Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-12-29, n. 202211550

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-12-29, n. 202211550
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211550
Data del deposito : 29 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2022

N. 11550/2022REG.PROV.COLL.

N. 00935/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 935 del 2020, proposto dal Ministero della Difesa, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore e dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e dal Comando Generale dei Vigili del fuoco, in persona dei rispettivi Comandanti Generali pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

il signor P I, rappresentato e difeso dall’avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



nei confronti

dei signori Maria Michela Anobile, Iolanda Di Paolo e Patrizio Terlicher, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima, 14 novembre 2019, n. 836, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor P I;

Vista l’ordinanza della sez. IV dell’8 maggio 2020, n. 2458;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 il Cons. Antonella Manzione e udito per l’Amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi, avendo il difensore dell’appellato avanzato istanza di decisione senza previa discussione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Le Amministrazioni segnate in epigrafe hanno impugnato la sentenza del T.a.r. per la Basilicata, sezione prima, 14 novembre 2019, n. 836, che ha accolto il ricorso del signor P I, già dipendente del Corpo forestale dello Stato con la qualifica di vice Questore aggiunto, avverso i decreti del Capo dello stesso, nn. 81270 e 81276 del 31 ottobre 2016, con i quali ne era stata disposta l’assegnazione, a far data dal 1 gennaio 2017, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguentemente inquadrandolo presso la Direzione regionale della Basilicata.

1.3 Il Tribunale adito ha ritenuto che l’Amministrazione non avrebbe correttamente applicato i criteri stabiliti per il transito del personale dal soppresso Corpo forestale dello Stato nelle altre Forze di polizia, prioritariamente l’Arma dei Carabinieri, in particolare pretermettendo quello basato sulla necessaria corrispondenza fra le funzioni, posto a tutela della pregressa professionalità, da preferire agli altri normativamente previsti in via residuale, ivi compreso quello applicato in concreto. Nel caso di specie infatti gli atti impugnati avrebbero utilizzato il solo criterio di cui alla lettera b), n. 1, dell’art. 12 del d.lgs. n. 177/2016, valorizzando il ruolo di Capo del centro operativo antincendio boschivo (COAB) rivestito dall’appellato per almeno sei mesi nel quinquennio antecedente l’entrata in vigore della riforma.

2. L’appello consta di un unico articolato motivo a mezzo del quale la difesa pubblica chiede la riforma della sentenza impugnata, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 7, co. 2 e 12, co. 2, del d.lgs. n. 177 del 2016 e difetto di motivazione o motivazione apparente. Non si sarebbe infatti tenuto conto della necessità, cui si è ispirata la scelta del Capo del Corpo forestale, di completare, sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) della norma sopra richiamata, anche il contingente di 390 unità, preventivamente individuato come organico aggiuntivo necessario al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nella Tabella A allegata al richiamato decreto. D’altro canto, la genericità del criterio funzionale riferito all’attività dell’Arma dei carabinieri (n. 1 della lett. a), porrebbe nel nulla tutti gli altri, stante che esso è declinato in maniera da ricomprendere la quasi totalità delle attività complessivamente svolte dal Corpo forestale dello Stato. La ipotizzata gradualità dei criteri si risolverebbe quindi nell’impossibilità di raggiungere i contingenti di personale normativamente stabiliti in ridetta Tabella per le Amministrazioni diverse dall’Arma dei carabinieri e cioè, per quanto di interesse, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché la Polizia di Stato, il Corpo della Guardia di finanza e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. L’appellato si è costituito in giudizio per resistere all’appello.

4. Con l’ordinanza n. 2458 del 2020, pure indicata in epigrafe, la Sez. IV del Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalle Amministrazioni appellanti ricordando come « secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione ai fini dell’assegnazione rilevano le funzioni effettivamente svolte dall’interessato all’atto della soppressione del Corpo » e « le mansioni svolte dall’appellato in seno alla Direzione regionale afferivano con ogni evidenza a funzioni oggi traslate in capo all’Arma dei Carabinieri […]».

5. Con successive memorie l’appellato ha esplicitato le proprie controdeduzioni, rilevando l’inconferenza delle argomentazioni avversarie sul suo inquadramento riferito al ruolo e non alla funzione, trattandosi di questione che, seppure oggetto di censura nel procedimento di primo grado, era stata espressamente rinunciata all’udienza del 21 giugno 2017 (v. verbale relativo). Ha altresì documentato la propria

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