Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 2018-01-02, n. 201800002

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 2018-01-02, n. 201800002
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800002
Data del deposito : 2 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2018

N. 09298/2017 REG.RIC.

N. 00002/2018 REG.PROV.CAU.

N. 09298/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9298 del 2017, proposto da:
C A, S M, R D S, V C, V P, V D P, S S, rappresentati e difesi dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marco Papio, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca non costituito in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 05696/2017, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA EX ART. 55 C.P.A.:

a) del Decreto Ministeriale MIUR n. 374 del 1° giugno 2017, ad oggetto aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2017/18, 2018/19 e 2019/20, ai fini del conferimento di incarichi di supplenze temporanee, con particolare riguardo alla parte in cui, all'art. 2, comma 1, lett. A), non prevede, e dunque esclude, quale titolo di abilitazione ai fini dell'accesso nella II fascia il titolo di Dottorato di Ricerca;

b) della nota MIUR.AOODGPERS – Registro Ufficiale (U) n. 0025196 del 1° giugno 2017, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Reclutamento del personale docente ed educativo, di trasmissione alle Amministrazioni scolastiche periferiche del D.M. di cui al precedente capo a);

c) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o conseguenziale, NONCHÉ DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti, quali Dottori di Ricerca, e dunque in possesso di un titolo equiparabile all'abilitazione all'insegnamento o ad altri titoli abilitanti, ad essere inseriti per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20 nelle graduatorie d'istituto di II fascia interessate e per le classi di concorso richieste.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Viste le ordinanze della Sezione 11/12/2017 n. 5338 e 18/12/2017 n.5556 non favorevoli circa la possibilità “che il conseguimento del dottorato di ricerca sia titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento, ai fini dell’inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto”;

Ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelare d’urgenza presuppone l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 18/1/2018;

Che tale pregiudizio non ha nell’intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità e che pertanto non sussistono i presupposti di cui all’art. 56 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104.


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi