Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza collegiale 2023-11-13, n. 202309679
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Testo completo
Pubblicato il 13/11/2023
N. 09679/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08177/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul regolamento di competenza numero di registro generale 8177 del 2023 proposto da
T.A.R. Lazio – Roma, Sezione IV;
contro
Domus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C, P C, F S, G V, con domicilio eletto presso lo studio A C in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
Consorzio Swi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto De Chiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
regolamento di competenza
sollevato con ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 15097/2023, resa tra le parti.
Visto il regolamento di competenza proposto di ufficio da TAR Lazio, sez. IV;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Domus S.r.l., Poste Italiane S.p.A. e Consorzio Swi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 15 e 16, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 il Cons. M S e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Premesso che:
a) si controverte su una gara indetta da Poster Italiane per il servizio di trasporto dei prodotti postali nell'ambito territoriale Nord Ovest. Gara suddivisa in 9 lotti. Qui si contesta la aggiudicazione del Lotto 1 (Monza e Brianza);
b) Il TAR Lombardia, originariamente adito, dichiarava tuttavia la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, e ciò dal momento che si tratterebbe di gara suddivisa in più lotti regionali ma con commissione unica e RUP unico. Inoltre i lotti sarebbero stati tra loro “interdipendenti” (ciò in quanto sussiste il vincolo di aggiudicazione di un lotto per ciascun concorrente ma, in caso di impossibilità di assegnare uno dei lotti ad un concorrente non ancora aggiudicatario, si applicherebbe la deroga al vincolo di aggiudicazione massimo rivolgendosi ad altri concorrenti già aggiudicatari di altri lotti). Dunque si registrerebbe la presenza di possibili “slittamenti” o di “effetti a cascata” tra i diversi lotti. Di qui la configurazione in sostanza di una “gara unitaria”. L’ordinanza del TAR Lombardia ritiene altresì di adeguarsi ad analoga decisione su “medesima procedura” del TAR Toscana, sez. I, 8 settembre 2023, 825 (decisione questa che, osserva sin da subito il collegio, si riferisce tuttavia a differente gara riguardante il Centro Nord). Inoltre non vengono indicati quali altre regioni sarebbero interessate dall’appalto in questione (ad una piana lettura della lettera di invito si dovrebbe in ogni caso trattare dei lotti 2 e 9 della gara per il Nord Ovest);
c) Una volta incardinata la causa dinanzi al TAR Lazio, quest’ultimo sollevava in ogni caso regolamento di competenza per le seguenti ragioni: nel caso di specie trattasi di procedura non unica ma plurima (dunque non una sola ma tante gare quanti sono i lotti contesi); il criterio della sede “cede” rispetto a quello della efficacia spaziale; il lotto oggetto di contestazione (Monza Brianza) ha un ambito territoriale delimitato al territorio della sola Regione Lombardia; del resto l’accentramento presso il TAR Lazio opera in via del tutto residuale e secondo criteri di stretta interpretazione; di qui la ritenuta competenza territoriale in capo al TAR Lombardia e la conseguente proposizione del suddetto regolamento di competenza;
d) Alla camera di consiglio del 9 novembre 2023 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, si ritiene di condividere la tesi del TAR Lazio anche sulla base di numerosi precedenti di questa stessa sezione (cfr., ex multis , n. 10561 del 1° dicembre 2022;