Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-08, n. 202403217

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-08, n. 202403217
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403217
Data del deposito : 8 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2024

N. 03217/2024REG.PROV.COLL.

N. 07469/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7469 del 2020, proposto da
F s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C B e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L F, M P, A R, P P e L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L G in Roma, via Po, n. 22;

nei confronti

Bozen Süd Bau s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Manzi e Alexander Bauer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Oosler Cav. Pietro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Scicolone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 71/2020, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e della società Bozen Süd Bau s.r.l. e della società Oosler Cav. Pietro s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati L G ed Andrea Manzi per delega di Alexander Bauer.

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso del 2019, F Finance s.p.a. e F s.p.a. hanno chiesto al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano l’annullamento:

- della deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano n. 691 dd. 27.08.2019 avente ad oggetto l’approvazione di un accordo transattivo tra Provincia Autonoma di Bolzano, Bozen Süd Bau s.r.l. e Oosler Cav. Pietro s.r.l.;

- dell’atto transattivo stipulato eventualmente medio tempore tra Provincia Autonoma di Bolzano, Bozen Süd Bau s.r.l. e Oosler Cav. Pietro s.r.l.;

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e comunque conseguenziali non conosciuti.

2. L’impugnata delibera ha ad oggetto un possibile accordo transattivo maturato al termine di una complessa vicenda nata una ventina d’anni fa a seguito del bando di una gara europea per la “bonifica dell’ex-discarica di Castelfirmiano e Collina Bolzano Sud” e che vede come parti contraenti la Provincia di Bolzano, il concordato preventivo di Oosler Cav. Pietro s.r.l. e Bozen Süd Bau s.r.l.

L’accordo transattivo avrebbe come effetto il trasferimento ai privati della proprietà di un’area sita vicino al casello autostradale di Bolzano sud (la p.f. 2063/4 e la p.ed. 3364 in C.C. Dodiciville) che aveva formato oggetto degli interventi di bonifica prima richiamati da parte degli stessi privati.

L’odierna appellante (F s.p.a, azienda multinazionale leader nel settore dei trasporti e della logistica) è formalmente estranea alla vicenda narrata e all’accordo transattivo citato, ma ha interesse alle sorti delle aree che per effetto dell’accordo transattivo di cui alla delibera impugnata verrebbero trasferite ai privati perché in forza di un atto di “messa a disposizione” – che le è stato rinnovato di anno in anno - occupa ed utilizza da diversi anni l’area in questione di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano, area che viene usata quale parcheggio dei propri mezzi aziendali di trasporto.

Nel 2019 la Provincia Autonoma di Bolzano, proprio in vista della definitiva stipulazione dell’accordo transattivo sopra richiamato, ha invitato la società F a liberare i terreni (p.ed. 3364 e p.f. 2063/4 C.C. Dodiciville) concessi dalla Provincia di anno in anno per l’uso di parcheggio.

F ha promosso l’impugnativa perché se venisse stipulato l’accordo transattivo sfumerebbe l’astratta possibilità di diventare essa proprietaria a seguito di una diversa procedura di alienazione della stessa area la Provincia potrebbe indire (ad esempio: un’asta pubblica).

3. Così il primo giudice ha sintetizzato le premesse in fatto:

- nel 2004 PAB ha bandito una gara pubblica per la bonifica dell’ex discarica di Castelfirmiano e Collina Bolzano Sud, nonché per l’acquisto delle superficie bonificate, site in Bolzano, identificate con la p.ed. 3364 e la p.f. 2064/8 in P.T.3216/II C.C. Dodiciville e con la p.f. 2063/4 in P.T. 1175/II C.C. Dodiciville;

- all’esito della gara PAB aggiudicava con verbale di procedura aperta, raccolta n. 59 dd. 22 marzo 2005, i lavori di risanamento e la vendita dei terreni all’ATI costituita dalla mandataria Oosler e delle mandanti Ladurner s.p.a. e Rauch Bau s.p.a.. Quest’ultima ha conferito in seguito il ramo d’azienda avente per oggetto l’esecuzione di lavori edili e infrastrutturali a Cosbau s.p.a., poi messa in liquidazione e sottoposta a concordato preventivo;

- l’area dell’estensione di 23.524 m² fa parte della zona produttiva di interesse provinciale D3 “Lungo Isarco sinistro 1” in Bolzano, inserita nel PUC di Bolzano con delibera della Giunta provinciale n. 3959/2005;

- con contratto del 3 marzo 2006, racc. n. 46, PAB dava in appalto i lavori per il risanamento mediante asporto della collina e ripristino dell’areale del sito inquinato “Collina Bolzano - Sud” al prezzo contrattuale di euro 10.944.729,00 (=9.120.607,50 + 1.824.121,50 per l’aumento imprevedibile delle tariffe di discarica di rifiuti), oltre IVA, (artt. 1 e 14 del contratto) e si impegnava altresì a trasferire gli immobili bonificati per l’importo di euro 9.600.000,00, non soggetto a IVA, alla predetta ATI. Ciò dopo l’ultimazione dei lavori di bonifica e alle condizioni di cui al capo VII del capitolato condizioni (cfr. art.12 del contratto) e precisamente dopo l’approvazione del certificato di collaudo e contabilità finale e la conclusione di tutte le vertenze tra le parti riguardo l’esecuzione dei lavori di bonifica, riserve e contabilità finale;

- la cauzione definitiva per la perfetta esecuzione delle opere affidate e di tutti gli obblighi assunti con il detto contratto veniva fissata in euro 3.611.760,57 con prestazione della relativa garanzia bancaria (cfr. art. 11 del contratto);

- ad aprile 2007 Oosler acquisiva le quote relative al contratto di compravendita dei terreni oggetto dei lavori di bonifica, di cui al predetto appalto, dalle mandanti Cosbau s.p.a. e Ladurner s.p.a. per l’importo di euro 1.270.926,15, oltre IVA, ottenendo la titolarità dei diritti per l’acquisto integrale del terreno. Il 27 dicembre 2007 stipulava un contratto preliminare di compravendita dell’intera area per il prezzo di euro 11.555.271,00, oltre IVA, con BSB. In esecuzione di tale preliminare BSB versava un acconto di euro 1.935.301,00, oltre IVA;

- eseguiti i lavori di bonifica questi venivano certificati da parte dell’Agenzia provinciale per l’ambiente in data 20 agosto 2008. L’Agenzia imponeva le seguenti prescrizioni per il futuro uso delle aree bonificate: a) obbligo di ulteriore bonifica per il caso di cambio di destinazione d’uso, b) preventiva autorizzazione di eventuali futuri scavi da parte dell’Ufficio gestione rifiuti, c) assoggettamento dell’asporto di materiale di scavo alla disciplina dei rifiuti, d) obbligo dello smaltimento dei materiali rinvenuti in esito a eventuali futuri lavori di scavo sui terreni confinanti, che rendessero accessibili aree di confine non ancora bonificate;

- in data 27 marzo 2009 PAB approvava il certificato di collaudo dei lavori con rigetto delle riserve iscritte dall’appaltatrice. Nel certificato di collaudo si dava altresì atto che la cauzione definitiva sarebbe stata svincolata solo dopo la stipula del contratto di compravendita della superficie recuperata;

- in sede di esecuzione dei lavori, Oosler ha proposto riserve che hanno formato oggetto di un giudizio civile;

- nel frattempo (delibera della Giunta provinciale n. 2060/2007 di variante PUC e delibera della Giunta provinciale n. 776/2014 di modifica del piano di attuazione) intervenivano vincoli urbanistici che interessavano la predetta area;

- la superficie è ora formata da 20.385 m², destinati al lotto edificabile “B2” e da 2.076 m², destinati a strada privata di penetrazione/accesso alla zona“G1”, sia per il lotto “B2” e il contiguo lotto “B1”. Risulta pure l’introduzione della fascia di rispetto autostradale di 30 metri anziché 10 metri. L’area sfruttabile dei terreni oggetto del preliminare di vendita tra Oosler e BSB si riduceva pertanto da 23.524 m² a 22.461 m². Corrispondentemente anche il valore degli immobili si riduceva a euro 3.866.000,00, giusta perizia di stima dd. 18 aprile 2018 redatta da un ingegnere, iscritto all’albo dei periti giudiziari, su incarico di Oosler;

- in data 21 ottobre 2017 Oosler presentava presso il Tribunale fallimentare di Bolzano istanza di concordato preventivo “in bianco” ex art.161, comma 6, legge fallimentare. Seguiva il deposito, nell’aprile 2018, della relativa proposta di concordato preventivo con piano di adempimento, omologato definitivamente con decreto dd. 26 novembre 2019;

- con decreto del 26 settembre 2018 il Tribunale fallimentare autorizzava Oosler alla stipula di una transazione con BSB, della quale è socia per una quota pari al 29,75%, che prevede l’abbandono del contenzioso tra Oosler e PAB riguardo alle riserve relative ai lavori oggetto dell’appalto e l’acquisto dell’area bonificata da parte di BSB per un importo di euro 4.350.000,00;

- il 2 luglio 2019 Oosler presentava istanza ex art. 169- bis legge fallimentare, al fine di ottenere dal Tribunale fallimentare l’autorizzazione allo scioglimento dal contratto di appalto del 6 marzo 2006 stipulato tra l’ATI e PAB, con contestuale dichiarazione dell’inefficacia della fideiussione prestata, e dal contratto preliminare di compravendita dei terreni oggetto di bonifica del 27 dicembre 2007 con BSB;

- in seguito all’avvio delle trattative (proposta BSB dd. 24 luglio 2019, seduta 25 luglio 2019, nuova proposta BSB 31 luglio 2019 e promemoria perla Giunta provinciale per il 6 agosto 2019) BSB faceva pervenire in data 8 agosto 2019 a PAB, Oosler e alle società mandanti dell’originaria ATI una proposta definitiva di transazione;

- acquisita in data 19 agosto 2019 una stima del valore del terreno redatta dall’Ufficio estimo di PAB alla luce dei vincoli urbanistici nel frattempo intervenuti, la Giunta provinciale con delibera 27 agosto 2019, n. 691 accettava tale proposta transattiva. Il Tribunale fallimentare con decreto di pari data autorizzava la stipula della transazione in relazione ai rapporti in essere tra BSB e ATI capeggiata da Oosler;

- il corrispettivo per il passaggio dell’area bonificata direttamente a BSB veniva determinato in euro 7.415.000,00, oltre IVA, con prestazione di fideiussione da parte di BSB per l’importo di euro 741.500,00 e abbandono da parte di Oosler della causa dinnanzi alla Corte di Cassazione relativa alle riserve nei confronti di PAB. Anche i rapporti tra BSB e Oosler trovavano una regolazione nella proposta transattiva.

4. Come detto F impugnava la delibera n. 691/2019.

A sostegno dell’impugnativa di primo grado venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:

I) Violazione dell’art. 33 del D.P.G.P. n. 41/2001 dell’art. 31 della L.P. n. 6/1998. Violazione dell’art. 16 della L.P. n. 2/1987.

II) Eccesso di potere per macroscopica perplessità dell’atto e per contraddittorietà tra diversi atti della stessa Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per motivazione irrazionale ed illogica. Violazione macroscopica dei principi del giusto procedimento, di ragionevolezza, di proporzionalità, di concorrenza, di trasparenza e del favor partecipationis .

5. Nel giudizio di primo grado si costituivano la Provincia di Bolzano e le controinteressate BSB e Oosler chiedendo il rigetto del gravame perché inammissibile sotto vari profili (tra cui la carenza di interesse e il difetto di legittimazione) e comunque infondato.

6. Con sentenza n. 71/2020 il Trga di Bolzano ha dichiarato inammissibile il ricorso.

6.1 In particolare il primo giudice:

- ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalle controinteressate: nel caso di specie in cui è in discussione la legittimità degli atti propri della serie tipicamente procedimentale, censurata da soggetti estranei al rapporto contrattuale, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, perché non tanto viene contestato il contratto di transazione, ma piuttosto la presupposta decisione di PAB di determinarsi in senso transattivo;

- ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione a ricorrere sollevata dalle controinteressate: nelle controversie riguardanti l’affidamento dei contratti pubblici la legittimazione a ricorrere spetta quindi esclusivamente ai partecipanti alla gara;
la mancata partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, espletata nel 2004 da PAB per l’affidamento della bonifica in questione, pone le ricorrenti in una posizione di titolari di un mero interesse di fatto in relazione alla sorte dei terreni bonificati, al pari di qualsiasi altro soggetto che non abbia partecipato alla gara, ciò anche in ordine al successivo evolversi dell’esecuzione contrattuale;

- ha affermato la carenza di legittimazione di F anche con riferimento all’atto di messa a disposizione dei terreni stipulato con PAB. 72. F ha accettato espressamente l’art. 2 del disciplinare allegato al decreto n. 2811/2019 che fa espresso riferimento alla lite in essere con Oosler e pone l’obbligo di liberare l’area entro 60 giorni dall’intimazione;

- ha affermato che nemmeno l’ulteriore posizione invocata, e cioè la vicinitas di F Finance ai terreni oggetto di causa, determina una situazione giuridica qualificata attuale non avendo sino ad oggi PAB inteso assegnare i terreni secondo i criteri per l’insediamento di imprese rispettivamente per l’assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 384/2008;

- ha statuito che il ricorso introduttivo presentava altresì profili di inammissibilità anche sotto l’aspetto del difetto di interesse, non ravvisandosi nel suo ipotetico accoglimento alcun vantaggio concreto e attuale per le ricorrenti. Una pronuncia demolitoria della delibera impugnata avrebbe determinato, infatti, unicamente l’effetto di far venir meno il presupposto della cessione diretta del terreno a BSB, con la conseguenza che, in difetto di altre azioni giudiziarie, allo stato puramente ipotetiche, volte alla risoluzione del contratto, sarebbe rimasto vigente il contratto stipulato nel 2006 tra PAB e Oosler, che precede la cessione dei terreni bonificati all’ATI aggiudicataria - e per essa a Oosler a seguito delle vicende contrattuali descritte nell’esposizione in fatto - una volta definita la vicenda giudiziaria inerente alle riserve relative ai lavori di bonifica. Le ricorrenti non avrebbero tratto alcuna utilità dall’accoglimento del loro ricorso, perché terze estranee al rapporto contrattuale tra PAB e Oosler che rimarrebbe impregiudicato dall’eventuale accoglimento del ricorso.

7. Avverso la sentenza n. 71/2020 del Trga di Bolzano ha proposto appello F s.p.a. per i motivi che saranno più avanti esaminati.

8. Si sono costituti in giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano, Bozen Süd Bau s.r.l. e Oosler cav. Pietro s.r.l. chiedendo il rigetto dell’appello.

9. All’udienza del 7 marzo 2024 l’appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di appello si lamenta: Eccesso di potere giurisdizionale per motivazione erronea e contraddittoria. Violazione dell’art. 35, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.) per aver ritenuto il ricorso di primo grado inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse d’agire. Violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a. per aver posto alla base della propria decisione una questione rilevata d’ufficio.

1.1 Sotto un primo profilo l’appellante si sofferma sulla carenza di legittimazione ad agire affermando che:

- sulla base delle concrete censure sollevate dalla ricorrente sussiste in capo ad essa di “una situazione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento, (che) si distingue dalla collettività indifferenziata dei cittadini”;

- F s.p.a. si distingue dalla collettività indifferenziata perché occupa e utilizza, essa sola, stabilmente ed in forza di un contratto valido ed efficace l’area in oggetto;

- tale situazione giuridica soggettiva è lesa perché: a) è costretta ad abbandonare l’area;
b) viene privata in forza del provvedimento gravato della possibilità dell’esercizio della discrezionalità amministrativa da parte della Provincia in maniera “legittima”;

- in caso di accoglimento dell’appello la Provincia avrebbe due possibilità: a) indire una nuova procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la vendita o la locazione dell’area;
b) mantenere lo stato di fatto;

- l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere secondo una delle due ipotesi prospettate;

- sia che provveda sia che non provveda, in capo a F vi è comunque una posizione giuridicamente protetta che le deriva dal fatto di occupare l’area;

- avere la disponibilità dell’area sulla base del contratto di locazione differenzia l’appellante da ogni altro operatore economico;

- quanto affermato trova conforto nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 6079/2019;

- non condivisibile è il richiamo operato dal primo giudice alla giurisprudenza in materia di contratti pubblici perché il caso concreto non riguarda l’affidamento di un contratto d’appalto pubblico;

- F ha impugnato un atto del tutto scollegato dalla gara di appalto del 2004: la partecipazione alla gara rileva ai fini della legittimazione a ricorrere solo ed esclusivamente nel caso in cui si contesti quella stessa gara ovvero atti di quella gara;

- il ricorso è incentrato sul fatto che la Provincia Autonoma di Bolzano sta per vendere un immobile senza alcuna gara pubblica;

- i principi richiamati trovano conforto anche nella giurisprudenza comunitaria;

- sbaglia il Trga ad affermare che “nel caso di specie non è mancata la gara”: il giudice si riferisce alla gara d’appalto del 2004, ma tale gara non solo non ha visto la Bozen Süd Bau aggiudicarsi il contratto di compravendita dell’”Area”, ma non ha neanche visto la Bozen Süd Bau parteciparvi;
l’affermazione che vi sarebbe stata una gara è fuorviante;

- per l’acquisto dell’area non vi è stata alcuna gara pubblica: ci si chiede perché tale acquisto non sia stato proposto anche a F;

- fuorviante è anche il successivo passaggio della sentenza qui gravata secondo cui “la modifica delle condizioni alle quali la PAB ha deciso di cedere in via transattiva il bene non avrebbe potuto comportare la riedizione di una gara, ove si consideri che i lavori appaltati si erano conclusi nel 2008 con l’avvenuta bonifica del terreno”;

- F non mira ad una riedizione della gara originaria ma mira a che le “prestazioni” rimaste “incomplete” vengano nuovamente messe a gara (più precisamente: all’asta);

- la mancata partecipazione alla procedura comparativa originaria a nulla rileva, posto che la procedura comparativa cui aspira, ora, tra le varie ipotesi prospettate, la F, è una nuova e diversa procedura comparativa che neanche può definirsi gara d’appalto atteso che ha ad oggetto la vendita di un immobile pubblico;

- erra la motivazione della sentenza di primo grado laddove per negare la legittimazione in capo a F s.p.a. afferma che quest’ultima avrebbe espressamente accettato la scadenza della “messa a disposizione” al 1° febbraio 2020 e che, pertanto, in conseguenza di ciò, essa “non è appunto in condizione di vantare la titolarità di alcuna posizione giuridicamente protetta alla prosecuzione della propria attività sui terreni messi a disposizione, una volta scaduto il titolo”;

- il Trga ha posto a fondamento della propria decisione una questione che non è stata oggetto di contraddittorio tra le parti (violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a.): l’ultima memoria di replica è stata depositata in data 27.01.2020 quando il titolo non era ancora scaduto;

- in ogni caso, il titolo che permette alla F di occupare l’area non è affatto scaduto;

- F occupa l’area sulla base di un contratto di locazione trattandosi di bene del patrimonio disponibile;

- a tale rapporto locatizio si applica la disciplina di cui agli artt. 27 e ss. della l. n. 392/1978 (un giudizio di accertamento sul punto pende in sede civile);

- alla luce di tale norma, il rapporto tra F e PAB relativamente all’area ha durata non inferiore a 6 anni e quindi scade il giorno 1 febbraio 2025, salvo rinnovo fino al 2031;

- anche questa circostanza deriva la “posizione giuridica qualificata” che distingue F dal resto della collettività.

1.2 Sotto un secondo profilo l’appellante si sofferma sulla carenza di interesse ad agire affermando che:

- se l’appello venisse accolto F potrebbe continuare ad occupare l’area;

- finché pendono controversie civili aventi ad oggetto l’area, F avrà a disposizione l’area;

- la stipula dell’atto transattivo è collegato in modo immediato con il bene della vita richiesto (disponibilità dell’area), tanto che è lo stesso disciplinare a prevedere che la F è obbligata a liberare l’area entro 60 giorni dal sollecito che dovesse pervenire a seguito della risoluzione delle controversie pendenti con la Oosler e tale sollecito è già stato inviato;

- se si impedisce di vendere a Bozen Süd Bau, l’accordo transattivo non si conclude, il giudizio in Cassazione tra Provincia e Oosler continua a pendere per cui neanche la Oosler può acquistare il terreno il quale, rimane, pertanto, ancora disponibile e la F può continuare ad occuparlo ed utilizzarlo (in tal senso F s.p.a. è l’unica a poter vantare un interesse, affinché l’accordo transattivo non si concluda e le controversie giuridiche continuino a pendere, in ciò, quindi, distinguendosi da qualsiasi altro operatore) o, comunque, salve le argomentazioni di cui sopra in ordine alla sussistenza di un rapporto locatizio, partecipare ad un’eventuale nuova procedura comparativa.

2. L’appellante riproduce, quindi, le censure di cui al ricorso introduttivo di primo grado nel caso in cui non dovesse venire disposto il rinvio al giudice di primo grado per la violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a..

3. In vista dell’udienza l’appellante ha depositato una istanza di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

L’appellante chiede di sospendere il presente giudizio in attesa che venga definito dalla Cassazione il giudizio proposto dalla stessa F teso ad accertare che il rapporto giuridico esistente tra F e Provincia Autonoma di Bolzano è da inquadrarsi quale rapporto locatizio.

F, premesso che l’esistenza di un rapporto locatizio valido ed efficace è da considerarsi a tutti gli effetti questione pregiudiziale ai fini della legittimazione attiva e dell’interesse a ricorrere, chiede che venga disposta la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

4. L’appello è infondato.

5. Occorre preliminarmente esaminare l’istanza di sospensione del processo avanzata da parte appellante.

Tale istanza non può essere accolta.

L’appellante ha prodotto in giudizio la sentenza della Corte d’Appello - Sezione di Bolzano n. 66/2022 dd.22.04.2022 che ha respinto la domanda inizialmente proposta da F tesa all’accertamento dell’esistenza di un rapporto locatizio relativo all’area.

L’appellante non ha prodotto nessun elemento di prova che attesti la proposizione del ricorso per Cassazione. La difesa di Oosler (a pagina 3 della memoria da essa presentata in vista dell’udienza) afferma che la citata sentenza della Corte d’appello è già passata in giudicato. La difesa della Provincia afferma (a pagina 11 della memoria da essa presentata in vista dell’udienza) che « sul punto è pendente contenzioso dinanzi alla Corte di cassazione ».

In sostanza, il Collegio non ha evidenza piena della pendenza di un ricorso per Cassazione.

In ogni caso non esistono i presupposti per disporre una sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.

La sospensione del processo amministrativo ex art. 79 c.p.a. è disciplinata dal codice di procedura civile;
la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. postula l'esistenza di una causa pregiudiziale, ovvero una questione che altro giudice deve risolvere con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicata (Cons. Stato, sez. IV, 17/01/2023, n. 573).

L' art. 295 c.p.c. , nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, allude a un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non a un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma a un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (Cons. Stato, sez. IV, 07/11/2022, n. 9728).

Nella specie, stabilire quale sia la natura del rapporto negoziale che ha permesso a F di utilizzare l’area in questione non ha alcun nesso diretto con la legittimità della delibera impugnata in primo grado di cui di discute in questa sede.

Né rileva per stabilire se sussistano o meno la legittimazione e l’interesse ad agire di F. Quest’ultima sostiene la piena rilevanza processuale del proprio interesse a conservare la disponibilità dell’area ovvero ad ottenerla definitivamente in futuro. Rispetto a questo ben perimetrato obiettivo non assume valore pregiudiziale stabilire quale sia la natura del rapporto che le ha consentito di ottenere temporaneamente la disponibilità dell’area.

5.1. Occorre disattendere anche la dedotta violazione dell’art. 73, comma 3, il cui accoglimento determinerebbe il rinvio della causa in primo grado. La questione del titolo di F sull’area per cui è causa, se scaduto o meno, non poteva considerarsi un tema nuovo, estraneo alla lite, sul quale andasse provocato il contraddittorio tra le parti;
costituiva piuttosto un elemento (di dettaglio) del più ampio tema della legittimazione di F e della possibilità di riconoscerle una posizione differenziata e qualificata, questioni sulle quali le controparti avevano preso espressamente posizione nelle loro difese.

6. Sono infondati gli argomenti addotti dall’appellante per affermare la sussistenza della propria legittimazione ad agire e del proprio interesse ad agire.

Nella specie è stata proposta, in primo grado, un’azione di annullamento.

L'azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta a tre condizioni fondamentali: il c.d. titolo o possibilità giuridica dell'azione, cioè la posizione giuridica configurabile in astratto da una norma come di interesse legittimo, ovvero la legittimazione a ricorrere discendente dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal quisque de populo rispetto all'esercizio del potere amministrativo;
l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;
la legitimatio ad causam o legittimazione attiva, discendente dall'affermazione di colui che agisce in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo (Cons. Stato, sez. IV, 19/07/2017, n. 3563).

La legittimazione all'azione nel processo amministrativo si fonda sulla titolarità dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e che si assume leso, sorgendo il diritto al ricorso in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tendendo ad un provvedimento del giudice idoneo, se favorevole, a rimuovere tale lesione;
pertanto condizioni soggettive per agire in giudizio sono la legittimazione processuale e l'interesse a ricorrere, spettando, nel giudizio impugnatorio, la prima a colui che afferma di essere titolare della situazione giuridica sostanziale di cui lamenta l'ingiusta lesione per effetto del provvedimento amministrativo, mentre l'interesse al ricorso consiste nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall'accoglimento dell'impugnativa (Cons. Stato, sez. IV, 01/06/2018, n. 3321).

Nella specie esistono i seguenti punti fermi:

a. l’appellante è portatrice dell’interesse ad ottenere anche in futuro la disponibilità di una determinata area (per usarla quale parcheggio dei propri mezzi aziendali di trasporto);

b. tale area è stata data in godimento all’appellante dalla Provincia (sulla base di un titolo di non ancora certa definizione giuridica). Ma sotto il profilo davvero rilevante in questa sede, che è quello della titolarità/proprietà del bene, tale area ha formato di oggetto di una lunga serie di delibere provinciali e di rapporti negoziali (le vicende sono state ricordate in narrativa) cui l’appellante è rimasta sempre totalmente estranea e, attraverso gli atti impugnati, si avvia ad avere un assetto definitivo per quel che riguarda, appunto, la titolarità;

c. il risultato utile che l’appellante si propone è fare in modo (come esplicitamente affermato nell’atto di appello) che la Provincia indica una nuova procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la vendita o la locazione dell’area oppure mantenga lo stato di fatto.

Per un verso esiste un bene la cui sorte è stata definita dagli atti impugnati (in esito a precisi obblighi normativi e contrattuali pregressi) che Amministrazione e controinteressati hanno interesse a conservare.

Per altro verso un soggetto terzo (che aspira ad ottenere per sé quel bene) si propone, attraverso questo giudizio, di creare le condizioni affinché l’Amministrazione eserciti in futuro in altra maniera le proprie potestà rispetto allo stesso bene così da salvaguardare l’astratta possibilità di ottenere per sé il godimento del ridetto bene.

Quella da ultimo descritta è l’ipotesi classica dell’interesse di mero fatto.

Non è configurabile, in capo all’appellante, l’esistenza di un interesse strumentale, qualificato e differenziato, a creare le condizioni utili a propiziare il comportamento futuro di un’Amministrazione. Quello dell’appellante è un interesse di fatto, insufficiente ad incardinare l’interesse a ricorrere in giudizio.

Perché un interesse di fatto assurga a posizione legittimante un'impugnativa giurisdizionale amministrativa non è sufficiente prospettare un pregiudizio, occorrendo invece fornire sicuri indici di differenziazione e qualificazione di tale interesse (Cons. Stato, sez. IV, 19/03/2015, n. 1444).

Nella specie è comprensibile il pregiudizio patito dall’appellante (non poter più parcheggiare i propri veicoli: sempre che non concluda un nuovo atto negoziale di godimento dell’area con il futuro proprietario privato della stessa). Ma non esiste nessun indice di differenziazione dell’interesse fatto valere.

Tale indice di differenziazione non è certo rappresentato dal fatto che l’appellante abbia avuto per un certo periodo il godimento dell’area: non è elemento sufficiente per sottrarre il bene agli effetti degli atti che lo hanno interessato in passato e per tentare di orientare le determinazioni future dell’Amministrazione.

La sentenza n. 6079/2919 richiamata dall’appellante non è pertinente perché in quel caso si discuteva della gestione della concessione relativa alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea: una fattispecie molto diversa dal caso in discussione dove il perno della diatriba poggia sull’interesse ad avere la disponibilità di un bene patrimoniale.

Non sono rilevanti neanche le critiche rivolte ad alcuni passaggi della sentenza impugnata. Richiamando la gara effettuata, il Trga ha voluto rimarcare l’esistenza di atti pregressi rispetto ai quali l’appellante è rimasta estranea: l’obiettivo era quello di sottolineare il fatto che gli atti impugnati hanno determinato il destino dell’area come effetto di precise vicende precedenti. Tali vicende escludono in radice che, rispetto ad essere, possa differenziarsi l’interesse di qualsivoglia terzo (che terzo è perché a quelle vicende non ha preso parte).

Del pari non ha pregio affermare che per l’acquisto dell’area non vi è stata alcuna gara pubblica e chiedersi perché tale acquisto non è stato proposto anche a F. Per effetto degli atti impugnati, l’area viene ceduta per effetto di una transazione e alla luce del contratto del 2006, a valle di una gara pubblica alla quale F non aveva partecipato. L’alienazione non è stata (e non poteva essere) proposta a F perché in base al contratto del 03.03.2006 la Provincia Autonoma di Bolzano è obbligata a vendere il terreno alla Oosler, motivo per cui essa non è autorizzata a vendere il terreno a terzi senza il consenso di quest’ultima. La vendita del terreno alla Bozen Süd Bau avviene espressamente in accordo con la Oosler la quale, peraltro, è legata alla Bozen Süd Bau dal contratto preliminare di compravendita.

Prive di pregio sono anche le critiche rivolte alla sentenza nella parte in cui la stessa affronta il tema del titolo che permette alla F di occupare l’area. Si è già detto che il problema non ha valore dirimente nel caso di specie.

6.1 Alla luce di quanto esposto risultano infondati gli argomenti specificamente addotti dall’appellante per affermare la sussistenza del proprio interesse ad agire e che pongono in esponente come la mancata conclusione della transazione permetterebbe a F di continuare ad avere il godimento dell’area.

Nella specie l’eventuale mancato godimento dell’area non è una conseguenza giuridica dell’atto impugnato, bensì è una conseguenza di mero fatto (a tacere della circostanza che nulla garantisce che l’appellante avrebbe avuto la disponibilità dell’area ad libitum ).

Manca, pertanto, anche il requisito dell’interesse ad agire in senso tecnico.

7. Il rigetto del motivo di appello esime il Collegio dalla necessità di esaminare i motivi di ricorso di primo grado riproposti in appello. Non senza osservare, anche ai fini della statuizione sulle spese, che l’assunto di fondo di parte appellante, per cui attraverso la transazione la Provincia avrebbe apportato modifiche sostanziali non consentite alle condizioni originarie della gara bandita nel 2004, non trova conferma negli atti di causa: in particolare, per un verso la transazione si lega pur sempre alle riserve iscritte (quale che sia il loro valore) e costituisce un modo per giungere alla loro definizione concordata, e per altro verso la riduzione del prezzo parrebbe fondarsi su delle giustificazioni non implausibili, anche in ragione del tempo trascorso, ed essere comunque in misura (abbastanza) contenuta.

8. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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