Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-08-06, n. 201304114
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N. 04114/2013REG.PROV.COLL.
N. 02427/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2427 del 2012, proposto da:
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro
pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
A D D, Comune di Cava de' Tirreni, non costituitisi;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 1395/2011, resa tra le parti, concernente diniego di autorizzazione paesaggistica per rilascio permesso di costruire.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2013 il Cons. S L G e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Fiorentino.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza n. 1395 del 2011 oggetto del presente appello, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. Salerno, ha accolto il ricorso proposto dal signor Di Domenico Armando per l’annullamento del parere sfavorevole espresso in data 24 giugno 2010 dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno e Avellino sulla sua istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un garage interrato pertinenziale ad un fabbricato agricolo e la sistemazione di una strada interpoderale nel Comune di Cava dei Tirreni.
Il Tar ha ritenuto fondata ed assorbente la censura secondo la quale la normativa di tutela del vigente piano urbanistico territoriale dell’area sorrentino-amalfitana per la zona 1b, nella quale è situato l’immobile di proprietà del ricorrente, non introduceva la assoluta in edificabilità evidenziata nell’atto impugnato. In particolare, ha rilevato che “la stentorea declaratoria di “inedificabilità sia pubblica che privata” contenuta nella legge regionale Campania 27706/1987 n. 35 è di fatto contraddetta dalla successiva articolazione elencazione di interventi astrattamente consentiti … che pertanto consentono di escludere che le esigenze di tutela del paesaggio impongano il divieto assoluto di alterazione dello stato dei luoghi” ;ha, quindi, ritenuto che il generico richiamo da parte della Soprintendenza all’incidenza preclusiva dei vincoli non costituisse espressione di un’adeguata valutazione dei profili di fatto che connotavano il caso concreto, contraddistinto dalla particolarità che trattavasi di manufatto interrato;ha, inoltre, soggiunto che “la realizzazione del garage interrato gode delle norme di favore di cui all’art. 9 l.n. 122/89 e 6 L.R. Campania, secondo cui tale tipologia di interventi può eseguirsi in deroga agli strumenti urbanistici vigenti” e, con richiamo a Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2006, n. 551, che le disposizioni dell’art. 6 l.r. citata trovassero applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale n. 35 del 1987.
2.- Il Ministero per i beni e le attività culturali impugna la sentenza denunciandone l’erroneità sull’assunto che un attento esame della normativa applicabile in caso di realizzazione di parcheggi interrati pertinenziali in aree, come quella in questione, soggette alla disciplina del piano urbanistico territoriale della costiera amalfitano sorrentina per la zona 1b confermi, al contrario, la legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, trattandosi di intervento non assentibile, a prescindere dalla verifica della concreta compatibilità ambientale Premesso che la costruzione di volumi interrati partecipa alla stessa disciplina, ai fini paesaggistici, dei volumi fuori terra, l’appellante sostiene che la disciplina ratione temporis applicabile in relazione ai parcheggi pertinenziali nel territorio soggetto al PUT faceva salvi tutti i vincoli previsti dalla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 e, così, per la sottozona b della zona territoriale 1 del PUT, tra quelle di maggior pregio paesaggistico, il regime di inedificabilità pressoché integrale.
L’appellato, ritualmente intimato, non si è costituito.
La causa è stata posta in decisione all’udienza del 22 gennaio 2013.
3.- Le argomentazioni del Ministero risultano persuasive.
Il presente caso riguarda un parere della Soprintendenza, espresso nel giugno del 2010, contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato in area assoggettata alla disciplina del piano urbanistico territoriale della costiera amalfitano-sorrentina.
Va, innanzitutto, rilevato come né la circostanza che si tratti della realizzazione di volumi interrati, cui peraltro si affiancano interventi “esterni” per consentirne l’accesso carrabile, né la funzione pertinenziale valgano ad esonerare l’intervento in questione dal rispetto della normativa di tutela paesaggistica.
Quanto al primo aspetto, costituisce jus receptum , anche di recente confermato, quello per cui “il divieto di incremento di volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude infatti qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, costituendo opera valutabile anche come aumento di volume la realizzazione di un garage interrato con accesso all’esterno tramite rampa in zona sottoposta a vincolo paesaggistico” (in termini Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 2011, n. 1879;cfr., inoltre, Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 110;sez. IV, 11 maggio 2005, n. 2388).
Quanto al secondo, la legislazione regionale in materia di parcheggi pertinenziali ratione temporis applicabile al caso in esame faceva salvi tutti i vincoli previsti dal PUT dell’area sorrentino-amalfitana. Più precisamente, la l. r. 28 novembre 2001, n. 19, recante, tra l’altro, norme in materia di parcheggi pertinenziali, dopo aver stabilito, all’art. 6 ( “Parcheggi pertinenziali” ), in via generale per la realizzazione, soggetta a semplice denuncia di inizio attività, di parcheggi pertinenziali in zone sottoposte a vincoli paesaggistici e culturali ed a vincoli idrogeologici che (comma 3) “l’inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni e degli enti preposti alla tutela del vincolo” , con specifico riferimento i territori oggetto del PUT dell’area sorrentino-amalfitana, ha previsto, all’art. 9 (rubricato, appunto, “Area SorrentinoAmalfitana” ), nella dizione introdotta dall’art. 49, comma 10, l.r. n. 16 del 2004, che “le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla legge stessa” . Il predetto art. 9, nel testo originario (cui fa riferimento la sentenza di questa Sezione 10 febbraio 2006, n. 551, citata come precedente nella sentenza qui impugnata) disponeva, invece, nel senso che “le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 e, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni di quest’ultima” . Il testo della disposizione è poi stato nuovamente modificato dall’art. 2, comma 1, lett. n), l.r. 25 gennaio 2011, n. 1, eliminando l’inciso che faceva “ salvi tutti i vincoli” , ma anche tale ulteriore formulazione (che comunque mantiene il richiamo alle sole disposizioni procedurali) qui non rileva, giusta il principio per cui tempus regit actum .
Da una lettura congiunta dei richiamati artt. 6 e 9, testo introdotto nel 2004, della l.r. n. 19 del 2001 si desume che tale art. 9, se da un lato conferma l’applicabilità delle disposizioni di carattere procedurale della legge regionale stessa anche nei territori oggetto del predetto PUT, dall’altro, facendo espressamente salvi tutti i vincoli previsti dalla l. r. n. 35 del 1987, preclude una generalizzata applicazione dell’art. 6, comma 3 (che, del resto, presuppone evidentemente che il parcheggio pertinenziale vada realizzato in una zona sottoposta ad un vincolo di inedificabilità relativo) ed impone di ricercare esclusivamente nelle previsioni della legge regionale n. 35 del 1987 la tipologia di interventi realizzabili.
Non rileva in senso contrario l’inciso finale dell’art. 6, comma 2, della l.r. n. 19 del 2001 che prevede la possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti;infatti, stante il tenore letterale dell’art. 9 della medesima legge e la specialità ratione loci di tale disposizione rispetto alla disciplina generale posta dall’art. 6, la deroga agli strumenti urbanistici vigenti non può evidentemente riguardare le disposizioni dei piani regolatori generali che recepiscono vincoli posti dalla legge regionale n. 35 del 1987;parimenti, non milita a favore della tesi seguita dal giudice di primo grado il richiamo all’art. 9 l. n. 122 del 1989, considerato che, pur non potendosi dubitare del sotteso favor per la realizzazione di parcheggi pertineneziali, la norma si esprime chiaramente nel senso della derogabilità dei soli strumenti urbanistici e non anche degli operanti vincoli ambientali.
Occorre, quindi, verificare, volta per volta, in relazione alla zona in cui ricade l’intervento previsto, quali siano i vincoli, e la relativa tipologia, previsti dalla citata legge regionale n. 35/1987.
La l. r. 27 giugno 1987, n. 35 (“ Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino – Amalfitana” ) reca all’art. 17 “Zone territoriali prescrittive per la formazione dei Piani urbanistici generali” , le disposizioni per le varie zone territoriali in cui è suddivisa l’area oggetto del PUT e, quanto alla zona 1b ( “tutela dell’ambiente naturale di 2° grado” ) che qui interessa e che “comprende la parte del territorio prevalentemente a manto boscoso o a pascolo, le incisioni dei corsi d’acqua, alcune aree a culture pregiate di altissimo valore ambientale” , prevede che i piani regolatori generali devono “assicurare la inedificabilità sia pubblica che privata” , consentendo esclusivamente “per l’eventuale edilizia esistente a tutto il 1955, interventi, secondo le norme tecniche di cui al titolo IV di : 1) restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e demolizione delle superfetazioni;2) adeguamento funzionale, una tantum, degli aloggi (ai fini della creazione dei servizi igienici) … , per eventuale edilizia esistente e realizzata in epoca successiva al 1955, interventi, secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV, di sola manutenzione ordinaria” ;per le sottozone della zona 1b è, inoltre, previsto che i piani regolatori generali “per le zone di cui alle lettere a) e b) devono: prevedere la realizzazione delle indispensabili strade interpoderali di cui al precedente art. 15 che dovranno essere progettate e costruite secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV;consentire, nel rispetto delle norme tecniche di cui al successivo titolo IV, rifacimenti dei muri di sostegno dei terrazzamenti e la costruzione di piccole rampe di collegamento tra i terrazzamenti;per le zone di cui alla lettera a), devono assicurare la immodoficabilità degli esistenti ordinamenti culturali;per la zona di cui alla lettera b) devono: consentire la sostituzione degli ordinamenti colturali esistenti con altri appartenenti alla tradizione dell’area, consentire la realizzazione di stalle o porcilaie etc., connesse con la conduzione dei poderi già dotati di case rurali e nella misura del 15% rispetto al volume di detta casa, per le zone di alla lettera c) devono: prevedere e/0 consentire la realizzazione, secondo le regole tecniche di cui al successivo titolo IV di stradette forestali;consentire gli interventi di rimboschimento;consentire la realizzazione delle indispensabili attrezzature per le attività connesse con la zootecnia e la lavorazione del latte;per la zona di cui alla lettera d) devono consentire interventi per la difesa del suolo, nel rispetto delle caratteristiche ambientali” .
E’ dunque evidente che nella specifica e dettagliata tipologia dei limitati interventi assentibili non è riconducibile la realizzazione di parcheggi interrati, siano essi pertinenziali o meno.
Correttamente, quindi, la Soprintendenza, con il provvedimento del 24 giugno 2010, si è espressa in senso non favorevole alla realizzazione del progettato intervento, che si poneva in contrasto con le norme di tutela di cui all’art. 17 della legge regionale da ultimo richiamata.
L’appello va, conseguentemente, accolto, con riforma della sentenza gravata nel senso della reiezione del ricorso di primo grado.
Si ravvisano, in considerazione del carattere interpretativo della controversia, giustificate ragioni di compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.