Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-16, n. 202204939

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-16, n. 202204939
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204939
Data del deposito : 16 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2022

N. 04939/2022REG.PROV.COLL.

N. 10076/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10076 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato L P, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 114,

contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

nei confronti

dei signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio,

per l’annullamento e/o la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 il consigliere G C P e udito per l’appellante l’avvocato Grazia Tiberia Pomponi in sostituzione dell’avvocato L P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il signor -OMISSIS-, dapprima volontario nella Marina Militare in ferma breve annuale negli anni 2007 e 2009 e successivamente volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) a partire dal 16 giugno 2010, incorreva nell’agosto 2010 in un incidente stradale, a seguito del quale il Tribunale di -OMISSIS- – Sezione staccata di -OMISSIS-, con sentenza n. -OMISSIS- di applicazione della pena su richiesta delle parti, comminava nei suoi confronti la pena di un anno di reclusione per il reato di omissione di soccorso nei confronti di un motociclista che era rimasto coinvolto nel sinistro.

A fronte di tali fatti la Marina Militare comunicava all’interessato in data 24 settembre 2010 l’avvio di un procedimento disciplinare finalizzato all’eventuale proscioglimento dalla ferma che, secondo quanto riferito, rimaneva senza esito, risultando poi in concreto irrogata nei confronti dell’interessato la sanzione della consegna di rigore per giorni sette, che tuttavia non gli impediva di conseguire nel giugno 2013 l’avanzamento al grado di sottocapo di terza classe e di concludere il quadriennio di ferma.

L’odierno appellante presentava nel gennaio 2014 domanda per la rafferma di ulteriori due anni ai sensi dell’art. 12 della legge n. 226/2004 e parallelamente, nel marzo dello stesso anno, domanda di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate.

Con provvedimento n. M_D

GMIL

0949927 del 26 maggio 2014 l’Amministrazione respingeva l’istanza di rafferma ai sensi dell’art. 954, comma 3- bis , del codice dell’ordinamento militare (COM), di cui al d.lgs. n. 66/2010, per carenza del requisito di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del d.m. 8 luglio 2005, che prevedeva quale condizione di ammissione “ non avere riportato condanne penali per delitti non colposi né risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi ”;
a tale provvedimento faceva seguito, il 15 giugno 2014, il collocamento in congedo illimitato dell’interessato per scadenza del periodo di ferma.

Avverso tali provvedimenti il predetto proponeva ricorso innanzi al T.a.r. per il -OMISSIS-(RG n. -OMISSIS-), che respingeva per carenza del fumus boni iuris la connessa istanza cautelare con ordinanza n. -OMISSIS-, confermata con la medesima motivazione in sede di appello cautelare di questo Consiglio, Sez. IV, con ordinanza n. -OMISSIS-.

Con successivo ricorso giurisdizionale l’odierno appellante impugnava sempre innanzi al T.a.r. per il -OMISSIS-(RG n. -OMISSIS-) il decreto n. 147 in data 29 agosto 2015, con il quale la Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa aveva approvato le graduatorie di merito relative all’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, nella parte in cui non includeva il ricorrente, nonché, quali atti presupposti, il decreto del Ministro della difesa 8 settembre 2009, recante la disciplina per l’immissione in detti ruoli, e la circolare M_D

GMIL

0835398 del 4 marzo 2014, emanata dalla citata Direzione generale di concerto con il Comando Generale delle Capitanerie di porto, nella parte in cui prevedevano il requisito dell’assenza di condanne, anche con applicazione della pena su richiesta delle parti o decreto penale di condanna, ovvero la mancanza di rinvii a giudizio in procedimenti penali per delitti non colposi.

Con successivi motivi aggiunti veniva, inoltre, avversato il provvedimento della citata Direzione generale ministeriale di immissione in ruolo in servizio permanente nella Marina Militare di coloro che risultavano inseriti nella predetta graduatoria di merito, confermando l’esclusione del ricorrente con la motivazione dell’assenza dei requisiti di cui al paragrafo 3, sottoparagrafo a, 7° alinea (in virtù della sentenza penale innanzi richiamata), e 2° alinea (non essendo più il predetto in servizio quale VFP4 alla data di approvazione della graduatoria) della citata circolare del 4 marzo 2014.

2. Con sentenza n. -OMISSIS- il Tribunale amministrativo regionale per il -OMISSIS-riuniva i citati ricorsi e li respingeva con motivazioni che la parte privata ritiene errate e che impugna nel presente giudizio di appello affidandosi all’unico ed articolato motivo “error in iudicando per travisamento delle circostanze di fatto ed erronea interpretazione ed applicazione delle norme di diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 704 del d.lgs. n. 66/2010 in materia di volontari in servizio permanente. Violazione e falsa applicazione artt. 953 e 954 del d.lgs. 66/2010 in materia di rafferma biennale ”.

2.1 L’appellante, invertendo l’ordine dei due ricorsi innanzi richiamati, sostiene in primo luogo, citando a sostegno la sentenza n. -OMISSIS- della Sezione IV di questo Consiglio, che il giudice di primo grado avrebbe basato la decisione gravata in ordine all’esclusione dalla procedura di immissione in servizio permanente sull’erroneo convincimento che il candidato dovesse essere in possesso del requisito dell’incensuratezza di cui all’art. 635 COM, ritenuta norma di carattere generale ma che sarebbe al contrario applicabile esclusivamente con riferimento al “primo reclutamento” nelle Forze armate e non per l’ipotesi in questione, che si riferisce a personale che abbia già svolto la ferma quadriennale con lo status di militare ed è disciplinata dall’art. 704 COM., che in virtù di tale circostanza richiede requisiti diversi e meno stringenti.

L’appellante, nel riferire che prima dell’esaurimento della procedura de qua aveva ottenuto dal Tribunale di sorveglianza il provvedimento di “riabilitazione” n. -OMISSIS-, sostiene che neanche l’altra motivazione sostenuta dall’Amministrazione avrebbe potuto giustificare la sua esclusione, dal momento che era stato collocato in congedo proprio in conseguenza della – asseritamente illegittima – mancata rafferma biennale pur tempestivamente richiesta dal medesimo.

Nella circostanza l’interessato sostiene anche la tempestività dei motivi aggiunti innanzi richiamati, essendo venuto a conoscenza della sua esclusione dalla graduatoria solo in un secondo momento ed in occasione della pubblicazione del citato decreto n. 147/2015, nonché la tempestività dell’impugnazione impugnato sia del d.m. 8 settembre 2009 sia della richiamata circolare del 4 marzo 2014;
e ciò in relazione a quanto osservato dal giudice di prime cure, che in virtù della ritenuta infondatezza del gravame aveva rilevato di poter prescindere dall’esaminarne gli eventuali profili di irricevibilità e di inammissibilità.

2.2 Con riferimento a quanto deciso in primo grado in ordine alla mancata rafferma biennale, l’appellante deduce ancora, invocando a supporto anche la già richiamata sentenza di questo Consiglio n. -OMISSIS-, l’asserita inapplicabilità nella fattispecie della previsione di cui all’art. 635 COM, che sarebbe riferita ai soli primi reclutamenti “ dall’esterno ” e non anche al personale che già riveste lo status di militare.

Al riguardo, pur riconoscendo di non aver impugnato in primo grado anche il d.m. 8 luglio 2005, che, come ricordato, disciplina tali procedure, l’interessato sostiene che ben potrebbe il giudice, anche in sede di appello, disapplicare d’ufficio le relative disposizioni, trattandosi di norme secondarie asseritamente in contrasto con quelle di rango primario di riferimento.

3. Con ordinanza n. -OMISSIS-, la Sez. IV di questo Consiglio ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’appellante ritenendo non decisivamente comprovato il fumus boni iuris e, quanto al periculum , prevalente l’interesse dell’Amministrazione alla non ammissione in servizio in via interinale di persone attinte da pronunce penali;
nel medesimo contesto è stato rinviato al giudizio di merito anche l’approfondimento della questione relativa all’avvenuto rispetto del contraddittorio in primo grado.

4. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio.

5. All’udienza pubblica del 24 maggio 2022 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Deve in primo luogo rilevarsi che, secondo le risultanze agli atti, all’integrazione del contraddittorio in primo grado è stato dato corso mediante pubblicazione del ricorso in data 31 ottobre 2016 sul sito ufficiale dell’Amministrazione resistente.

7. Ciò posto, al fine di inquadrare dal punto di vista giuridico la controversia, giova preliminarmente ricordare che l’art. 3, comma 1, lett. d), del d.m. 8 luglio 2005 stabilisce che possono presentare domanda per l’ammissione alle rafferme biennali i volontari in ferma prefissata quadriennale risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l’immissione nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente che risultino in possesso, tra gli altri, del requisito di “ non avere riportato condanne penali per delitti non colposi né risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi ”.

Sul piano generale, detta previsione è coerente con il disposto della norma primaria, in quanto l’art. 635, comma 1, lett. g), COM include tra i requisiti generali “ per il reclutamento nelle Forze armate ” il “ non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionatamente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi ”.

Deve anche ricordarsi quanto distintamente disposto dall’art. 704 COM, secondo cui, “ al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministero della difesa ”.

Dall’esame di tali disposizioni deriva, per quanto qui di interesse, che, se per un verso l’ammissione alla rafferma biennale non integra una fattispecie di immissione in servizio permanente ma rientra piuttosto nel concetto di “reclutamento”, con conseguente applicazione del citato art. 635 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 8076/2020 e n. 652/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata), per altro verso, come rilevato dalla giurisprudenza di questo Consiglio e recentemente condiviso anche dalla Sezione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 1375/2022;
n. 1372/2022;
n. 8576/2021 e le ulteriori pronunce ivi richiamate), il passaggio al “ servizio permanente ” può farsi ragionevolmente rientrare nell’omogeneo, ma diverso, concetto di “ immissione nel ruolo ”, con conseguente non applicabilità delle ipotesi “automatiche” di esclusione previste dall’art. 635, comma 1, lett. g), COM.

E ciò in quanto “ per chi ha già lo status di militare arruolato non possono applicarsi le cause di esclusione automatiche, in quanto sarebbe irragionevole per tali militari precludere definitivamente la prosecuzione del rapporto di servizio e lavorativo già avviato per la semplice pendenza di un procedimento penale, senza esaminare in concreto situazioni quali la gravità dei fatti e la definitività dell’accertamento (cfr. Cons. Stato, IV, n. 5012 del 2018;
Cons. Stato, IV, n. 2284 del 2018;
Cons. Stato, IV, n. 2753 del 2016;
Cons. Stato, IV, n. 4495 del 2014)
” (così Cons. Stato, Sez. IV, n. 652/2019, cit.;
sul punto cfr. anche, della stessa Sezione, n. 7229/2019).

Venendo al caso di specie, deve qui ricordarsi che l’appellante ha chiesto dapprima la rafferma per un ulteriore biennio e successivamente l’immissione in servizio permanente, fattispecie queste che, in virtù di quanto appena evidenziato, non possono essere ai presenti fini assimilate, come del resto appare confermato dal fatto che la relativa disciplina regolamentare era contenuta nei distinti decreti ministeriali innanzi richiamati, applicabili ratione temporis .

Procedendo nell’ordine cronologico scandito dallo svolgimento in concreto dei fatti oggetto della controversia, la procedura per la rafferma, istituto che – giova ripetere – rientra nel concetto di “ reclutamento ”, è disciplinata dal d.m. 8 luglio 2005, che lo stesso appellante riconosce di non aver impugnato in primo grado.

Ebbene, su tale aspetto non può che convenirsi con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado, dal momento che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) di detto decreto ministeriale l’Amministrazione era vincolata ad escludere dalla procedura l’interessato una volta rilevata l’esistenza della sentenza penale emanata a suo carico, con ciò che ne consegue anche in ordine alle garanzie partecipative.

E ciò anche in considerazione della ininfluenza a questi fini della riabilitazione accordata all’interessato dal Tribunale di sorveglianza – argomento, peraltro, che il T.a.r. rileva non essere stato proposto come specifico motivo di gravame in primo grado –, e ciò innanzi tutto perché, come correttamente rilevato dalla sentenza gravata, il relativo provvedimento è intervenuto solo nel luglio 2014, vale a dire successivamente non solo alla presentazione dell’istanza di rafferma (che lo stesso appellante indica aver proposto il 25 gennaio 2014), ma anche sia al relativo provvedimento di diniego, emanato dall’Amministrazione il 26 maggio 2014, sia, ancora, al momento di collocamento in congedo illimitato dell’interessato per (ordinaria) scadenza del periodo di ferma quadriennale, verificatosi il 15 giugno 2014.

Deve, quindi, concludersi che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che l’Amministrazione fosse tenuta ad escludere l’interessato dalla procedura di rafferma biennale, essendo con ogni evidenza carente il necessario requisito della “incensuratezza”.

8. Alle medesime conclusioni di infondatezza si perviene anche in ordine alle censure dedotte dall’appellante in ordine alla sua esclusione dal distinto procedimento di immissione in ruolo ai sensi dell’art. 704 COM, ma con motivazioni diverse da quelle assunte dal giudice di primo grado.

Si deve in proposito rilevare che il provvedimento di esclusione da tale procedimento è plurimotivato, essendo ancorato alla carenza dei due requisiti ivi menzionati, vale a dire: la sentenza penale relativa a delitto non colposo emessa a carico dell’interessato da un lato;
la carenza dello status di volontario in ferma prefissata quadriennale, cessato a far data dal 16 giugno 2014, dall’altro.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici per sostenere il provvedimento, tenuto conto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice (cfr., ex multis , e fra le più recenti Cons. Stato, Sez. VI, n. 3160/2022;
n. 3026/2022;
Sez. IV, n. 438/2022 e n. 2403/2020).

Ebbene, sul primo profilo l’Amministrazione non avrebbe a ben vedere potuto procedere all’automatica esclusione dell’interessato, in quanto, come recentemente rilevato da questa Sezione in relazione ad un caso analogo e che ben si attaglia alla presente fattispecie, “ nella sostanza, la causa escludente, connessa alla perdita del requisito sopra detto, non può (giusta una lettura costituzionalmente orientata della norma di riferimento) operare automaticamente in occasione del transito nel servizio permanente, una volta esauritosi il precedente periodo di ferma.

Per operare (detta causa escludente), occorre che l’Amministrazione effettui (e dimostri di aver effettuato) una valutazione effettiva e concreta (ossia riferita ai singoli casi, di volta in volta, di specie) della natura ed entità della condotta che, in astratto, concreterebbe la causa escludente.

Valutazione che nella fattispecie non risulta essere stata effettuata.

La successiva sentenza C.d.S., IV, n. 5836/2015, ha ripreso e fatto proprio l’orientamento sopra riepilogato, aggiungendo pure che ‘irragionevole si appalesa la predetta acritica applicazione del medesimo criterio [ossia escludente], quando esso tende a precludere in via definitiva la prosecuzione di un rapporto lavorativo già avviato, senza esaminare in concreto la gravità dei fatti contestati, la definitività dell'accertamento e l’incidenza di esso sugli obblighi connessi al giuramento di fedeltà alla Repubblica’.

Sentenza, questa, che poi è stata ricondivisa nei contenuti dalla ancor più recente sentenza C.d.S., IV, n. 629/2017 ” (così Cons. Stato, Sez. II, n. 1375/2022, cit.).

Nel caso all’esame, tuttavia, correttamente l’Amministrazione ha escluso l’interessato dalla procedura di immissione in servizio permanente in considerazione del fatto che al momento di approvazione della graduatoria finale, come riportato nel provvedimento n. M_D

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