ha definitivamente respinto l'istanza del 29 luglio 2014, volta ad ottenere il prolungamento della concessione dell’impianto sportivo di proprietà comunale sito in via dei Consoli 24, dato in concessione alla MA OT con disciplinare del 25 febbraio 2005.

2. Come si evince dalla motivazione della sentenza, il termine finale della concessione (rilasciata con deliberazione della Giunta capitolina n. 2325 del 9 aprile 1985, con originaria scadenza al 31 dicembre 2015, prorogata al 31 dicembre 2017 a seguito della delibera di Giunta comunale n. 199 del 16 maggio 2007) è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2030 in forza della delibera della Giunta n. 6 del 20 gennaio 2012, con la quale è stata approvata la rideterminazione della durata della concessione, ai sensi dell’art. 11 del regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 170 del 2002). Con la suddetta istanza del 29 luglio 2014, la società sportiva aveva richiesto un ulteriore prolungamento della concessione, sempre ai sensi dell’art. 11 del regolamento citato, per il tempo necessario a recuperare il costo dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati nel corso del rapporto (per l’importo di 498.313,68 euro, come da progetto approvato dall’amministrazione con determinazione dirigenziale n. 355 del 26 luglio 2012). Proroga negata da RO TA con l’impugnata determinazione dirigenziale del 14 settembre 2017, sulla base di quanto previsto dall’art. 168 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui la durata massima delle concessioni non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti risultanti dal piano economico finanziario. Nel caso di specie, la durata della concessione fino al 31 dicembre 2030 consentirebbe alla concessionaria di rientrare dalla spesa per i lavori eseguiti.

3. Il primo giudice ha respinto il ricorso, osservando in particolare:

- che la determinazione relativa all’autorizzazione dei lavori non conteneva, o non prefigurava, l’accoglimento dell’istanza sulla proroga del termine di concessione, per cui sarebbe infondata sia la censura di contraddittorietà o illogicità, sia la lamentata lesione dell’affidamento, trattandosi di provvedimenti di competenza di organi diversi e aventi alla propria base presupposti e valutazioni differenti;

- che sono infondate le dedotte violazioni del regolamento sugli impianti sportivi comunali e del codice dei contratti pubblici (art. 168), posto che non sussiste un diritto al prolungamento della durata della concessione, quale controprestazione all’investimento effettuato, tenuto conto che l’amministrazione ha dimostrato che il concessionario ha la possibilità di recuperare gli investimenti effettuati per l'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, nel rispetto del termine di scadenza del rapporto concessorio.

4. La società, rimasta soccombente, ha proposto appello reiterando i motivi del ricorso di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.

5. Resiste in giudizio RO TA, chiedendo che l’appello sia respinto.

6. All’udienza del 18 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Con il primo motivo, la società appellante lamenta l’ingiustizia della sentenza per aver respinto la censura con la quale ha dedotto l’illegittimità della determinazione dirigenziale del 14 settembre 2017 per la violazione dell’art. 11 del regolamento comunale sugli impianti sportivi comunali. Il primo giudice ha escluso infatti che la determina - laddove afferma che «con separato provvedimento amministrativo a fronte di analisi economica si provvederà a rideterminare il periodo di concessione» - avesse già ritenuto concedibile il

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