Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-05-10, n. 202203688
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2022
N. 03688/2022REG.PROV.COLL.
N. 08892/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8892 del 2018, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Gondar n. 22,
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. Prima bis, n. -OMISSIS-, pubblicata l’11 aprile 2018, di reiezione del ricorso RG n. -OMISSIS-/2013 proposto dall’odierno appellante in materia di avanzamento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 aprile 2022 il consigliere G C P e dato per presente l’avvocato M A, che ne ha fatto espressa richiesta, ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il brig. Gen. -OMISSIS- ha a suo tempo proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.a.r. per il Lazio, avversando con plurime censure la mancata promozione al grado superiore ai sensi dell’art. 1117, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, recante il codice dell’ordinamento militare (di seguito c.o.m.).
Il ricorrente aveva rappresentato in quella sede di essersi collocato al primo posto della graduatoria di merito per l’avanzamento al grado di maggiore generale per il 2012 sulla base del giudizio formulato dalla Commissione superiore di avanzamento dell’Esercito con verbale n. 5 della seduta del 30 dicembre 2011 e di non essere stato tuttavia promosso in quanto la successiva promozione sarebbe stata attribuita solo nel 2015, vale a dire nel momento in cui si sarebbe creata la relativa vacanza organica in quanto l’ufficiale al vertice del Corpo di Commissariato dell’Esercito avrebbe liberato la carica.
Quest’ultimo, tuttavia, aveva assunto in data 21 dicembre 2012 un incarico equiparato a Direttore generale, circostanza che ai sensi del richiamato art. 1117, comma 3, c.o.m. avrebbe consentito una “promozione aggiuntiva” al grado superiore; l’istanza conseguentemente prodotta dall’odierno appellante in data 7 gennaio 2013 veniva riscontrata negativamente con nota del 4 febbraio 2013 dall’Amministrazione, la quale rappresentava di aver attribuito la promozione nell’unico posto aggiuntivo così resosi disponibile ad un ulteriore brigadiere generale all’epoca impiegato nei Servizi di informazione e sicurezza, il quale nella medesima seduta della Commissione superiore di avanzamento dell’Esercito era stato parimenti scrutinato conseguendo un più elevato punteggio di merito, circostanza questa oggetto del distinto ma contestuale verbale n. 5 bis, redatto separatamente per le esigenze di riservatezza dettate dalle disposizioni vigenti.
2. Il giudice di primo grado, ricostruita l’invero complessa disciplina regolatrice del peculiare sistema di avanzamento, respingeva il ricorso con la sentenza qui gravata, ritenendo che l’Amministrazione avesse legittimamente promosso il controinteressato tenuto conto, tra l’altro, di quanto disposto dall’art. 30- bis del d.lgs. n. 490/1997 e che a tal fine non rilevasse la permanenza o meno di detto ufficiale generale nell’Organismo di sicurezza, trattandosi di una circostanza di fatto in via di mera ipotesi idonea all’instaurazione di un distinto e successivo procedimento finalizzato all’eventuale copertura della posizione eventualmente lasciata vacante.
3. Avverso tale pronuncia propone appello l’interessato, il quale deduce “ apoditticità della motivazione – erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici – erronea applicazione della legge 3 agosto 2007 n. 124 e dei discendenti regolamenti attuativi con riferimento all’art. 1117 comma 3 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 – contraddittorietà, sviamento, ingiustizia manifesta – violazione del diritto alla difesa – violazione del principio del giusto procedimento ”.
3.1. L’appellante, in estrema sintesi, sostiene che