Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-16, n. 202204939

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-16, n. 202204939
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204939
Data del deposito : 16 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2022

N. 04939/2022REG.PROV.COLL.

N. 10076/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10076 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato L P, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 114,



contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,



nei confronti

dei signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio,



per l’annullamento e/o la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 il consigliere G C P e udito per l’appellante l’avvocato Grazia Tiberia Pomponi in sostituzione dell’avvocato L P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Il signor -OMISSIS-, dapprima volontario nella Marina Militare in ferma breve annuale negli anni 2007 e 2009 e successivamente volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) a partire dal 16 giugno 2010, incorreva nell’agosto 2010 in un incidente stradale, a seguito del quale il Tribunale di -OMISSIS- – Sezione staccata di -OMISSIS-, con sentenza n. -OMISSIS- di applicazione della pena su richiesta delle parti, comminava nei suoi confronti la pena di un anno di reclusione per il reato di omissione di soccorso nei confronti di un motociclista che era rimasto coinvolto nel sinistro.

A fronte di tali fatti la Marina Militare comunicava all’interessato in data 24 settembre 2010 l’avvio di un procedimento disciplinare finalizzato all’eventuale proscioglimento dalla ferma che, secondo quanto riferito, rimaneva senza esito, risultando poi in concreto irrogata nei confronti dell’interessato la sanzione della consegna di rigore per giorni sette, che tuttavia non gli impediva di conseguire nel giugno 2013 l’avanzamento al grado di sottocapo di terza classe e di concludere il quadriennio di ferma.

L’odierno appellante presentava nel gennaio 2014 domanda per la rafferma di ulteriori due anni ai sensi dell’art. 12 della legge n. 226/2004 e parallelamente, nel marzo dello stesso anno, domanda di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate.

Con provvedimento n. M_D GMIL 0949927 del 26 maggio 2014 l’Amministrazione respingeva l’istanza di rafferma ai sensi dell’art. 954, comma 3- bis , del codice dell’ordinamento militare (COM), di cui al d.lgs. n. 66/2010, per carenza del requisito di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del d.m. 8 luglio 2005, che prevedeva quale condizione di ammissione “ non avere riportato condanne penali per delitti non colposi né risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi ”; a tale provvedimento faceva seguito, il 15 giugno 2014, il collocamento in congedo illimitato dell’interessato per scadenza del periodo di ferma.

Avverso tali provvedimenti il predetto proponeva ricorso innanzi al T.a.r. per il -OMISSIS-(RG n. -OMISSIS-), che respingeva per carenza del fumus boni iuris la connessa istanza cautelare con ordinanza n. -OMISSIS-, confermata con la medesima motivazione in sede di appello cautelare di questo Consiglio, Sez. IV, con ordinanza n. -OMISSIS-.

Con successivo ricorso giurisdizionale l’odierno appellante impugnava sempre innanzi al T.a.r. per il -OMISSIS-(RG n. -OMISSIS-) il decreto n. 147 in data 29 agosto 2015, con il quale la Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa aveva approvato le graduatorie di merito relative all’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, nella parte in cui non includeva il ricorrente, nonché, quali atti presupposti, il decreto del Ministro della difesa 8 settembre 2009, recante la disciplina per l’immissione in detti ruoli, e la circolare M_D GMIL 0835398 del 4 marzo 2014, emanata dalla citata Direzione generale di concerto con il Comando Generale delle Capitanerie di porto, nella parte in cui prevedevano il requisito dell’assenza di condanne, anche con applicazione della pena su richiesta delle parti o decreto penale di condanna, ovvero la mancanza di rinvii a giudizio in procedimenti penali per delitti non colposi.

Con successivi motivi aggiunti veniva, inoltre, avversato il provvedimento della citata Direzione generale ministeriale di immissione in ruolo in servizio permanente nella Marina Militare di coloro che risultavano inseriti nella predetta graduatoria di merito, confermando l’esclusione del ricorrente con la motivazione dell’assenza dei requisiti di cui al paragrafo 3, sottoparagrafo a, 7° alinea (in virtù della sentenza penale innanzi richiamata), e 2° alinea (non essendo più il predetto in servizio quale VFP4 alla data di approvazione della graduatoria) della citata circolare del 4 marzo 2014.

2. Con sentenza n. -OMISSIS- il Tribunale amministrativo regionale per il -OMISSIS-riuniva i citati ricorsi e li respingeva con motivazioni che la parte privata ritiene errate e che impugna nel presente giudizio di appello affidandosi all’unico ed articolato motivo “error in iudicando per travisamento delle circostanze di fatto ed erronea interpretazione ed applicazione delle norme di diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 704 del d.lgs. n. 66/2010 in materia di volontari in servizio permanente. Violazione e falsa applicazione artt. 953 e 954 del d.lgs. 66/2010 in materia di rafferma biennale ”.

2.1 L’appellante, invertendo l’ordine dei due ricorsi innanzi richiamati, sostiene in

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