Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-08-02, n. 202206808
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 02/08/2022
N. 06808/2022REG.PROV.COLL.
N. 09935/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9935 del 2016, proposto dalla ditta Tuscolana Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C, P P, con domicilio eletto presso lo studio Cancrini Piselli in Roma, via Giuseppe Mercalli, n. 13;
contro
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. R S, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;
nei confronti
della ditta Badema S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 7 aprile 2022 il consigliere Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla determinazione regionale del Direttore della direzione regionale energia e rifiuti n. 33681 del 12 agosto 2009, con cui è stata rigettata l’istanza di proroga del termine, presentata dall’appellante il 25 luglio 2008, per l’ultimazione dei lavori di adeguamento della discarica di II Categoria di Tipo 3 per rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Palestrina — Zona Castellaccio, proposta dalla società ricorrente ed è stata dichiarata improcedibile la domanda di autorizzazione integrata ambientale.
1.1. Il provvedimento gravato risulta motivato con riferimento alle seguenti circostanze:
a) non risulta all’Amministrazione che la ditta abbia ultimato i lavori per la realizzazione della discarica;
b) secondo quanto disposto dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, così come modificato dal d.lgs. 4 del 2008, la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale rilasciata in data 18 giugno 2002, trascorsi ormai più di 5 anni, non può ritenersi efficace;
c) l’intervento non è più realizzabile anche avendo riguardo alla normativa urbanistica, secondo quanto disposto dal Testo Unico in materia edilizia (d.P.R. 380 del 2001) art. 15 comma 2;
d) l’intervento non è più realizzabile anche “secondo quanto disposto nel Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella Legge 101 del 6 giugno 2008, art. 6” .
2. La ditta ha impugnato il richiamato provvedimento dinanzi al T.a.r. per il Lazio, articolando i seguenti motivi:
“1) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 26 d.lgs. n. 152/06). Violazione del principio dell’irretroattività delta legge (art. 11 delle Preleggi).
Il parere di compatibilità ambientale rilasciato con la nota prot. n. AM/MC del 18 giugno 2002 sul progetto per la realizzazione di una discarica di II categoria di tipo 3 per rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Palestrina — Zona Castellaccio, dovrebbe ritenersi ancora efficace, in relazione alla normativa precedente al d.lgs. n. 152 del 2006 all’epoca vigente e applicabile al caso di specie e al regime transitorio fissato dallo stesso Codice dell’ambiente.
2) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 15 d.P.R. n. 380 del 2001 e art. 27 d.lgs. n. 22 del 1997). Violazione del principio dell’irretroattività della legge (art. 11 delle Preleggi). Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
L’autorizzazione alla costruzione della discarica rilasciata ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 22 del 1997, sostituirebbe il permesso di costruire previsto dal d.P.R. n. 380 del 2001; la mancata previsione da parte dell’amministrazione che ha autorizzato la costruzione della discarica in questione di prescrizioni in merito ai tempi di inizio e ultimazione dei lavori, pertanto, impedirebbe l’applicazione ex post di limiti sopravvenuti.
3) Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 17 d.lgs. n. 36/03. Eccesso di potere per motivazione apparente.
Il termine di ultimazione dei lavori introdotti con la modifica dell’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2003 dovrebbe intendersi applicabile ai soli impianti esistenti e già in esercizio, così come stabilito dalla disposizione in rubrica; nel caso di specie, posto che i lavori di realizzazione dell’impianto non erano neanche iniziati, non può farsi applicazione dello stesso termine previsto dall’art. 17 indicato.
4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Il pregresso contenzioso giurisdizionale, instaurato dal Comune di Palestrina e protrattosi dall’anno 2005 all’anno 2007, sarebbe motivo idoneo per l’accoglimento dell’istanza di proroga presentata dalla ricorrente, in quanto tale elemento dovrebbe essere fatto rientrare nella fattispecie dei “fatti sopravvenuti estranei alla volontà” del soggetto autorizzato che non gli hanno permesso di avviare liberamente le opere necessarie alla realizzazione dell’impianto.
3. La sentenza qui impugnata, n. 5925 del 2016, ha respinto il ricorso motivando con riferimento alle argomentazioni del provvedimento impugnato e ponendo in rilievo che: “… la parte ricorrente:
- non ha ultimato i lavori per la realizzazione della discarica;
- secondo quanto disposto dall’art. 26, comma 6, d.l.gs. n. 152 del 2006, come modificato dal d.lgs. n. 4 del 2008, la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale rilasciata in data 18 giugno 2002, trascorsi ormai più di 5 anni, non può più ritenersi efficace;
- l’intervento non è più realizzabile secondo quanto indicato dall’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 in tema di termini di inizio ed ultimazione dei lavori;
- secondo il disposto dell’art. 6 d.l. n. 59 del 2008 “il provvedimento con cui 1’autorità competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per i ‘ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo ai 1 ottobre 2008”.
In particolare - in linea con quanto già osservato in sede cautelare e prescindendo dai pur sollevati profili relativi all’applicazione temporale delle disposizioni in tema di valutazione di impatto ambientate - il Collegio rileva che le circostanze addotte dalla ricorrente a giustificazione della mancata ultimazione dei lavori, non risultano tali da giustificare la mancata ultimazione dei lavori di adeguamento della discarica in conformità al relativo piano ed entro il termine perentorio assegnato dalla regione.
Sotto tale profilo, infatti, il richiamo al contenzioso giudiziale intercorso tra la ricorrente ed il Comune di Palestrina non appare elevabile a factum principis idoneo a giustificare la richiesta proroga, atteso che — come già rilevato in sede cautelare — l’impugnato provvedimento, da parte del Comune, di approvazione del Piano di adeguamento presentato dalla odierna ricorrente non risulta mai essere stato sospeso o annullato né, tantomeno, risulta essere stata sospesa o annullata la sentenza di rigetto del gravame del Comune”.
4. La ditta Tuscolana Ambiente s.r.l. ha impugnato la citata sentenza articolando plurime censure nell’ambito di un unico articolato motivo:
I. Errores in iudicando per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26, d.lgs. n. 152 del 2006, 11 delle preleggi, 15, d.P.R. n. 380 del 2011, 27 d.lgs. n. 22 del 1997 e 17, d.lgs. n. 36 del 2003. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti,