Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-08, n. 202403217

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-08, n. 202403217
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403217
Data del deposito : 8 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2024

N. 03217/2024REG.PROV.COLL.

N. 07469/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7469 del 2020, proposto da
F s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C B e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L F, M P, A R, P P e L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L G in Roma, via Po, n. 22;



nei confronti

Bozen Süd Bau s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Manzi e Alexander Bauer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Oosler Cav. Pietro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Scicolone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 71/2020, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e della società Bozen Süd Bau s.r.l. e della società Oosler Cav. Pietro s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati L G ed Andrea Manzi per delega di Alexander Bauer.

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso del 2019, F Finance s.p.a. e F s.p.a. hanno chiesto al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano l’annullamento:

- della deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano n. 691 dd. 27.08.2019 avente ad oggetto l’approvazione di un accordo transattivo tra Provincia Autonoma di Bolzano, Bozen Süd Bau s.r.l. e Oosler Cav. Pietro s.r.l.;

- dell’atto transattivo stipulato eventualmente medio tempore tra Provincia Autonoma di Bolzano, Bozen Süd Bau s.r.l. e Oosler Cav. Pietro s.r.l.;

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e comunque conseguenziali non conosciuti.

2. L’impugnata delibera ha ad oggetto un possibile accordo transattivo maturato al termine di una complessa vicenda nata una ventina d’anni fa a seguito del bando di una gara europea per la “bonifica dell’ex-discarica di Castelfirmiano e Collina Bolzano Sud” e che vede come parti contraenti la Provincia di Bolzano, il concordato preventivo di Oosler Cav. Pietro s.r.l. e Bozen Süd Bau s.r.l.

L’accordo transattivo avrebbe come effetto il trasferimento ai privati della proprietà di un’area sita vicino al casello autostradale di Bolzano sud (la p.f. 2063/4 e la p.ed. 3364 in C.C. Dodiciville) che aveva formato oggetto degli interventi di bonifica prima richiamati da parte degli stessi privati.

L’odierna appellante (F s.p.a, azienda multinazionale leader nel settore dei trasporti e della logistica) è formalmente estranea alla vicenda narrata e all’accordo transattivo citato, ma ha interesse alle sorti delle aree che per effetto dell’accordo transattivo di cui alla delibera impugnata verrebbero trasferite ai privati perché in forza di un atto di “messa a disposizione” – che le è stato rinnovato di anno in anno - occupa ed utilizza da diversi anni l’area in questione di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano, area che viene usata quale parcheggio dei propri mezzi aziendali di trasporto.

Nel 2019 la Provincia Autonoma di Bolzano, proprio in vista della definitiva stipulazione dell’accordo transattivo sopra richiamato, ha invitato la società F a liberare i terreni (p.ed. 3364 e p.f. 2063/4 C.C. Dodiciville) concessi dalla Provincia di anno in anno per l’uso di parcheggio.

F ha promosso l’impugnativa perché se venisse stipulato l’accordo transattivo sfumerebbe l’astratta possibilità di diventare essa proprietaria a seguito di una diversa procedura di alienazione della stessa area la Provincia potrebbe indire (ad esempio: un’asta pubblica).

3. Così il primo giudice ha sintetizzato le premesse in fatto:

- nel 2004 PAB ha bandito una gara pubblica per la bonifica dell’ex discarica di Castelfirmiano e Collina Bolzano Sud, nonché per l’acquisto delle superficie bonificate, site in Bolzano, identificate con la p.ed. 3364 e la p.f. 2064/8 in P.T.3216/II C.C. Dodiciville e con la p.f. 2063/4 in P.T. 1175/II C.C. Dodiciville;

- all’esito della gara PAB aggiudicava con verbale di procedura aperta, raccolta n. 59 dd. 22 marzo 2005, i lavori di risanamento e la vendita dei terreni all’ATI costituita dalla mandataria Oosler e delle mandanti Ladurner s.p.a. e Rauch Bau s.p.a.. Quest’ultima ha conferito in seguito il ramo d’azienda avente per oggetto l’esecuzione di lavori edili e infrastrutturali a Cosbau s.p.a., poi messa in liquidazione e sottoposta a concordato preventivo;

- l’area dell’estensione di 23.524 m² fa parte della zona produttiva di interesse provinciale D3 “Lungo Isarco sinistro 1” in Bolzano, inserita nel PUC di Bolzano con delibera della Giunta provinciale n. 3959/2005;

- con contratto del 3 marzo 2006, racc. n. 46, PAB dava in appalto i lavori per il risanamento mediante asporto della collina e ripristino dell’areale del sito inquinato “Collina Bolzano - Sud” al prezzo contrattuale di euro 10.944.729,00 (=9.120.607,50 + 1.824.121,50 per l’aumento imprevedibile delle tariffe di discarica di rifiuti), oltre IVA, (artt. 1 e 14 del contratto) e si impegnava altresì a trasferire gli immobili bonificati per l’importo di euro 9.600.000,00, non soggetto a IVA, alla predetta ATI. Ciò dopo l’ultimazione dei lavori di bonifica e alle condizioni di cui al capo VII del capitolato condizioni (cfr. art.12 del contratto) e precisamente dopo l’approvazione del certificato di collaudo e contabilità finale e la conclusione di tutte le vertenze tra le parti riguardo l’esecuzione dei lavori di bonifica, riserve e contabilità finale;

- la cauzione definitiva per la perfetta esecuzione delle opere affidate e di tutti gli obblighi assunti con il detto contratto veniva fissata in euro 3.611.760,57 con prestazione della relativa garanzia bancaria (cfr. art. 11 del contratto);

- ad aprile 2007 Oosler acquisiva le quote relative al contratto di compravendita dei terreni oggetto dei lavori di bonifica, di cui al predetto appalto, dalle mandanti Cosbau s.p.a. e Ladurner s.p.a. per l’importo di euro 1.270.926,15, oltre IVA, ottenendo la titolarità dei diritti per l’acquisto integrale del terreno. Il 27 dicembre 2007 stipulava un contratto preliminare di compravendita dell’intera area per il prezzo di euro 11.555.271,00, oltre IVA, con BSB. In esecuzione di tale preliminare BSB versava un acconto di euro 1.935.301,00, oltre IVA;

- eseguiti i lavori di bonifica questi venivano certificati da parte dell’Agenzia provinciale per l’ambiente in data 20 agosto 2008. L’Agenzia imponeva le seguenti prescrizioni per il futuro uso delle aree bonificate: a) obbligo di ulteriore bonifica per il caso di cambio di destinazione d’uso, b) preventiva autorizzazione di eventuali futuri scavi da parte dell’Ufficio gestione rifiuti, c) assoggettamento dell’asporto di materiale di scavo alla disciplina dei rifiuti, d) obbligo dello smaltimento dei materiali rinvenuti in esito a eventuali futuri lavori di scavo sui terreni confinanti, che rendessero accessibili aree di confine non ancora bonificate;

- in data 27 marzo 2009 PAB approvava il certificato di collaudo dei lavori con rigetto delle riserve iscritte dall’appaltatrice. Nel certificato di collaudo si dava altresì atto che la cauzione definitiva sarebbe stata svincolata solo dopo la stipula del contratto di compravendita della superficie recuperata;

- in sede di esecuzione dei lavori, Oosler ha proposto riserve che hanno formato oggetto di un giudizio civile;

- nel frattempo (delibera della Giunta provinciale n. 2060/2007 di variante PUC e delibera della Giunta provinciale n. 776/2014 di modifica del piano di attuazione) intervenivano vincoli urbanistici che interessavano la predetta area;

- la superficie è ora formata da 20.385 m², destinati al lotto edificabile “B2” e da 2.076 m², destinati a strada privata di penetrazione/accesso alla zona“G1”, sia per il lotto “B2” e il contiguo lotto “B1”. Risulta pure l’introduzione della fascia di rispetto autostradale di 30 metri anziché 10 metri. L’area sfruttabile dei terreni oggetto del preliminare di vendita tra Oosler e BSB si riduceva pertanto da 23.524 m² a 22.461 m². Corrispondentemente anche il valore degli immobili si riduceva a euro 3.866.000,00, giusta perizia di stima dd. 18 aprile 2018 redatta da un ingegnere, iscritto all’albo dei periti giudiziari, su incarico di Oosler;

- in data 21 ottobre 2017 Oosler presentava presso il Tribunale fallimentare di Bolzano istanza di concordato preventivo “in bianco” ex art.161, comma 6, legge fallimentare. Seguiva il deposito, nell’aprile 2018, della relativa proposta di concordato preventivo con piano di adempimento, omologato definitivamente con decreto dd. 26 novembre 2019;

- con decreto del 26 settembre 2018 il Tribunale fallimentare autorizzava Oosler alla stipula di una transazione con BSB, della quale è socia per una quota pari al 29,75%, che prevede l’abbandono del contenzioso tra Oosler e

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