Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-03-22, n. 201001626

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-03-22, n. 201001626
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201001626
Data del deposito : 22 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08374/2004 REG.RIC.

N. 01626/2010 REG.DEC.

N. 08374/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 8374 del 2004, proposto da:
Di D A, rappresentata e difesa dall'avv. F D, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, Lungotevere Flaminio 46;



contro

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del T Lazio - Roma :Sezione III BIS n. 08263/2003, resa tra le parti.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2009 il consigliere Aldo Fera e uditi per le parti gli avvocati Carpani per delega dell' avv. Dani e l'avv. dello Stato Borgo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

La professoressa Anna Di Diodoro, nominata in ruolo all'inizio dell'anno scolastico 1989/1990 nella provincia di Ferrara quale vincitrice del concorso per soli titoli di cui alla legge 27 dicembre 1989 n. 417, per la classe di concorso A057, ha impugnato davanti al T del Lazio il provvedimento di revoca di detta nomina, adottato dal Provveditorato agli studi di Ferrara, a seguito della rettifica dell'assegnazione alla medesima provincia dei docenti iscritti nella corrispondente graduatoria nazionale compilata ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426, effettuata nel corso dell'anno scolastico 1989/1990 dalla direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado del Ministero della pubblica istruzione.

Il T ha respinto il ricorso con la motivazione che "il principio della disponibilità del posto [è] ) elemento essenziale per consentire il mantenimento del servizio e che lo stesso ove venga meno non possa consentire la prosecuzione del servizio medesimo sino al termine dell'incarico se non, come disposto, per i profili economici."

Il presente appello è proposto dalla professoressa Anna Di Diodoro, che contesta l'argomentazione del primo giudice e prospetta i seguenti motivi:

Violazione dell'articolo 8 bis della legge 6 ottobre 1988 n. 426 e dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1989 n. 417. Il primo giudice, ad avviso dell’appellante, non avrebbe compreso che il fulcro della vicenda non riguardava la mancanza di posti di ruolo ma la pretesa del Ministero di utilizzare le ulteriori disponibilità registrate sulle graduatorie nazionali per operazioni di rettifica di sede.

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