Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-01-04, n. 201600013

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-01-04, n. 201600013
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600013
Data del deposito : 4 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03969/2015 REG.RIC.

N. 00013/2016REG.PROV.COLL.

N. 03969/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3969 del 2015, proposto da:
C A, rappresentato e difeso dagli avv. F P, A S, con domicilio eletto presso Claudia De Curtis in Roma, viale Giuseppe Mazzini 142;

contro

Università degli Studi di Teramo, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00431/2014, resa tra le parti, concernente esecuzione sentenza n. 253/2012 Tar Abruzzo, sezione staccata di Pescara - riesame posizione giuridica quale professore di ruolo di prima fascia settore vet/09 "clinica chirurgica veterinaria"


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Teramo e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015 il Cons. Roberto Giovagnoli;
sentito l’avvocato Starace;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello proposto dal professor Amedeo C per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe che, in primo grado, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’ottemperanza della sentenza 4 giugno 2002, n. 453 pronunciata dal T.a.r. Abruzzo, sezione staccata di Pescara.

2. La sentenza ottemperanda ha accolto il ricorso proposto da Amedeo C contro il provvedimento n. 9881 del 21 dicembre 2010, con cui il Rettore dell’Università degli studi di Teramo ha respinto la richiesta del ricorrente di completamento della procedura di chiamata quale professore di ruolo di prima fascia nel settore scientifico disciplinare “Clinica chirurgica veterinaria” (SSD VET/09).

Tale richiesta trovava il suo presupposto nel fatto che il professor C era risultato idoneo nella valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di prima fascia per il suindicato settore scientifico disciplinare, indetta dall’Università di Camerino con D.R. n. 696 del 1° ottobre 2004.

Con delibera del Consiglio di Facoltà n. 4 del 21 aprile 2009, l’Università di Teramo aveva chiamato il ricorrente a ricoprire il posto di prima fascia per il settore scientifico disciplinare Vet/09 “Clinica Chirurgica veterinaria”, subordinando, però, la nomina da parte del Rettore all’assegnazione da parte dell’Ateneo di un budget aggiuntivo per l’assunzione di professori ordinari.

3. In questo quadro, la sentenza ottemperanda ha ritenuto il provvedimento di diniego adottato dal Rettore viziato per difetto di motivazione. A tale riguardo, nella sentenza oggi portata ad ottemperanza si legge, per quel che più rileva in questa sede, quanto segue: “ la nota rettoriale è del tutto generica proprio per essersi limitata a fare dei puri riferimenti legislativi, evidenziando quale unica ragione concreta gli otto bandi per posti di professore di I^-fascia, di cui quattro sono conclusi con le relative chiamate. Ed invero, è proprio tale ultima circostanza che dà fondamento alle ragioni del ricorrente, atteso che se è vero che i bandi sono del 2008, deve essere considerato che sono stati coperti, alla data del 21.12.2000 solo quattro posti e la posizione del prof. C è rimasta sospesa dal 21.4.2009, pur facendo sostanzialmente parte del novero dei professori di I^ fascia ”.

In conseguenza dell’annullamento del diniego impugnato, la sentenza n. 253 del 2012 ha espressamente disposto il “ riesame compiuto della posizione giuridica del ricorrente ”.

4. La sentenza oggetto del presente appello ha dichiarato improcedibile il ricorso per l’ottemperanza proposto dal prof. C ritenendo che il riesame fosse stato sostanzialmente attuato con la nota del Rettore (prot. n. 0004185/03-07-2014), depositata nel corso del giudizio,

Il professor C ha lamentato l’erroneità di tale decisione, deducendo, in particolare, che la nota del Rettore non sia altro che una relazione interna del Rettore inviata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale, peraltro, secondo la tesi dell’appellante, ricostruirebbe i fatti in maniera non compiuta.

Assume, inoltre, l’appellante che la nota rettoriale n. 4185 del 2014 sia, comunque, viziata da eccesso di potere per istruttoria carente e lacunosa, atteso che non avrebbe tenuto conto che, con verbale n. 207 del 21 dicembre 2012, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato di utilizzare le risorse provenienti dalle cessazioni 2011 per la presa di servizio di nuovi professori tra cui, appunto, il professor C.

5. Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Teramo e ill Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca chiedendo il rigetto del ricorso.

6. L’appello è fondato.

7. Come correttamente dedotto dall’appellante, la nota rettoriale n. 4185 del 3 luglio 2014 non ha natura provvedimentale, ma costituisce una relazione meramente interna che l’Università ha inviato all’Avvocatura dello Stato al fine di consentire a quest’ultima di assumere e svolgere il patrocinio dell’Università nel presente giudizio.

Non si può, pertanto, ritenere che questo atto (di natura meramente interna e dal contenuto eminentemente informativo) possa rappresentare l’adempimento dell’obbligo di riesame disposto dal T.a.r Pescara con la sentenza n. 253 del 2012.

Tale obbligo risulta, al contrario, ancora inadempiuto, con conseguente fondatezza del ricorso per l’ottemperanza presentato dall’odierno appellante.

Peraltro, la sentenza ottemperanda, nell’ordinare il riesame, obbligava espressamente l’Amministrazione ad una puntuale analisi e motivazione della posizione del ricorrente, evidenziando - quale profilo da valutare specificamente -, che il professor C è già nel ruolo dei professori di II fascia della stessa Università e, pertanto, richiederebbe un budget aggiuntivo ridotto, restando invariato il numero complessivo dei docenti già assunti. La sentenza aggiungeva, inoltre, che, sussistendo il blocco delle retribuzioni (art. 9 d.l. 31 maggio 2010, n. 85), gli effetti potrebbero essere soltanto giuridici,

Tale specifica valutazione non è stata compiuta dall’Università di Teramo, che, pertanto, anche sotto questo profilo è risultata inottemperante al giudicato.

8. Il ricorso per l’ottemperanza va, dunque, accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’Università di Teramo di riesaminare la posizione giuridica del ricorrente completando, nei sensi di cui nella motivazione che precede, il procedimento di chiamata quale professore di ruolo della prima fascia nel Settore scientifico disciplinare VET/09 “Clinica chirurgica veterinaria”.

Si assegna per il relativo adempimento il termine di giorni trenta decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza e, per il caso il persistente ulteriore inadempimento, si nomina come commissario ad acta il Prefetto di Pescara, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario dell’ufficio competente.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 7.000, oltre agli accessori di legge.

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