Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-12-05, n. 201406010

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-12-05, n. 201406010
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201406010
Data del deposito : 5 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06039/2005 REG.RIC.

N. 06010/2014REG.PROV.COLL.

N. 06039/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6039 del 2005, proposto dal signor TR IT, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio La Russa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Città D'Europa, n. 623;



contro

La Regione Basilicata, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Faustina Demuro, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Basilicata in Roma, Via Nizza, n. 56;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. Basilicata, n. 330/2004, resa tra le parti, concernente una decadenza dai benefici fiscali e creditizi.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Basilicata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2014 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e udito per le parti l’avvocato Cappezzuto per il signor La Russa Giorgio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Sig. TR IT proponeva il ricorso n. 321 del 1995 dinanzi al TAR per la Basilicata per ottenere l’annullamento della delibera n. 130 del 24 gennaio 1994, comunicata il 23 gennaio 1995, con la quale la Giunta Regionale della Basilicata gli aveva revocato l’attestato di qualifica di manuale coltivatore della terra e dei conseguenti benefici creditizi, nonché di tutti gli atti connessi, compreso quello del responsabile dell’ufficio agricoltura della Regione Basilicata del 16 aprile 1993, n. 4906.

2. L’originario ricorrente esponeva in prime cure le seguenti censure:

a) violazione e falsa applicazione di legge (art. 9 d.l. n. 114/48, art. 28 L. n. 590/65, art. 12 L. n. 817/71, L.R. Basilicata n. 34/78), eccesso di potere per mancato apprezzamento dei presupposti ed erroneo apprezzamento dei presupposti considerati, nonché per illogicità ed ingiustizia manifesta, sostenendo essere stata provata sia l’effettiva conduzione del fondo da parte dell’istante sia l’esistenza d’una giusta causa oggettiva che gli aveva imposto la materiale diretta dismissione di tale attività;

b) violazione di legge (art. 3 L. n. 241/90: difetto di motivazione), eccesso di potere per erroneo apprezzamento dei presupposti considerati e per travisamento, per non avere l’amministrazione preso in considerazione le ragioni evidenziate dal ricorrente a giustificazione della dismissione predetta;

c) violazione e falsa applicazione di legge (principi generali in tema di decadenza e revoca sanzionatoria - artt. 7, 8 e 9 e 10 L. n.

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