Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-03-14, n. 201901689

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-03-14, n. 201901689
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901689
Data del deposito : 14 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2019

N. 01689/2019REG.PROV.COLL.

N. 01458/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio 34;



contro

Ministero della Difesa, Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio-Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 06385/2012, resa tra le parti, concernente diniego concessione equo indennizzo


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio-Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2019 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Mario Bacci per delega di R M e l'Avvocato dello Stato Paolo Marchini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

L’odierno appellante, in servizio nell’Arma dei Carabinieri col grado di appuntato scelto, ha ottenuto dalla CMO il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità dallae quale il militare è risultato affetto ( -OMISSIS-).

Il predetto ha presentato quindi richiesta di liquidazione dell’equo indennizzo che l’Amministrazione ha sottoposto al Comitato di Verifica il quale, con parere in data 22.3.2005, si è però espresso negativamente.

Per conseguenza l’Amministrazione, con provvedimento 338/2005 ha negato la concessione del beneficio.

L’interessato ha quindi impugnato tale provvedimento negativo, insieme all’atto presupposto, avanti al TAR Lazio che con la sentenza in epigrafe indicata ha respinto il ricorso.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi in esame dal soccombente il quale ne ha chiesto l’integrale riforma.

A sostegno del gravame il militare appellante ha richiamato la perizia depositata in prime cure per dimostrare la correlazione, almeno in via concausale, tra il servizio prestato e l’insorgenza delle affezioni patite.

L’Amministrazione si è costituita con atto formale ed ha poi depositato memoria, insistendo per il rigetto dell’avverso gravame.

All’udienza del 7 marzo 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione

L’appello non è fondato e va

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