Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-01-04, n. 202400144
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/01/2024
N. 00144/2024REG.PROV.COLL.
N. 08747/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8747 del 2021, proposto dalla società Trifoglio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G S, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via E. degli Scrovegni, n. 2/A;
contro
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Comune di Ponte San Nicolò, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via San Marco 11/C;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione seconda, n. 329 dell’11 marzo 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ponte San Nicolò e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 il consigliere M C e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla società Trifoglio s.r.l. avverso la sentenza del T.a.r. Veneto, Sezione II, n. 329 dell’11 marzo 2021, che ha accolto in parte il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla società.
2. Il giudizio ha ad oggetto la legittimità dei provvedimenti del Comune di Ponte di San Nicolò di diniego di autorizzazione paesaggistica del 30 settembre 2019 e di diniego del rilascio del permesso di costruire del 25 marzo 2020, nella parte non annullata dalla sentenza di primo grado, riguardante le modalità esecutive dell’intervento edilizio da realizzarsi sull’edificio A e, segnatamente, riguardante la (non assentibilità della) demolizione della testata dell’edificio storico.
3. Si premettono i seguenti fatti rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio.
3.1. La società appellante è proprietaria nel Comune di Ponte San Nicolò dell’area censita al Catasto terreni foglio n. 8 particella n. 431 (comparto Zona PRIP/1) e foglio n. 8 particella n. 500.
3.2. Il compendio, ricompreso nel perimetro di un piano di recupero (adottato e approvato dal Comune di Ponte San Nicolò con deliberazioni di giunta municipale n. 106 del 30 novembre 2016 e 53 del 14. giugno 2017), risulta sottoposto a vincolo ex art. 142 lett. c) del d.lgs. n. 42/2004 per la vicina presenza del fiume Bacchiglione, nonché a vincolo idraulico di cui all’art. 96, lett. f), del r.d. n. 523/1904.
3.3. La società Trifoglio s.r.l. ha presentato il progetto di piano di recupero, denominato “Corte Mulino”, per un fondo sito nel territorio del Comune di Ponte San Nicolò, in una zona prossima al fiume Bacchiglione.
3.4. Il piano, presentato l’11 giugno 2015, prevedeva il recupero a fini residenziali di un edificio storico esistente (denominato edificio “A”), la realizzazione di due nuovi edifici (“B” e “C”), la sistemazione dell’ambito mediante la realizzazione di un parcheggio, di una pista ciclopedonale e di aree a verde. Il piano è stato approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 53 del 14 giugno 2017.
3.5. Prima della sua adozione, la società Trifoglio ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione idraulica del Genio Civile, rilasciata con decreto n. 77 del 23 marzo 2016, a condizione che fosse prevista “ la demolizione del fabbricato “A” fino al limite del vincolo idraulico di inedificabilità assoluta ”.
3.6. Lo stesso progetto è stato poi sottoposto alla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso, una prima volta, nell’ambito del procedimento di screening di valutazione ambientale strategica del piano di recupero, nel corso del quale la Soprintendenza è rimasta inerte, ed una seconda volta, nel procedimento di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, con una istanza a cui è stato allegato anche l’intero progetto del piano e l’autorizzazione idraulica. Anche su quest’ultima richiesta la Soprintendenza non si è espressa ed il Comune ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, riservandosi ogni ulteriore valutazione quanto al permesso di costruire relativo all’intervento progettato.
3.7. Successivamente, in sede di procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativo al progetto edilizio di recupero dell’area denominata “Corte Mulino”, la Soprintendenza ha emanato, ex art. 146 comma 8 d.lg. 42/04, un parere sfavorevole pluri-motivato sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento, comunicato dal Comune con atto n. AUTP2019/006 del 30 settembre 2019.
3.8. Il Comune ha pertanto negato il rilascio del permesso di costruire, con il provvedimento del 25 marzo 2020.
4. Gli atti sono stati impugnati dalla società innanzi al T.a.r. per il Veneto con la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti.
4.1. Si sono costituiti il Comune e il Ministero, resistendo al ricorso.
5. Con la sentenza n. 329/2021, il T.a.r. ha accolto in parte il ricorso e ha condannato alle spese di lite il Ministero, mentre le ha compensate nei confronti del Comune.
5.1. Il T.a.r., in particolare, ha esaminato il primo e il secondo motivo di ricorso e li ha accolti relativamente alla parte del parere che si è espresso in termini negativi sugli interventi “B” e “C”, di edificazione, ex novo , di due edifici da adibire ad abitazioni residenziali bi-familiari, in quanto il parere esprimerebbe valutazioni paesaggistiche in contrasto con quelle formatesi “per silentium , in sede di verifica di assoggettabilità a VAS sul PUA. ”.
5.1.1. Secondo il T.a.r., lo strumento attuativo prevedeva chiaramente che sull’area sarebbero stati costruiti nuovi edifici, individuandone, sia pure in linea di massima, le sagome di ingombro, sicché la Soprintendenza era in possesso di elementi sufficienti per valutare se la nuova edificazione avrebbe arrecato un pregiudizio ai valori paesaggistici tutelati.
5.1.2. Il T.a.r. ha invece respinto i motivi di impugnazione proposti con riferimento alla demolizione di alcuni elementi edilizi dell’edificio “A”, affermando che “ sono riferibili alle modalità esecutive del singolo intervento e sono, pertanto, da ritenersi immuni dai vizi dedotti, le valutazioni espresse con riguardo all’intervento di ristrutturazione dell’edificio A e, in special modo, alla demolizione della testata dell’edificio storico ”.
Il T.a.r. soggiunge, in proposito, che non sarebbe rilevante “ che la demolizione fosse già prevista nel progetto allegato al piano di recupero ” perché “ la consumazione della discrezionalità dell’autorità paesaggistica in sede di approvazione del piano attuativo, ove l’autorità tutoria si sia espressa per silentium , non [può] che riferirsi a quegli aspetti che il piano definisce con efficacia inderogabile dai successivi interventi attuativi e tra questi non rientrano, evidentemente, le modalità esecutive degli interventi di ristrutturazione ”.
5.1.3. Il T.a.r. ha poi respinto il terzo motivo, riguardante quella parte del parere relativo alle singole modalità costruttive ritenute dalla Soprintendenza in contrasto con i valori paesaggistici.
5.1.4. Il T.a.r. ha accolto invece il quarto motivo, concernente le valutazioni negative della Soprintendenza sulle opere di urbanizzazione, trattandosi di opere autorizzate da un precedente provvedimento, relativamente al quale la