Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-08-04, n. 201404153
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Testo completo
N. 04153/2014REG.PROV.COLL.
N. 07438/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7438 del 2013, proposto da:
Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati L D R e C D, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L D R in Roma, via della Consulta, n. 50;
contro
Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato R M, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Cassiodoro, n. 6;
ANPI - Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato E R, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Premuda, n. 18;
nei confronti di
Regione Marche, Comune di Arcevia;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE, ANCONA SEZIONE I n. 592/2013, resa tra le parti, concernente programma provinciale attività estrattive (PPAE)
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Italia Nostra Onlus e dell’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2014 il Consigliere Doris Durante;
Uditi per le parti gli avvocati L D R, R M e E R;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Italia Nostra Onlus, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, chiedeva l’annullamento dei seguenti atti:
a) deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Ancona n. 8 del 1°agosto 2012 “ Programma provinciale attività estrattive (PPAE) – presa d’atto sentenza Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 4557 del 2011. Indirizzi per il completamento e l’attuazione della programmazione ”;
b) delibera di giunta provinciale n. 550 del 1°dicembre 2009 “ Programma provinciale attività estrattive approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 14 del 13 aprile 2005: precisazioni sul percorso istruttorio cartografico ”e i verbali consiglio provinciale n. 14 del 13 aprile 2005;
c) delibera di giunta della Regione Marche n. 1357 del 7 novembre 2005, recante “ …verifica di compatibilità delle aree di esenzione individuate nel PPAE e non cartografate nel PRAE ”;
d) deliberazione del consiglio provinciale n. 14 del 13 aprile 2005, recante approvazione definitiva del programma provinciale delle attività estrattive;
e) determinazione n. 450 del 20 settembre 2005 del Dirigente del VII settore apportante al PPAE le correzioni richieste dalla Regione ai sensi dell’articolo 15 della l. regionale n. 46 del 1992 e dell’articolo 7 della l. regionale n. 10 del 1999.
Con tali atti era stata disposta una nuova programmazione per l’individuazione di un bacino per i materiali di tipo maiolica e scaglia rossa e l’assoggettamento della nuova procedura di bacino alla procedura di V.A.S.
Italia Nostra, con il ricorso, in sostanza lamentava che con la delibera n. 8 del 2012 si fosse proceduto ad individuare il bacino per l’estrazione della maiolica e della scaglia rossa nell’area di Monte Sant’Angelo, sito di particolare interesse paesaggistico, e che la valutazione ambientale strategica non dovesse essere riferita al solo bacino interessato dall’estrazione della maiolica e della scaglia rossa ma all’intera area interessata dal PPAE.
2.- Spiegava intervento ad adiuvandum l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, a tutela dei luoghi della memoria storica, in relazione agli eccidi compiuti dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale nelle zone di Monte Sant’Angelo e Montefortino.
3.- La Provincia di Ancona si costituiva in giudizio ed eccepiva in rito l’inammissibilità del ricorso principale per l’assenza di immediata lesività della deliberazione n. 8 del 2012 del Commissario straordinario, costituente soltanto l’avvio del procedimento di rinnovazione parziale del PPAE e l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum per carenza di interesse giuridicamente tutelato e nel merito deduceva l’infondatezza delle censure.
4.- Il Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza n. 592 del 2013 accoglieva il ricorso ai fini di un motivato riesame, ritenendo fondate le doglianze con le quali l’associazione