Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-02-26, n. 201500964

CS
Accoglimento
Sentenza
26 febbraio 2015
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Ordinanza cautelare
15 ottobre 2014
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Ordinanza cautelare
15 ottobre 2014
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Accoglimento
Sentenza
26 febbraio 2015

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-02-26, n. 201500964
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500964
Data del deposito : 26 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07613/2014 REG.RIC.

N. 00964/2015REG.PROV.COLL.

N. 07613/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7613 del 2014, proposto da:
CO NI, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, Via dei Portoghesi 12;



per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 06287/2014, resa tra le parti, concernente inidoneità al concorso per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale (vfp4) nell'esercito per l'anno 2012.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2015 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Viglione e l'avv. dello Stato Palatiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il sig. NI, caporale maggiore dell’Esercito Italiano, veniva impiegato nel corso della sua carriera militare, nell’operazione denominata “Strade Sicure”, volta a garantire un costante presidio della rete stradale, da parte delle forze di polizia, affiancate dalle forze armate, al fine di contrastare la criminalità.

La sera del 26 novembre 2009, il sig. NI, unitamente ad altri due militari, veniva assegnato a sostegno di due agenti di polizia per un servizio di pattuglia notturna nella località di Merì.

Durante il servizio, nasceva una colluttazione tra uno degli agenti di polizia ed un civile, al termine della quale il secondo riportava delle lesioni. A seguito della denuncia presentata dal civile, il Giudice per le Indagini Preliminari di Barcellona Pozzo di Gotto disponeva, in data 18 maggio 2011, il rinvio a giudizio - per i reati di cui agli artt. 582, 585 co. 1, 476 e 479 c.p. - nei confronti dei componenti dell’intera pattuglia.

In data 8 novembre 2012, con circolare prot. M_D GMIL1 I 3 3/0408695/VSP, la Direzione Generale per il Personale Militare bandiva la procedura di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente presso l’Esercito.

Il sig. NI presentava domanda di partecipazione a tale procedura in data 28 dicembre 2012, menzionando, mediante apposita nota allegata, la pendenza del processo penale dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Con decreto n. 236 del 18 ottobre 2013 la Direzione Generale per il Personale Militare approvava la graduatoria relativa alla suddetta procedura: il sig. NI si collocava al sessantottesimo posto e, dunque, in posizione utile ai fini dell’immissione nel ruolo di volontario in servizio permanente.

Il successivo 25 ottobre 2013 veniva notificato al sig. NI il provvedimento di esclusione dal concorso e, conseguentemente, il 2 dicembre 2013, con provvedimento prot. n. M. - DGMIL2VDGMII/6/4/2013/0319485, veniva collocato in congedo illimitato.

Nel frattempo, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 6 novembre 2013, assolveva il sig. NI dai reati per i quali era indagato.

Avverso i provvedimenti di esclusione dalla procedura e di congedo permanente, il sig. NI presentava ricorso dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, che con sentenza n. 6287 del 12 giugno 2014 respingeva le censure di illegittimità avanzate.

Con il presente gravame l’appellante impugna la decisione del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, affidando l’appello ad un unico articolato motivo, diretto ad evidenziare l’erroneità della decisione del giudice di prime cure e l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado.

Si è costituito in giudizio solo formalmente il Ministero della Difesa.

Con ordinanza n. 4642 del 15 ottobre 2014 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’appellante ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito.

Chiamata all’ udienza pubblica del 20 gennaio 2015, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.



DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione, l’appellante censura la

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