Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-11-09, n. 202408962

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-11-09, n. 202408962
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202408962
Data del deposito : 9 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/11/2024

N. 08962/2024REG.PROV.COLL.

N. 04302/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4302 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati F D D ed E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F D D in Lecce, via Braccio Martello, 6;



contro

Ministero della difesa, Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 il consigliere S F;

Uditi per le parti gli avvocati Carmelo Curcio per F D D e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del giudizio è costituito dalla richiesta di annullamento dei seguenti atti:

- il provvedimento medico legale Prot. n. J12200659 del Comando Sanità e Veterinaria - Commissione Medica Interforze di 2^ istanza Roma, con cui il M.llo -OMISSIS-è stato dichiarato non idoneo al servizio di istituto nell'Arma dei carabinieri;

- del provvedimento medico legale della C.M.O. -OMISSIS- del 19/07/2022 con il quale detto M.llo veniva reso non idoneo temporaneamente al SMI nell'Arma dei CC per giorni 30;

- del provvedimento medico legale della C.M.O. -OMISSIS- del 06/10/2022 con il quale il M.llo medesimo veniva reso non idoneo permanentemente al SMI nell'Arma dei CC e da porre in congedo assoluto. Si idoneo al transito ai ruoli civili.

2. I fatti salienti della vicenda e del procedimento possono essere compendiati nei termini seguenti.

2.1. Il sig. -OMISSIS- quale carabiniere frequentante il II anno di corso della Scuola Marescialli -OMISSIS-, in data 15 giugno 2022, in occasione di una marcia durata circa quattro ore e mezza, ha presentato un episodio di natura presincopale con cefalea e vomito e, in data 16 giugno 2022, è stato ricoverato presso il Dipartimento DAI cardio-toraco-vascolare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria -OMISSIS-, dove veniva sottoposto a plurimi accertamenti strumentali, oltre che a consulenze specialistiche, che consentivano di inquadrare una condizione compatibile con pattern di Brugada tipo 2 e test Ajmalina positivo. Più precisamente, in data 22 giugno 2022, il militare veniva dimesso con la seguente diagnosi: “...paziente con pattern di Brugada tipo 2 e test Ajmalina positivo. Lo studio elettrofisiologico, effettuato in presenza di pattern tipo 1, non ha indotto tachiaritmie ventricolari. La sincope in anamnesi è di origine vaso-vagale” .

2.2. Successivamente alle dimissioni dall’Ospedale, il militare si sottoponeva, anche privatamente, a nuovi controlli specialistici e visite aritmologiche (cfr. produzioni difensive di primo grado e consulenza di parte) che, nella sostanza, se convergevano nel refertare l’assenza di elementi per la diagnosi di sindrome di Brugada, tuttavia concordavano circa la ricorrenza di un pregresso episodio presincopale di origine vaso-vagale in paziente con pattern di Brugada tipo II e pattern di Brugada tipo I indotto da bloccanti dei canali del sodio, in assenza di sintomatologia e cardiopatia strutturale, con basso profilo di rischio aritmico.

2.3. Sulla base del complesso degli accertamenti effettuati, i giudizi medici formulati dalla Sanità militare, di cui è giudizio, culminati nella dichiarazione di inidoneità al servizio di istituto nell’Arma dei carabinieri formulato dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, hanno evidenziato una diagnosi di paziente con positività per pattern di Brugada tipo I farmacologicamente indotto e quadro elettrofisiologico cardiaco che non permette la restituzione al servizio, stante anche la possibilità evolutiva della condizione patologica sofferta nel senso di un peggioramento. A supporto di tale valutazione, quest’ultima Commissione Medica ha sottolineato la situazione di rischio che caratterizza l’interessato e i dati emergenti dalla relazione di degenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria -OMISSIS- (“Anamnesi Prossima…Il paziente accede in reparto per gli accertamenti del caso. In reparto all’ECG basale evidenza di ritardo di conduzione destra con V1 e V2 a livello del 4° spazio intercostale; alterazioni della ripolarizzazione tipo 2 di Brugada e tipo 1 con V1 e V2 posizionati a livello del 2° spazio intercostale. Eseguito test all’Ajmalina (1 mg/Kg di Ajmalina e.v. in 10 minuti) con successiva comparsa di alterazioni tipo 1 di Brugada con V1 V2 in 2 spz e 4 spazio intercostale. È stata inoltre eseguita RMN cardiaca che non ha mostrato reperti significativi. Allo studio elettrofisiologico somministrata nuovamente Ajmalina con comparsa di pattern di Brugada tipo 1…”; nella relazione, come Anamnesi familiare, viene evidenziato altresì quanto segue: “-OMISSIS- morto improvvisamente all’età di 35 aa (cause non note, non eseguita autopsia)” e vengono anche prescritte al ricorrente tutta una serie di puntuali raccomandazioni, quali, ad esempio, evitare l’eccesiva assunzione di alcool, evitare pasti abbondanti, evitare assolutamente certe medicine, il “trattare prontamente un eventuale stato febbrile con la somministrazione di antipiretici”, ecc…).

3. Con ricorso al T.a.r. per la Toscana il sig.-OMISSIS- ha impugnato i provvedimenti della Sanità militare sopra indicati, articolando un complesso motivo di ricorso con cui sostiene che il provvedimento di inidoneità permanente al SMI sia stato fondato su una motivazione non contemplata, all’interno del d.m. 4 giugno 2014, lettera L, punto 3), tra le cause di non idoneità al servizio militare; in particolare, l’allora ricorrente ha sostenuto che il pattern di Brugada non è contemplato tra i motivi di inidoneità fisica, diversamente dalla sindrome di Brugada, che, invece, costituisce causa escludente, sottolineando che, come argomentato dagli specialisti medici a cui si è rivolto, il

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi