Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-12-27, n. 202311169

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-12-27, n. 202311169
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202311169
Data del deposito : 27 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2023

N. 11169/2023REG.PROV.COLL.

N. 05811/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5811 del 2023, proposto da:
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

F C, rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Bari (Sezione Terza) n. 01730/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della sig.ra F C;

Vista l’ordinanza cautelare n. 3046/2023 della Sezione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Massimo Di Benedetto e l’avvocato G S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Agea e Ader hanno proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 1730/202, con la quale il T.A.R. per la Puglia – sede di Bari ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra C e ha annullato, per l’effetto, la cartella di pagamento n. 01420210024023936000, notificata in data 21.09.2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate - Riscossione della provincia di Bari, per conto dell’Agea, aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 141.538,48, per tributi coattivi in materia di quote latte relativi alle campagne 2006/2007 e 2007/2008.

2. La sentenza ha dichiarato il diritto di credito di Agea prescritto non risultando atti interruttivi della pretesa e ha ritenuto, altresì, violata la previsione di cui all’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente per omessa indicazioni delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della pretesa.

3. Agea ha articolato due motivi di ricorso in appello con i quali ha dedotto: i ) l’erroneità della sentenza di primo grado stante la sussistenza di atti interruttivi del diritto di credito, chiedendo di ammettere la relativa documentazione ex art. 104, comma 2, c.p.a.; ii ) l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la cartella priva di motivazione, ritenendo fosse sufficiente l’indicazione delle campagne di riferimento del prelievo intimato e della somma dovuta a titolo di capitale e interessi.

4. Si è costituita in giudizio la sig.ra C chiedendo di respingere il ricorso in appello e l’istanza cautelare ivi articolata in via incidentale.

5. Con ordinanza n. 3046/2023 la Sezione ha ritenuto che le esigenze cautelari delle Agenzie appellanti fossero adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di trattazione di merito del ricorso in appello ex art. 55, comma 10, c.p.a., e ha, quindi, fissato tale udienza al 23.11.2023.

6. In vista di tale udienza la sola sig.ra C ha depositato memoria conclusionale. All’udienza del 23.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Entrando in medias res il Collegio decreta l’ammissibilità della produzione documentale versata in atti da Agea e Ader alla luce della condivisibile giurisprudenza della Sezione che ha ritenuto tale tipo di documentazione “ indispensabile ai fini della decisione della causa che, avendo ad oggetto provviste finanziarie di derivazione eurounionale, impegna direttamente lo Stato nei confronti dell’Unione al recupero dell’indebito ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 giugno 2023, n. 2023).

7.1. Nel merito si osserva come la cartella impugnata fosse riferita al prelievo coattivo per quote latte relativo agli anni di riferimento 2006 e 2007. Le Agenzie appellanti hanno, in primo luogo, evidenziato come tale cartella fosse reiterazione della pretesa di pagamento già racchiusa nella cartella n. 30020150000007829000 (doc. n. 4 delle appellanti), che, tuttavia, non era stata recapitata al destinatario, come risulta dalla documentazione in atti (doc. n. 5 delle appellanti). Pertanto, questa prima cartella non può ritenersi valido atto interruttivo della prescrizione, non essendo pervenuta alla conoscenza del destinatario.

7.2. In relazione alla campagna 2006/2007 le Agenzie appellanti hanno, inoltre, evidenziato di aver inviato, in data 19.7.2007, la comunicazione

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