Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-03-10, n. 202001725
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Testo completo
Pubblicato il 10/03/2020
N. 01725/2020REG.PROV.COLL.
N. 01340/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1340 del 2010, proposto dalla
società Immobiliare G.B.R. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Destro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma via Lombardia 30;
contro
Comune di Monselice, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Garofalo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giosuè Borsi 4;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 3873/2008, resa tra le parti, concernente il calcolo degli oneri di urbanizzazione secondaria
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monselice;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2020 il Cons. Cecilia Altavista e uditi per le parti l’avvocato Giorgio Destro e l’avv. Ludovica Bernardi su delega dell’avv. Luigi Garofalo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Immobiliare G.B.R. aveva stipulato l’8 novembre 1991 una convenzione di lottizzazione con il Comune di Monselice per la realizzazione di un piano di lottizzazione denominato Magellano, approvato con la delibera del Consiglio comunale del 3 giugno 1991.
La convenzione era stata sottoscritta anche da una altra società, la M.U.R. Immobiliare che anche partecipava alla lottizzazione.
L’art. 4 della convenzione prevedeva l’impegno della società alla realizzazione di un parcheggio di 1400 mq, in attuazione del PRG, eccedente la misura degli standards, con scomputo “ degli oneri di urbanizzazione secondaria in relazione ai costi realmente sostenuti, da valutare in base a stime analitiche ”. In particolare, ai sensi dell’art. 5 “ per le opere di urbanizzazione secondaria verrà versato a favore del Comune l’importo determinato in base alle vigenti tabelle come previsto dalla L.R. n.61/85; l’onere, quale contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, al netto della quota scomputata come dal precedente articolo 4, sarà versato dai proprietari dei singoli lotti al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie ”.
Con nota del 22 giugno 1993, la società G.B.R. richiedeva l’accredito degli importi incassati dal Comune per “oneri di urbanizzazione secondaria e per contributo sul costo di costruzione per le concessioni edilizie già rilasciate, il tutto in conformità all’art.4 della convenzione”.
Il Comune di Monselice con atto del 19 maggio 1994 respingeva la richiesta riconoscendo la somma relativa agli oneri di urbanizzazione da esonerare dal pagamento in quanto compensata da maggiori opere e una “contribuzione esonerabile per eventuali nuove concessioni edilizie da rilasciare nella lottizzazione”.
Avverso tale provvedimento la società G.B.R. proponeva ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale del Veneto richiedendo l’annullamento della nota comunale del 19 maggio 1994 e l’accertamento del diritto al pagamento della somma costituita dalla differenza tra il costo del parcheggio e il contributo degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti per le concessioni edilizie rilasciate, con la conseguente condanna del Comune al pagamento della somma corrispondente quantificata in lire 103.679.960 (pari a euro 53.546,23), oltre interessi e rivalutazione monetaria. Sono stati formulati i seguenti motivi: violazione dell’art. 86 L.R. 27 giugno 1985, n. 61, e dei principi di correttezza e lealtà dell’azione amministrativa, eccesso di potere per perplessità, erroneità di presupposto, difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo l’illegittimità del provvedimento comunale posto che non vi sarebbero più concessioni da rilasciare; inoltre la monetizzazione degli standards dell’intera lottizzazione dovrebbe essere ripartita fra le due ditte lottizzanti; dovevano essere calcolati i costi realmente sostenuti come previsto dall’art. 4 della convenzione.
Il ricorso di primo grado era stato notificato anche alla M.U.R. Immobiliare, che non si era costituita in giudizio.
La domanda è stata respinta dal Tribunale amministrativo sulla base del principio per cui il diritto allo scomputo degli oneri di urbanizzazione, da determinarsi e concordarsi nella concessione o in apposita convenzione non può eccedere comunque l’importo stesso degli oneri, potendo lo scomputo arrivare a coprire l’intero costo dell’onere di urbanizzazione ma mai a conseguire una differenza “positiva” a favore del lottizzante.
Con l’atto di appello è stata contestata la sentenza impugnata riproponendo i motivi del ricorso di primo grado, deducendo, in particolare, che la realizzazione del parcheggio non rientrava negli standards, che era una opera ulteriore posta a carico della società lottizzante, in base ad un obbligo esclusivamente contrattuale, e che l’art. 4 della Convenzione indicava lo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria in relazione “ai costi realmente sostenuti”, con ciò dovendosi intendere che la società avrebbe dovuto essere tenuta indenne da tali costi che erano posti a carico del Comune.
L’atto di appello non è stato notificato alla M.U.R. Immobiliare, nel frattempo estinta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Monselice che ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità dell’appello per la mancata notifica ad una delle parti del giudizio di primo grado, ovvero la M.U.R., in quanto in caso di estinzione della società comunque avrebbero dovuto essere citati in giudizio i soci; l’inammissibilità del motivo di appello relativo alla violazione dell’art. 4 della Convenzione, in quanto questione nuova non posta già in primo grado, in cui si faceva riferimento solo all’erroneità dei calcoli per la quantificazione del costo del parcheggio; ha poi contestato la fondatezza dell’appello.
Il 13 dicembre 2019 la parte appellante si è costituita con un nuovo difensore che,