Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-07, n. 202302360
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Pubblicato il 07/03/2023
N. 02360/2023REG.PROV.COLL.
N. 08991/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8991 del 2022, proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma Via dei Portoghesi, n.12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la dott.ssa S C, rappresentata e difesa dall’avvocato M D Pace, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via di San Basilio, n. 61
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma, Sezione I- Quater , 30 maggio 2022, n. 6971 non notificata, che ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento, previa sospensiva, “- del decreto del Prefetto reggente dell'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 7565 del 14.5.2021 e della relativa nota di trasmissione prot. n. 7578 del 14.5.2021, notificati in pari data a mezzo pec, con cui è stato sostituito il precedente decreto del Prefetto reggente dell'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 6920 del 10.5.2021 ed è stato disposto il rigetto della domanda di ammissione al corso “Se.F.A 2020”, presentata dalla ricorrente e la conseguente non ammissione della stessa al predetto corso;
- del decreto del Prefetto reggente dell'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 6920 del 10.5.2021 e della relativa nota di trasmissione prot. n. 7010 del 10.5.2021, notificate in pari data a mezzo pec, con cui è stata rigettata la domanda di ammissione al corso “Se.F.A 2020”, presentata dalla ricorrente, ed è stata disposta la conseguente non ammissione della stessa al suddetto corso;
- del preavviso di rigetto della domanda di ammissione al corso di specializzazione “Corso Se.F.A 2020”, emesso dall'amministrazione resistente e notificato a mezzo pec il 31.3.2021;
- ove occorra e per quanto di interesse dell'art. 2 del bando prot. n. 16178 del 29.12.2020, per il corso di specializzazione per segretari comunali previsto dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 465/97, per il conseguimento dell'idoneità a segretario nei Comuni con più di 65.000 abitanti, nei Comuni capoluoghi di provincia e nelle province, denominato “Se.F.A 2020”, laddove si interpreti nel senso di escludere la partecipazione al prefato corso ai segretari che abbiano svolto servizio effettivo presso sedi di segreteria in Comuni aventi un numero di abitanti compreso tra 3.001 e 10.000 (Comune di 3^classe) e 10.001 e 65.000 (Comune di 2^classe), anche prima del conseguimento formale dell'iscrizione in fascia B;
- di tutti gli atti dell'istruttoria, nessuno escluso, anche non conosciuti;nonché degli altri atti antecedenti o conseguenti, presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche non conosciuti.”
visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione della dott.ssa S C;
visti tutti gli atti di causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2023 il consigliere Luca Di Raimondo e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al Tar Lazio, la dott.ssa S C ha impugnato il decreto prefettizio n. prot. 7565 del 14 maggio 2021, con cui l'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, istituito presso il Ministero dell’interno, ha respinto la domanda di partecipazione al corso di specializzazione “Se.Fa 2020”, utile per il conseguimento dell’idoneità a segretario nei Comuni con più di 65.000 abitanti, nei Comuni Capoluogo di Provincia e nelle Province.
Con tre motivi di ricorso, la ricorrente ha lamentato da vari punti di vista violazione di legge ed eccesso di potere nelle figure sintomatiche, deducendo di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di cui al decreto prefettizio n. prot.0016178 del 29 dicembre 2020, come da documentazione a corredo della domanda di partecipazione trasmessa in via telematica nei termini.
Con decreto presidenziale 1° giugno 2021, n. 3119, confermato dall’ordinanza cautelare 23 giugno 2021, n. 3550, non appellata, la ricorrente è stata ammessa con riserva alla partecipazione al corso in parola.
Instauratosi il contraddittorio, con sentenza 30 maggio 2022, n. 6971, non notificata, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma, Sezione I- Quater , ha accolto il ricorso.
Da quanto risulta incontestato tra le parti nel grado di appello, la ricorrente ha partecipato con profitto al corso, conseguendo la relativa idoneità ed iscrizione in fascia A, come da comunicazione ministeriale n. 16213 del 31 maggio 2022.
2. Con appello notificato il 18 novembre 2022 e depositato il 24 novembre successivo, il Ministero dell’interno ha impugnato, chiedendone la riforma, la citata sentenza del Tar Lazio, affidando il proprio gravame ai seguenti sette motivi di censura.
“1. Sull’illegittimità della sentenza: sull’obbligo di permanenza e servizio in fascia B (biennio 3.001 – 10.000 ab.+ biennio 10.001 – 65.000 ab” ;
“2. Sull’illegittimità della sentenza: sull’obbligatorietà “primo biennio” di servizio in fascia B presso Comuni tra 3.001 e 10.000 abitanti - TAR Lazio, sentenza n.13335/2021” ;
“3. Sull’illegittimità della sentenza: sull’ ulteriore servizio valutabile ai fini dell’ammissione al SEFA 2020: sull’anzianità di servizio reggente/supplente (3.001-10.000 ab.;10.001-65.000 ab.) ed anzianità di servizio presso unioni di comuni e comunità montane (oltre 10.000 abitanti). Presupposti di valutabilità: fascia B ed idoneità alla nomina (artt.45 e 52 decr. leg. n. 165/2001)” ;
“4. Sulla illegittimità della sentenza: sulle reggenze e sulle supplenze svolte in fascia C in comuni di classe superiore alla fascia professionale di appartenenza – Sulle reggenze e supplenze svolte senza idoneità alla nomina - servizio non valutabile ai fini della progressione in carriera ex artt.45 e 52 decr. leg. n. 165/2001” ;
“5. Sull’illegittimità della Sentenza: sull’anzianità di servizio nella fascia reggenza – sulla mancata valutazione “esperienza di fatto” senza idoneità alla nomina - quadro normativo - circolare n.4545 dello 09.04.2020” ;
“6. Sull’anzianità di servizio in Unione di Comuni oltre 10.000 abitanti -sulla valutabilità solo se in fascia B e con idoneità alla nomina in comuni tra 10.001-65.000 abitanti - equiparazione con servizio nei comuni tra 10.001-65.000 ab. - medesimi presupposti - parità trattamento” ;
“7. Sull’illegittimità della sentenza: sul trattamento giuridico-economico del segretario correlato all’entità demografica del comune ricoperto – sull’obbligo del sindaco di nominare un segretario idoneo a ricoprire la propria sede di segreteria, scegliendolo nella fascia professionale corrispondente alla propria classificazione demografica - art.31, c.5,