Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-08, n. 202403208

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-08, n. 202403208
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403208
Data del deposito : 8 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2024

N. 03208/2024REG.PROV.COLL.

N. 01056/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2022, proposto da
Gruppo Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V C I ed E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato V C I in Roma, via Dora, n. 1;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Mercatone Uno Services S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, M. Business S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, Commissari Straordinari della Procedura di Amministrazione Straordinaria del Gruppo Mercatone Uno, Comitato di Sorveglianza della Procedura di Amministrazione Straordinaria del Gruppo Mercatone Uno, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR per l’Emilia Romagna n. 594/2021.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati E P, anche in dichiarata delega dell'avvocato V C I;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Gruppo Sistema s.p.a. opera nel settore informatico e affianca le società clienti nelle varie fasi del processo aziendale al fine di gestire, progettare, realizzare ed amministrare i sistemi informativi aziendali per garantire la continuità dei processi di gestione e di vendita.

2 - Gruppo Sistema ha sviluppato per Mercatone Uno i software applicativi per la gestione di diverse attività per la sede centrale (Imola) e per gli oltre 70 punti vendita in Italia, relativi alle fasi di vendita, acquisto, approvvigionamento delle merci, logistica e alle procedure amministrative e contabili dell’azienda. In relazione a tali sistemi informatici, Gruppo Sistema ha fornito in modo continuativo assistenza e manutenzione attraverso l’attività di assistenza (cd. help desk) per 360 giorni l’anno al personale di Mercatone Uno (oltre 2.000 utenti) nelle diverse sedi, risolvendo in via telematica, tempestivamente e con efficienza, tutti i profili di criticità di diversa natura che, di volta in volta, venivano lamentati (cd. assistenza di primo e secondo livello) al fine di garantire la piena continuità operativa.

2.1 - Detta attività è stata assicurata dalla società anche a seguito dell’ammissione delle società del Gruppo Mercatone Uno alla procedura concorsuale di cui ai d.lgs. n. 270/1999 e d.l. n. 347/2003, conv. l. n. 39/2004 (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), fino alla cessione dei complessi aziendali avvenuta nell’agosto 2018.

2.2 - Il Gruppo Mercatone Uno, attesa la natura e le modalità dei servizi prestati in suo favore dalla società Gruppo Sistema, con nota del 16.2.2015, in vista dell’avvio della procedura di concordato preventivo avviata dinanzi al Tribunale di Bologna, ha comunicato a Gruppo Sistema il proprio impegno ad inserire, nel piano di concordato, il credito vantato da quest’ultima “ in una classe a sé stante per la quale viene previsto il pagamento di una percentuale pari al 65% ”, in considerazione “ della natura di fornitore strategico ” della società, a condizione di ottenere l’omologa del concordato.

Tuttavia, in data 2.4.2015, il Gruppo Mercatone Uno ha presentato istanza al MISE per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 347/2003.

Il MISE, con decreto in data 7.4.2015, ha ammesso le società del Gruppo Mercatone Uno, tra cui Mercatone Uno Services S.p.a. e M. Business s.r.l., alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 2, comma 2, del d.l. n. 347/03.

3 - Con sentenza n. 69 del 2015, il Tribunale di Bologna, preso atto del predetto provvedimento del MISE, ha dichiarato lo stato di insolvenza delle società del Gruppo, fissando la data per l’esame dello stato passivo ed assegnando i termini per la proposizione delle relative domande.

Al momento dell’avvio della procedura di amministrazione straordinaria, Gruppo Sistema aveva maturato un credito nei confronti delle predette due società del gruppo Mercatone Uno pari ad € 773.551,67.

Nelle more, Gruppo Sistema ha continuato a prestare i propri servizi alle società del Gruppo Mercatone UNO, non avendo l’Amministrazione Straordinaria individuato un altro operatore a cui rivolgersi.

3.1 - Con richiesta del 30.10.2015, Gruppo Sistema ha proposto formale istanza al Giudice delegato del Tribunale di Bologna ai fine di ottenere la autorizzazione al pagamento del credito anteriore ex art. 3, comma 1 bis, del d.l. n. 347/2003, evidenziando l’assoluta difficoltà a dare continuità alle prestazioni in favore della procedura in assenza di detto pagamento, evidenziando altresì il rifiuto dei Commissari di subentrare formalmente nel contratto, pur continuando a ricevere le prestazioni da parte di Gruppo Sistema.

In data 15.12.2015, Gruppo Sistema ha presentato, in vista dell’udienza del 13.4.2016, i ricorsi per ammissione al passivo in prededuzione del proprio credito, oltre interessi e rivalutazione, segnalando il proprio carattere di “fornitore strategico”.

3.3 - In considerazione delle difficoltà riscontrate per ottenere il pagamento del credito, Gruppo Sistema, in data 2.2.2016, ha redatto una proposta di atto di transazione trasmesso ai Commissari.

3.4 - Il Giudice Delegato ha ammesso Gruppo Sistema al passivo della procedura tra i chirografari e, in subordine, condizionatamente al rilascio dell’autorizzazione del MISE alla transazione, in prededuzione chirografaria.

3.5 - Confidando nel rilascio da parte del MISE dell’autorizzazione all’accordo transattivo ai sensi dell’art. 42 del d.l.gs n. 270/99 - secondo cui sono soggette ad autorizzazione del Ministero, sentito il comitato di sorveglianza “… le transazioni, se di valore indeterminato o superiore ad Euro 206.582 ” - Gruppo Sistema ha continuato a fornire i propri servizi alla procedura sulla scorta di continue rassicurazioni, ricevendo atti di diffida e minacce di azioni legali ogni qualvolta tentava di opporre la propria volontà di cessare l’erogazione dei servizi informatici in favore delle società in amministrazione straordinaria.

4 – Con il provvedimento in data 17.5.2018, n. 16250, il Ministero, richiamando il “ definitivo parere negativo … reso in data 8.2.2018 ” del comitato di sorveglianza - secondo il quale non “ sarebbe percorribile la via di una transazione che, sostanzialmente, estromette in via definitiva il creditore dalle regole del concorso anche in vista dell’ormai imminente esito della trattativa privata sulla vendita del complesso aziendale ” - ha ritenuto “ allo stato di non poter provvedere sull’istanza in esame ”.

5 – L’appellante ha impugnato tale provvedimento avanti il Tar per l’Emilia Romagna: per violazione e falsa applicazione dell’art. 42 della l. n. 270/1999 (primo motivo di ricorso);
per carenza di istruttoria e mancata comunicazione del cd. preavviso di rigetto, che avrebbe consentito l’acquisizione di ulteriori documenti e/o atti utili per l’adozione del provvedimento finale (secondo motivo di ricorso);
per contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa (terzo motivo di ricorso);
per violazione del principio di buona fede e correttezza (quarto motivo di ricorso);
per violazione del principio di legittimo affidamento (quinto motivo di ricorso).

6 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, rilevando, tra l’altro, che il Ministero avrebbe esercitato correttamente la propria discrezionalità in merito all’autorizzazione ex art. 42 del d. lgs n. 270/1999, “ essendo del tutto vincolato ” al decreto negativo assunto dal giudice delegato, sul quale si è formato il giudicato endofallimentare “ non potendo diversamente qualificare il credito vantato dalla ricorrente nei confronti del Gruppo Mercatone Uno .”

7 – La società ricorrente in primo grado ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.

7.1 – Con il primo motivo, deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non considera l’annotazione del Giudice delegato in ordine alla proposta dei commissari nel piano di riparto.

Al riguardo, l’appellante rileva che nello stato passivo risulta la seguente annotazione “ I commissari straordinari propongono: condizionatamente alla mancata autorizzazione ex art. 42 DLgs 270/99 alla sottoscrizione all’accordo transattivo, ammesso per euro 675.004, 53, categoria chirografari. In subordine condizionatamente al rilascio dell’autorizzazione del MISE, ammesso per € 625.004,53 in prededuzione chirografaria ”;
analoga annotazione è riportata nello stato passivo di M. Business s.r.l.: “ I commissari straordinari propongono: condizionatamente alla mancata autorizzazione ex art. 42 DLgs 270/99 alla sottoscrizione all’accordo transattivo, ammesso per euro 98547,14, categoria chirografari. In subordine condizionatamente al rilascio dell’autorizzazione del MISE, ammesso per € 48.547,14 in prededuzione chirografaria ”.

Secondo l’appellante, di tale annotazione il TAR non avrebbe tenuto conto, concentrandosi, viceversa, sul decreto in data 14.12.2015, che però nulla dispone nel merito del credito di Gruppo Sistema, essendosi limitato a rilevare l’inammissibilità della richiesta presentata da Gruppo Sistema per mero “ difetto di legittimazione attiva spettando essa … ai Commissari ”.

L’appellante evidenzia che i Commissari – unici legittimati a richiedere il pagamento in prededuzione, stando a quanto ritenuto dallo stesso Giudice delegato che ha dichiarato inammissibile l’istanza in tal senso proposta da Gruppo Sistema - intanto avrebbero potuto chiedere tale autorizzazione, in quanto autorizzati dal MISE alla trattativa;
trattativa che, appunto, prevedeva il pagamento di somme ridotte in favore di Gruppo Sistema in prededuzione.

Per tale ragione, non si potrebbe sostenere che il MISE - a fronte del decreto del Giudice delegato di inammissibilità della domanda di autorizzazione al pagamento proposta dalla società, anziché dai Commissari legittimati a presentarla - non poteva far altro che rigettare l’istanza di autorizzazione alla transazione, essendo vincolato al giudicato endoprocedimentale formatosi.

7.2 – L’appellante insiste inoltre nel sottolineare che la proposta dei commissari di portare in prededuzione i crediti della società appellante deriva dallo stesso riconoscimento della natura di fornitore strategico della società appellante.

In particolare, detta natura risulta da una serie di atti:

i) dalla nota dello stesso Gruppo Mercatone Uno in data 16.2.2015, con la quale in vista dell’avvio della procedura di concordato preventivo si è comunicato alla società l’impegno ad inserire, nel piano di concordato, il credito vantato da quest’ultima “ in una classe a sé stante per la quale viene previsto il pagamento di una percentuale pari al 65% ”, in considerazione “… della natura di fornitore strategico ”, specificando di ritenere necessaria la continuità dei servizi prestati;

ii) dalla corrispondenza con i commissari nominati dal MISE a seguito dell’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (avvenuta con decreto MISE in data 7.4.2015), dalla quale risulta che il credito maturato nei confronti delle predette due società del gruppo Mercatone Uno avrebbe potuto essere soddisfatto in prededuzione, attesa la strategicità dei servizi resi dalla ricorrente;

iii) dai ricorsi presentati dalla società ricorrente al Tribunale di Bologna per l’ammissione allo stato passivo della procedura con domande di ammissione in prededuzione rispettivamente pari ad €98.547,14 sul passivo di M. Business S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, e ad € 675.004,53 sul passivo di Mercatone Uno Service in Amministrazione Straordinaria;

iv) dalle annotazioni del Giudice delegato – a seguito rispettivamente dell’udienza in data 15.2.2017 e dell’udienza 14.6.2017 – che ha ammesso la società al passivo della procedura, riconoscendo “implicitamente” la prededuzione sugli importi oggetto della proposta transattiva presentata al MISE, proprio in ragione della strategicità del fornitore;

v) dalla proposta di transazione presentata dalla società appellante in data 2.2.2016 e modificata su richiesta degli stessi Commissari con nota del 23.11.2016 in ordine alle modalità di pagamento;
transazione intesa ad ottenere dalla M. Business srl – “ a fronte di una domanda di ammissione allo stato passivo in prededuzione, per un importo pari ad euro 98.547,14 ” la minor somma pari ad euro 48.547,14 e dalla Mercatone Uno Service spa – “ a fronte di una domanda di ammissione allo stato passivo in prededuzione, per un importo pari ad euro 675.004,53 ” la minore somma pari ad euro 625.004,53;

vi) dalla successiva corrispondenza con i Commissari che, a fronte dell’ennesima comunicazione dell’appellante in ordine all’impossibilità di continuare a svolgere le prestazioni, hanno confermato che “allo stato l’istanza autorizzativa dell’ipotesi di accordo transattivo è al vaglio del Ministero”, specificando successivamente con nota del 13.3.2018 di “ fare quanto necessario affinché venga rilasciato il provvedimento autorizzativo ”, atteso che “ l’intesa raggiunta in buona fede è condizionata all’autorizzazione del Ministero ”, al contempo chiedendo conferma della volontà di Gruppo Sistema di continuare a dare esecuzione al rapporto di fornitura. Ancora, a fronte della ulteriore nota contenente la volontà della società ricorrente di cessare l’attività (17.5.2018), con comunicazione del 18.5.2018, ancora una volta, la procedura ha diffidato dall’interrompere il servizio, con ciò ribadendo la natura indefettibile, “strategica”, della fornitura resa da Gruppo Sistema;

vii) dalla corrispondenza tra i Commissari della procedura e il Comitato di sorveglianza, emersa a seguito dell’accesso agli atti. In particolare, rileva l’istanza del 24.9.2016 con la quale la procedura ha dichiarato di aver “ riscontrato come la Gruppo Sistema svolga in favore della società in A.S. una attività di grande rilevanza, la cui interruzione potrebbe pregiudicare la stessa continuità aziendale ”, avendo le attività svolte dal Gruppo Sistema “ un rilevante impatto su diverse aree aziendali quali, Vendite, Acquisti, Logistica, Amministrazione e Controllo di gestione ”. In detta istanza, i Commissari qualificano come “vantaggiosa” la proposta transattiva sotto diversi aspetti: “ da un punto di vista industriale ”, proseguendo il rapporto con una società affidabile commercialmente, e quasi “ infungibile ”, e vantaggioso anche da un punto di vista “ economico finanziario ”;
nella successiva istanza in data 20.3.2017, i Commissari hanno confermato dette argomentazioni, sottolineando altresì che “ il reperimento di una valida alternativa sul piano industriale ” sarebbe “ estremamente complessa, laboriosa e gravosa ”, evidenziando altresì che la sostituzione del fornitore graverebbe la procedura di un costo “ compreso tra un minimo di oltre tre milioni di euro ad un massimo di oltre cinque milioni di Euro ”;
da ultimo, la nota in data 22.3.2018 con la quale i Commissari hanno comunicato anche al MISE, presa visione del parere negativo del Comitato di sorveglianza dell’8.2.2018, la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione.

7.3 – Con il secondo motivo, parte appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata per non aver riconosciuto fondata la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 della l. n. 270/1999.

Nello specifico, la società contesta che il MISE, pur richiamando nel provvedimento - il cui contenuto secondo l’appellante sarebbe perplesso e contraddittorio, a tratti meramente interlocutorio, a tratti decisorio, a differenza di quanto sostenuto dal Tar che ne assume una “indubbia consistenza decisoria” - il proprio potere autorizzatorio, nel caso di specie, avrebbe violato la norma innanzi citata, perché, anziché valutare gli effetti positivi che la sottoscrizione dell’atto transattivo avrebbe comportato per la procedura, si sarebbe appiattito sul parere negativo reso dal Comitato di vigilanza, ritenendo “ assolutamente condivisibili ” le argomentazioni da esso rese.

L’appellante insiste nel prospettare che gli effetti positivi dell’accordo sono stati chiaramente sottolineati dagli stessi Commissari che, nelle istanze del 24.9.2016 e del 20.3.2017, indirizzate al Comitato di sorveglianza e nella nota dell’8.2.2018 indirizzata al MISE, hanno caldeggiato la sottoscrizione dell’accordo transattivo in quanto “vantaggioso” sia sotto un profilo industriale “ proseguendo il rapporto con una società affidabile commercialmente ” e quasi “ infungibile ”, quindi strategica, sia sotto un profilo “ economico finanziario ”. Inoltre, i Commissari hanno segnalato all’epoca la anti-economicità di una operazione di sostituzione della Gruppo Sistema intesa a trovare “ una valida alternativa sul piano industriale ”, in quanto operazione “ estremamente complessa, laboriosa e gravosa ” e comportante ingenti spese per la procedura (da 3 a 5 milioni di Euro).

7.4 – Parte appellante contesta il parere del Comitato di vigilanza, secondo il quale non sarebbe “ percorribile la via di una transazione che estromette in via definitiva il creditore dalle regole del concorso anche in vista dell’imminente esito della trattativa privata sulla vendita del complesso aziendale ”.

Secondo l’appellante le argomentazioni del Comitato di sorveglianza non possono essere ritenute né sufficienti né idonee a giustificare la mancata valutazione della proposta transattiva da parte del MISE stesso, in quanto si fondano su presupposti errati.

Nello specifico, la società deduce:

- l’erroneità dell’affermazione secondo la quale la fase di closing della cessione di azienda avrebbe privato di interesse la valutazione in ordine alla sottoscrizione della transazione con la società appellante, dal momento che, proprio in considerazione del fatto che la procedura era giunta quasi alla cessione dell’azienda (circostanza poi pacificamente avvenuta), sottoscrivere la transazione sarebbe stato ancora più vantaggioso, e ciò anche a tutela della massa dei creditori, in quanto, come detto, l’attività di Gruppo Sistema ha consentito alle società in amministrazione straordinaria di continuare ad operare evitando una onerosa interruzione;

- che a monte dell’accordo transattivo contenente la richiesta del pagamento parziale del credito pregresso in prededuzione vi è la qualità di fornitore strategico della società ricorrente, presupposto legittimante la richiesta di pagamento del credito pregresso (ai sensi dell’art. 3, comma1 bis, l n. 347/20013, è ammesso il “ pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa ”);

- che è lo stesso legislatore ad aver previsto la deroga alle regole della par condicio creditorum, disciplinando espressamente la prededuzione di alcuni crediti. L’art. 111 della legge fallimentare rinvia alla previsione legislativa espressa l’individuazione dei crediti prededucibili (“ sono considerati prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge ”). Nel caso di specie, la prededucibilità del credito è prevista all’art. 3, comma 1 bis, d.l. n. 347/2003, che consente il pagamento di crediti anteriori “ quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell’attività di impresa ”.

7.5 – Con il terzo motivo, parte appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata per non aver riconosciuto fondate: - la violazione dell’art. 97 Cost.;
- la violazione del principio di partecipazione;
- la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990.

A tal fine, l’appellante evidenzia la violazione del principio di partecipazione, atteso che la società ha avuto notizia del diniego del provvedimento autorizzatorio alla transazione solo dopo aver ricevuto la pec del 13.12.2018, con la quale i Commissari Straordinari hanno inviato a Gruppo Sistema, la Relazione Trimestrale del 13.12.2018. All’esito di detta comunicazione, la società appellante si era dovuta attivare con l’istanza di accesso agli atti per conoscere i documenti nelle more adottati dalla procedura lesivi dei suoi diritti.

Sotto altro profilo, evidenzia che il provvedimento impugnato si conclude affermando di non poter provvedere sull’istanza di autorizzazione alla transazione presentata “ tenuto conto che non risultano dalla documentazione prodotta utili elementi ed informazioni volti a superare le criticità sopra evidenziate ”. Secondo l’appellante, ne sarebbe derivato un provvedimento assunto sulla base di una istruttoria carente, essendosi l’Amministrazione determinata senza avere a disposizione tutte le informazioni necessarie.

7.6 – Con il quarto motivo, parte appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata per non aver riconosciuto l’eccesso di potere, la contraddittorietà del provvedimento gravato e la sua motivazione perplessa.

Al riguardo, il TAR ha respinto il terzo motivo di ricorso originario, ritenendo che il provvedimento avesse “ indubbia consistenza di atto decisorio di rigetto dell’istanza autorizzatoria … evincibile dal tenore letterale complessivo ”.

L’appellante contesta tale affermazione, sottolineando che il MISE ha invece affermato di non poter provvedere sull’istanza di autorizzazione alla transazione presentata da Gruppo Sistema per carenza di documentazione.

L’appellante rileva inoltre che:

- da un lato, il Ministero sembra riconoscere “ la centralità nella fattispecie in esame della qualificazione come strategico del fornitore Gruppo Sistema ”, affermando che il pagamento dei debiti pregressi in deroga all’ordine dei privilegi, può essere “ giustificato esclusivamente da un interesse generale … del ceto creditorio come interesse ad evitare un grave pregiudizio alla prosecuzione dell’attività d’impresa ”;
sul punto il MISE prende atto di quanto evidenziato dai Commissari con nota integrativa del 22.3.2018 sulla “ particolare importanza del sostegno al fornitore a garanzia della continuità dell’attività di assistenza, supporto e sviluppo dei sistemi informativi aziendali assicurati dalla Società Gruppo Sistema s.p.a. alle società in A.S.;
alla non facile sostituzione nel breve periodo dei sistemi informativi attesa la dipendenza funzionale delle attività delle società in A.S. dai servizi stessi
”;

- d’altro lato, tuttavia, pur sottolineando che “ l’autorizzazione al pagamento dei crediti anteriori … spetti, … al Ministero quale organo della procedura in grado di valutare l’impatto del mancato pagamento sull’esecuzione del programma autorizzato ”, appiattendosi sul parere del Comitato di vigilanza, rigetta l’istanza di autorizzazione alla transazione;

- il tenore dell’atto si caratterizza per l’irragionevolezza dell’argomentare nel momento in cui riconosce che il pagamento dei debiti pregressi in deroga all’ordine dei privilegi può essere giustificato, riconoscendo una dipendenza funzionale delle società in A.S. dalle prestazioni della società ricorrente, ma ritiene “non sufficientemente provata” la strategicità della stessa, e, sospendendo qualsiasi giudizio e valutazione in ordine alla vantaggiosità dell’accordo transattivo, sembrerebbe rigettarlo.

7.7 – Con il quinto motivo, parte appellante deduce l’erroneità della sentenza per violazione del principio di buona fede e correttezza e del legittimo affidamento.

A tal fine, la società contesta che il Tar non avrebbe statuito in ordine al motivo con il quale aveva dedotto la violazione del principio di buona fede e correttezza, principi predicabili anche nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione ( cfr. Ad. Plen. 5/2018).

In fatto, ricorda che: - l’amministrazione straordinaria del Gruppo Mercatone ha ritenuto conveniente la prosecuzione del contratto ad esecuzione continuata/periodica relativa alla prestazioni dei servizi da parte della società in favore delle società in A.S.;
- ha continuato ad approfittare della prestazioni della ricorrente, dando seguito, senza soluzione di continuità, al contratto in essere dalla data di apertura della procedura fino alla cessione dei complessi aziendali avvenuta nell’agosto del 2018.

Secondo l’appellante, così facendo, la procedura avrebbe determinato gravi pregiudizi economici alla società, la quale si è vista costretta a continuare a prestare i propri servizi, onde evitare di incorrere in eventuali responsabilità derivanti dalla interruzione degli stessi.

Al riguardo, l’appellante rileva inoltre che la società, per garantire la continuità della prestazione dei servizi, ha dovuto far ricorso a cospicui interventi finanziari da parte dei soci e si è trovata altresì costretta ad adottare misure di carattere straordinario nei confronti dei propri dipendenti, ricorrendo ai cd. contratti di solidarietà.

8 - Le censure che possono essere esaminate congiuntamente non possono essere accolte.

In fatto giova ricordare che:

- Gruppo Sistema S.p.A., definendosi fornitore strategico, ha richiesto il pagamento, ai sensi dell’art 3 c.

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