Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-19, n. 202300663
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 19/01/2023
N. 00663/2023REG.PROV.COLL.
N. 06334/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6334 del 2022, proposto dall’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona del Rettore
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il professor -O-, rappresentato e difeso dall'avvocato B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
il professor -O-, rappresentato e difeso dagli avvocati F C, M C e T D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
interveniente
ad adiunvandum
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza, n. -O-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del professor -O-;
Visto l’intervento ad adiunvandum del professor -O-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Federico Basilica e l’avvocato B M.
Viste le conclusioni dell'interveniente ad adiuvandum come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n.-O-, proposto dinanzi al TAR per il Lazio, Roma, il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto rettorale n. -O- del 9 marzo 2022, con il quale l’Ateneo lo ha sostituito quale membro effettivo della Commissione esaminatrice nominata per l’espletamento della procedura valutativa di chiamata per un posto di professore di ruolo di prima fascia, presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali della Facoltà di Medicina e Odontoiatria (settore concorsuale 06/F1 – settore scientifico disciplinare MED/28), nonché tutti gli atti relativi alla suddetta procedura valutativa, ivi compresi quelli relativi alla nuova composizione della Commissione, e, nei limiti dell’interesse, il regolamento di Ateneo adottato con il decreto rettorale n. 1820/2019.
2. In data 28 marzo 2022, il ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento, altresì, del decreto di Ateneo n. -O- del 17 marzo 2022, con cui si invitava il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali a designare tre nuovi componenti effettivi e tre nuovi componenti supplenti della succitata Commissione esaminatrice.
3. Infine, in data 18 maggio 2022, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto di Ateneo n. -O- del 28 marzo, con cui, a seguito di delibera del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali adottata in data 23 marzo 2022, sono stati, ancora una volta, sostituiti i commissari appena designati, con altri componenti.
4. Il ricorrente ha censurato la legittimità dei suddetti provvedimenti, sia in via diretta, sia in via derivata, per violazione del principio generale di immutabilità della Commissione di concorso e della par condicio fra i componenti della Commissione di concorso;della legge n. 240/2010;degli artt. 3 e 97 Cost.
Ha lamentato, inoltre, l’eccesso di potere sotto i profili della superficialità, disparità di trattamento, illogicità manifesta, irrazionalità e mancanza di motivazione (in quanto la sostituzione dei componenti delle Commissioni concorsuali potrebbe essere disposta solo per motivi eccezionali, non verificatisi nel caso di specie e, in ogni caso, non risultanti dalla motivazione del provvedimento, non risultando alcun ritardo nell’avvio dei lavori della Commissione).
Ha censurato, infine, la violazione dell’atto di indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018, della delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, dell’art. 1, comma 3, della legge n. 190/2012, dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento relativamente alla composizione della Commissione, con riferimento alla individuazione nominativa, cioè senza sorteggio, di tre commissari, anziché di cinque, senza motivazione e senza che l’Ateneo avesse adeguato il proprio regolamento interno ai principi ricavabili dai suddetti atti di indirizzo).
5. Con la sentenza impugnata, il TAR del Lazio, Roma:
i) ha accolto le censure concernenti l’eccesso di potere per superficialità, disparità di trattamento, illogicità manifesta, irrazionalità e mancanza di motivazione, ed ha annullato sia i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, sia quelli impugnati con i primi e con i secondi motivi aggiunti, in via derivata;
ii) ha assorbito le altre censure proposte;
iii) ha statuito, ai fini conformativi, che “ l’Università dovrà, di conseguenza, rideterminarsi in merito alla posizione del ricorrente nell’ambito della commissione di concorso per cui è causa, rivalutandola alla luce dei criteri contenuti nell’atto di indizione dello stesso (D.R. n. 3117/2021), nonché nel Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia (D.R. 1820/2019), non essendo peraltro configurabile, in capo allo stesso ricorrente, un interesse all’annullamento di quest’ultimo nella parte censurata (inerente, come detto, il mancato recepimento del Piano Nazionale Anticorruzione e dell’atto di indirizzo n. 39/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella parte in cui gli stessi prevedono il sorteggio dei commissari e la loro nomina in numero di tre anziché di cinque) ”.
iv) Il TAR ha respinto, invece, la domanda risarcitoria, in quanto generica e priva delle indispensabili allegazioni in ordine al danno subito ed al rapporto di causalità dello stesso con il provvedimento illegittimo.
v) Infine, il TAR ha condannato l’Università degli Studi Roma “La Sapienza” al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio (liquidate nella somma di euro 1.500,00 oltre accessori di legge), ed al rimborso del contributo unificato;ha compensato le spese, invece, nei confronti del Ministero dell’università e della ricerca.
6. Nell’appellare la sentenza, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha censurato la correttezza del ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice per contraddittorietà e travisamento dei fatti controversi, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e travisamento del quadro normativo rilevante, in quanto la sostituzione dei componenti della Commissione di concorso sarebbe dipesa da fatti oggettivi e sarebbe stata effettuata nel perseguimento dell’interesse pubblico alla sollecita definizione della procedura valutativa, senza che sia mai stata addebitata alcuna colpa o responsabilità al ricorrente (primo motivo di appello).
Inoltre, ha censurato la sentenza per non avere fatto corretta applicazione del principio di immutabilità della Commissione giudicatrice, sia perché l’organo ha la natura di un collegio perfetto, sia perché la sostituzione dei suoi componenti (effettivi e supplenti) sarebbe dipesa soltanto dalla necessità di far fronte a particolari ragioni pratiche ed organizzative nel portare tempestivamente a termine il procedimento concorsuale (secondo motivo di appello).
Infine, l’Ateneo ha censurato la decisione nella parte relativa alla condanna alle spese, involgendo, la causa, complesse questioni giuridiche che, al più, avrebbero giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti (terzo motivo di appello).
7. L’originario ricorrente, odierno appellato, ha resistito al gravame, instando per la declaratoria della sua inammissibilità ed improcedibilità, oltre che per il suo rigetto nel merito.
8. Nel giudizio ha spiegato intervento ad adiunvandum il vincitore della procedura valutativa espletata dalla nuova Commissione esaminatrice, illustrando le ragioni a sostegno dell’accoglimento dell’appello.
Inoltre, l’interveniente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del litisconsorzio necessario, attesa l’irrevocabilità della procedura concorsuale e la carenza di interesse a ricorrere, per la mancata impugnazione, in primo grado, degli atti finali emanati nella procedura gravata, e cioè:
a) la relazione finale del -O- e relativi allegati, con cui la Commissione esaminatrice nominata con il decreto rettorale n. -O-/2022 del 28 marzo 2022 ha dichiarato la conclusione dei lavori, decretando il vincitore;
b) il decreto rettorale n. -O- del 26 maggio 2022, con il quale sono stati approvati tutti gli atti della suddetta procedura;
c) la proposta di chiamata del vincitore, approvata con delibera del Dipartimento del 31 maggio 2022;
d) il dispositivo n. -O- del 31 maggio 2022 del Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, con cui è stato espresso parere favorevole.
Nel merito, l’interveniente ha comunque insistito per l’accoglimento del gravame, in quanto la sentenza sarebbe, oltre che erronea, ingiusta e gravemente lesiva del diritto di difesa garantito dalla Costituzione (art. 24) e dalla Convenzione dei diritti dell’Uomo (art. 6), comportando il travolgimento di tutta l’attività compiuta dalla Commissione esaminatrice e, dunque, anche della sua nomina a vincitore del concorso.
9. L’originario ricorrente, odierno appellato, ha replicato che non vi è stata alcuna lesione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario e che permane integro il suo interesse al ricorso: i) in primo luogo, poiché l’impugnazione di primo grado ha avuto ad oggetto il provvedimento di sostituzione dei componenti della Commissione ed i lavori concorsuali erano stati appena avviati, e dunque non si conoscevano i nominativi dei partecipanti;ii) ad ogni modo, all’epoca della proposizione del giudizio, non era stato ancora individuato il vincitore del concorso, per cui, trattandosi di procedure valutative e concorsuali, prima dell’approvazione della graduatoria definitiva e della nomina del vincitore, non si configura ancora un controinteressato in senso tecnico, da evocare cioè in giudizio;iii) inoltre, nel primo grado del giudizio non si è posto alcun problema di completezza del contraddittorio, in quanto il TAR, nella camera di consiglio del 22 giugno 2022, fissata per l’esame della domanda cautelare, sussistendo i presupposti previsti dall’art. 60 c.p.a., tra cui la completezza del contraddittorio, e dato avviso in tal senso alle parti costituite, ha trattenuto il giudizio in decisione per la sua definizione con sentenza in forma semplificata;iv) infine, perché gli atti conclusivi della procedura sono stati tempestivamente impugnati dal ricorrente con un separato ricorso (r.g. -O-) tuttora pendente dinanzi al medesimo TAR, in cui l’odierno interveniente è stato evocato come controinteressato necessario, essendo direttamente riguardato dagli atti impugnati.
10. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, mediante il deposito di documenti, memorie integrative e memorie di replica.
11. All’udienza pubblica del 6 dicembre 2022, la causa è stata introitata per la decisione.
12. Seguendo la tassonomia propria delle questioni (secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall'Adunanza plenaria n. 5 del 2015), in ordine logico è prioritario l'esame della questione di natura processuale concernente la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione e la procedibilità del ricorso di primo grado e dei successivi atti di motivi aggiunti.
13. Nel processo amministrativo sussiste il potere del giudice di appello di rilevare ex officio , e dunque anche al di là del rilievo della parte che propone l’appello o dei soggetti che intervengono nel giudizio, l’esistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado, non potendosi formare sul punto un giudicato implicito, preclusivo alla deduzione officiosa della questione, se non nel caso, espressamente previsto dal codice di rito, della questione di giurisdizione (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 4 del 2018).
Nel caso di specie, comunque, la mancata impugnazione degli atti conclusivi della procedura è stata puntualmente eccepita dal controinteressato prof. -O- con la memoria in data 31 agosto 2022.
Non trattandosi quindi di una questione rilevata d’ufficio, non è necessario indicarla con le modalità di cui all’articolo 73, comma 3 del cod. proc. amm.
14. L’oggetto del gravame ha riguardato gli atti di composizione della Commissione esaminatrice del concorso, avendo manifestato, il ricorrente, l’interesse giuridico e personale a farne parte.
In particolare, il ricorrente, rassegnando le conclusioni nel giudizio di primo grado, ha inequivocabilmente richiesto al TAR di voler: “ 1. annullare, previa sospensione cautelare, anche inaudita altera parte ai sensi dell’art. 56 cpa i provvedimenti impugnati, disponendo per l’effetto nelle more della decisione di merito, l’immissione del Prof. -O- nella composizione della Commissione;