Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2016-02-29, n. 201600579
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Testo completo
Numero 00579/2016 e data 29/02/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 28 gennaio 2016
NUMERO AFFARE 03906/2013
OGGETTO:
Ministero della giustizia.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con domanda di sospensiva, proposto dal -OMISSIS-contro il Ministero della giustizia, Dipartimento affari di giustizia, e nei confronti di-OMISSIS-per l’annullamento del giudizio di inidoneità -OMISSIS-
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. -OMISSIS-;
visti il proprio parere interlocutorio reso nell’adunanza del -OMISSIS-;
visto il proprio parere interlocutorio reso nell’adunanza del-OMISSIS-;
vista la memoria prodotta dal ricorrente-OMISSIS-;
viste le istanze istruttorie prodotte dal ricorrente il -OMISSIS-;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo La Rosa..
Premesso.
Il -OMISSIS-ha partecipato al -OMISSIS-, svolgendo le previste tre prove scritte il -OMISSIS-, poi corrette dalla commissione giudicatrice del concorso nella seduta del-OMISSIS-, con giudizio di non idoneità e conseguente esclusione del candidato dall’ammissione a sostenere le prove orali del concorso.
Contro detta valutazione di non idoneità e tutti gli atti conseguenti e connessi, ivi compresa la graduatoria finale di merito, si è gravato il ricorrente con l’odierno ricorso straordinario chiedendone l’annullamento previa sospensione e deducendo plurimi motivi di impugnativa e in particolare: violazione di legge in relazione al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa;violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere sotto i profili della violazione dei criteri di correzione delle prove scritte posti dalla commissione nel-OMISSIS-, dell’illogicità manifesta, della contraddittorietà, della disparità di trattamento in relazione alla irragionevolezza del verdetto, nonchè del difetto di motivazione;errata interpretazione di norme di legge. Il ricorrente contesta, nella sostanza, la valutazione espressa dalla commissione sull’elaborato attinente alla prova scritta avente ad oggetto l’atto inter vivos di diritto commerciale e su quello concernente l’atto mortis causa ;rileva in particolare l’illogicità e la contraddittorietà dell’operato della commissione sottolineando il fatto che la stessa, pur avendo deciso, dopo la correzione degli elaborati relativi alle prime due prove scritte, di procedere all’esame e valutazione del terzo elaborato, sia poi ritornata sui propri passi esplicitando un ultimo rilievo in ordine all’asserita insufficienza di alcuni punti delle parti teoriche del primo elaborato (atto inter vivos ) e del secondo (atto mortis causa );il ricorrente, inoltre, eccepisce il difetto assoluto di motivazione da cui sarebbe affetto il giudizio negativo della commissione, non avendo questa fornito alcuna spiegazione a sostegno della valutazione negativa delle prove in ordine ai profili concernenti l’azione revocatoria (prova di diritto civile) e la collazione per imputazione degli immobili ipotecati (prova relativa all’atto mortis causa ). Conclusivamente, il ricorrente chiede l’annullamento degli atti impugnati e la sospensione della loro esecuzione, atteso il grave e irreparabile danno conseguente all’esclusione dalla procedura concorsuale.
Il Ministero della giustizia, con la relazione difensiva del -OMISSIS-, richiamata in epigrafe, si era limitato a fare rinvio, dichiarando di condividerla, ad una memoria della commissione giudicatrice, depositata in data-OMISSIS-, la Sezione, sospesa ogni pronuncia sul ricorso, aveva invitato il Ministero della giustizia ad integrare detta relazione, formulando le proprie dettagliate deduzioni per ciascuna delle censure dedotte dal ricorrente: il Ministero ottemperava a detto incombente con la citata nota del -OMISSIS-.
Dal canto suo il ricorrente, a seguito dell’acquisizione della predetta relazione ministeriale, produceva una memoria di replica, datata -OMISSIS-, con la quale sostanzialmente ribadiva le doglianze esposte nel gravame. In ordine a tale memoria, il Ministero della giustizia, con successiva nota-OMISSIS-, dichiarava di non avere nuove osservazioni rispetto a quanto già dedotto.
Con parere interlocutorio, reso nell’adunanza del -OMISSIS-, la Sezione sollecitava l’Amministrazione all’invio di un’integrazione della relazione istruttoria nonché della documentazione attestante la data effettiva di notifica del gravame: l’Amministrazione faceva seguire la nota di adempimento -OMISSIS-.
Nel corso dell’istruttoria il ricorrente ha prodotto le istanze istruttorie del -OMISSIS-, richiamate in epigrafe.
Considerato.
1. La Sezione ritiene di dover preliminarmente sottolineare come l’istruttoria del ricorso in esame, come richiamato in premessa, sia stata caratterizzata da eccessive lungaggini temporali rispetto all’esigenza di pervenire ad un puntuale chiarimento dei molteplici profili concernenti il ricorso stesso. I tardivi riscontri ai due pareri interlocutori in premessa citati, con i quali la Sezione aveva disposto e sollecitato i prescritti incombenti istruttori, hanno determinato evidenti oggettive difficoltà ai fini di un tempestivo esame del ricorso, suscitando comprensibili rimostranze da parte dell’interessato. A compimento di detta fase - nella quale è intervenuto, con un’apprezzata fattiva collaborazione, il ricorrente stesso - verificata anche la tempestività della proposizione del ricorso da parte del-OMISSIS-, la Sezione ritiene, ora, che il quadro istruttorio si sia positivamente composto e dunque di poter rendere il proprio parere sul ricorso stesso.
2. Rileva, quindi, la Sezione come, dagli elementi forniti dal Ministero, con la citata nota di adempimento -OMISSIS-, sostanzialmente confermati dal ricorrente stesso con l’istanza istruttoria del -OMISSIS-, emerga che il ricorrente è stato nominato notaio, in virtù del superamento di concorso notarile successivo a quello in parola. Conseguentemente, ritiene la Sezione doversi considerare l’eventuale improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse, in capo al ricorrente, all’ulteriore coltivazione del gravame.
Osserva, al riguardo, la Sezione che costituisce pacifico principio giurisprudenziale quello secondo cui, nel processo amministrativo, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse può essere pronunciata a seguito dell’intervento di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi (anche soltanto strumentale o morale o comunque residua) utilità della pronuncia del giudice. Tale circostanza deve tuttavia essere accertata con il massimo rigore, per evitare che la declaratoria di improcedibilità si trasformi in una sostanziale elusione del dovere da parte del giudice di pronunciarsi sulla domanda (Cons. Stato, Sez. IV, 21 agosto 2003, n. 4699) e, pertanto, devono di volta in volta essere verificate le concrete conseguenze del nuovo atto sul rapporto preesistente, al fine di stabilire se, nonostante il suo sopravvenire, l’eventuale sentenza di accoglimento del gravame, a prescindere dal suo contenuto eliminatorio del provvedimento impugnato, possa comportare o meno ulteriori effetti conformativi, ripristinatori o anche solo propedeutici a future azioni rivolte al risarcimento del danno che potranno essere proposte anche in futuro (Cons. Stato, A.P., 26 febbraio 2003 n. 4;Sez. VI, 18 marzo 2008 n. 1137).
Orbene, nel caso che occupa, permane l’interesse morale del ricorrente, anche se nelle more è stato nominato notaio, ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato, perché il mancato apprezzamento della legittimità o meno dello stesso (essendo di ostacolo all’apprezzamento dell’ingiustizia del danno o dell’illiceità della condotta tenuta dall’Amministrazione) frustrerebbe comunque, a prescindere dall’eventuale richiesta di risarcimento danni - peraltro esclusa dal ricorrente che, nell’istanza istruttoria del -OMISSIS-, “tiene a precisare il suo totale disinteresse per qualsiasi pretesa risarcitoria, desiderando unicamente una rapida definizione del gravame da lui proposto” -, il suo interesse strumentale a dimostrare il danno alla sua immagine professionale fintantoché l’atto impugnato ha spiegato i suoi effetti.
3. Stante quanto preliminarmente considerato, la Sezione ritiene che sussistano sufficienti ragioni per decidere il ricorso nel merito.
Quanto agli specifici motivi di ricorso, essi appaiono complessivamente infondati in quanto impingono sulla discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, che ha ampiamente motivato le ragioni per le quali il candidato è stato ritenuto non idoneo, per le negative valutazioni degli elaborati scritti delle prove concorsuali, facendo precisa applicazione dei criteri di correzione all’uopo fissati. Di tal guisa, la Sezione ritiene che il ricorso debba essere respinto, atteso che le censure con esso dedotte non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
4. Passando all’esame specifico dei motivi: priva di pregio risulta la censura relativa alle modalità di correzione dei tre elaborati, che avrebbe visto la commissione, non avendo riscontrato nullità o gravi insufficienze nei primi due elaborati, procedere alla correzione del terzo elaborato, per poi “ritornare sui propri passi” ed esprimersi negativamente sugli elaborati già letti.
Al riguardo, va considerato come i criteri seguiti dalla commissione nella correzione degli elaborati scritti siano stati applicati secondo un percorso dettato dalla corretta interpretazione del d.lgs. n. 166 del 2006, che, all’art. 11, co. 7, prevede l’interruzione della correzione degli elaborati “nel caso in cui dalla lettura del primo e del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla Commissione, ai sensi dell’art. 10, co. 2”;al di fuori di detta fattispecie, l’ordinaria modalità di correzione prevede, ai sensi del richiamato art. 11, che “la commissione procede collegialmente alla lettura dei (tre) temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneità” (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 20 ottobre 2011, n. 5633;Sez. II, 21 novembre 2012, n. 3126/2011). Pertanto la commissione, non avendo individuato negli stessi nullità o gravi insufficienze, correttamente ha proseguito nella correzione degli elaborati rilevando in ogni caso mancanze e insufficienze che hanno condotto alla declaratoria di inidoneità, nell’ambito di una valutazione complessiva.
5. Il ricorrente sostiene l’erroneità del giudizio negativo della commissione in quanto le risposte fornite non sarebbero affette da insufficienze tali da non consentire l’attribuzione di un giudizio di inidoneità. Di tal guisa, il ricorrente richiede che si entri nella sfera del merito della valutazione discrezionale estrinsecatasi nel giudizio di non idoneità;ciò anche attraverso un raffronto comparativo degli elaborati di altri candidati per dedurne la disparità di trattamento.
In proposito, la Sezione rileva che, secondo consolidata giurisprudenza (cfr, fra molti, Cons. Stato: Sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2484/2011;Sez. II, 21 novembre 2012, n. 3126/2011), le decisioni delle commissioni esaminatrici, oltre a costituire atti aventi natura “provvedimentale” (quanto all’ammissione o meno alla fase successiva della procedura) rivestono anche natura di “giudizi” volti a valutare l’idoneità tecnico-culturale dei candidati al fine di detta ammissione (Cons. Stato, Sez. IV, 5 marzo 2008, n. 935).
Ed invero, in linea di principio, le valutazioni discrezionali dell’organo collegiale, al quale l’ordinamento vigente affida in via esclusiva la valutazione degli elaborati dei soggetti partecipanti a procedure concorsuali e/o idoneative, si risolvono in determinazioni, che, in quanto espressione di una competenza specifica ad esso ex lege attribuita, si sottraggono al sindacato del giudice della legittimità, il quale può intervenire solo in presenza di vizi macroscopici di illegittimità o di travisamento dei fatti ictu oculi rilevabile (cfr. Cons. Stato: Sez. IV, 30 maggio 2007, n. 2781/2011;Sez. II, 21 novembre 2012, n. 3126/2011), che è situazione certamente non ricorrente nel caso in esame.
In altre parole, il sindacato di legittimità sulle valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in sede di concorso è consentito solo qualora le valutazioni stesse risultino ictu oculi affette da eccesso di potere per illogicità o irrazionalità, ovvero per travisamento dei fatti, non potendosi giustapporre e/o sostituire al giudizio precedentemente espresso dalla commissione un differente giudizio da parte dell’organo giudicante, in quanto ciò non potrebbe che rappresentare una non consentita espressione di sindacato nel merito dell’attività amministrativa (Cons. Stato, Sez. II, 9 aprile 2014, n.03331/2011).
Ne deriva, in linea con il costante orientamento di questo Consiglio ( ex multis , Sez. IV, 17 gennaio 2006, n. 172) da cui non si hanno ragioni per discostarsi, che, a fronte di un giudizio articolato su una pluralità di argomentazioni, il sindacato di legittimità operato da questa Sezione non può spingersi a ponderare l’esattezza teorica di quanto valutato dalla commissione (Cons. Stato, Sez. II, 24 aprile 2013, n. 04481/2009), rilevando che il giudizio valutativo espresso non rivela, alla luce della documentazione acquisita agli atti, elementi evidenti di illogicità, irrazionalità e disparità di trattamento, tali da configurare violazione della normativa vigente ed eccesso di potere sotto i profili censurati.
6. In ragione delle considerazioni che precedono, non può essere condivisa la censura con cui il ricorrente lamenta l’erroneità della valutazione negativa compiuta dalla commissione in merito alle singole prove scritte.
6.a) Quanto alla prima prova, concernente l’atto inter vivos commerciale, la predetta valutazione risulta logica e non irragionevole nella parte in cui, come puntualmente riportato nel giudizio sintetico di cui al verbale di correzione versato in atti, ha rilevato che il ricorrente, nella stesura di detta prova, nell’apertura del verbale fa dichiarare al Presidente la regolarità della convocazione mediante avviso contenente le materie da trattare, ma senza indicare né gli importi oggetto della riduzione del capitale, né le ragioni della riduzione stessa, evidenziando un difetto di completezza dell’elaborato, che avrebbe dovuto invece rendere immediatamente palese la comprensione da parte del candidato della tematica in oggetto, anche in relazione alla possibilità del rinvio a richiesta di un socio e della possibilità di valutare la fattispecie ai sensi dell’art. 2636, comma 4, c.c., anziché dell’art. 2374 c.c.. Parimenti per aver omesso di far deliberare la modifica statutaria di riduzione del capitale e di prevedere mandato all’organo amministrativo per il deposito del nuovo statuto in caso di mancata opposizione del creditore;e, ancora, per aver attribuito al documento contabile della situazione patrimoniale un contenuto ad esso estraneo.
6.b) Analogamente, risulta priva di pregio la censura con cui il ricorrente ha lamentato l’erroneità del giudizio di inidoneità per la prova concernente l’atto mortis causa . Anche predetta valutazione, infatti, risulta logica e non irragionevole nella parte in cui - come emerge dal giudizio sintetico di cui al predetto verbale - la commissione ha rilevato che il candidato ha posto un termine di durata al legato in favore di Sempronia, con una scelta difforme seguita dal candidato rispetto all’intento del disponente emergente dalla traccia, “senza che ne abbia dato spiegazione” nella parte teorico-motivazionale dell’atto. Parimenti per la mancata trasfusione nell’atto di soluzioni legali che meglio consentano di raggiungere l’effetto pratico perseguito e, ancora, per quanto si riferisce al pagamento della quota di mutuo a cui era tenuto il testatore, con una scelta che non fa conseguire l’estinzione immediata del debito come espresso nella volontà del testatore.
6.c) Quanto alla valutazione negativa per la lacunosità delle parti teoriche, la commissione ha indicato le materie che ha ritenuto svolte in modo non adeguato, rispetto alle quali non può che condividersi l’osservazione della relazione ministeriale che “non appare giustificata la doglianza di difetto di motivazione, posto che non é motivabile un’omissione se non col rilievo in sé dell’omissione stessa;d’altra parte basta considerare che il tema della collazione per imputazione degli immobili ipotecati é stato trattato prevalentemente ‘per differenza’ intrattenendosi il candidato sulla collazione degli immobili non ipotecati, mentre (con riguardo all’elaborato inter vivos civile) la trattazione concernente l’azione revocatoria si é risolta in una semplice e stringata parafrasi normativa”.
7. La Sezione ritiene di non potere condividere neppure la censura relativa all’eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento tra concorrenti da parte della commissione giudicatrice.
Rileva, infatti, la Sezione che, in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr.: Sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 805;Sez. II, 9 aprile 2014, n.03331/2011), “il vizio di disparità di trattamento in ambito concorsuale postula l’identità (o quanto meno la totale assimilabilità) delle situazioni di base poste a raffronto”. In tal senso, si deve considerare come la valutazione di una prova debba essere effettuata avuto riguardo alla prova stessa nel suo complesso, con tutte le sue carenze e le sue ridondanze, onde non può aversi riguardo ai singoli punti evidenziati nella motivazione dell’esclusione, facendo leva sul fatto che analoghe carenze presenti sugli elaborati di altri candidati, sono state considerate dalla commissione tali da non comportare l’inidoneità complessiva del candidato.
Né il profilo della disparità di trattamento può essere ricostruito con un confronto puntuale dei singoli elaborati, poiché, in tale maniera, la Sezione finirebbe con il sostituirsi alla commissione esaminatrice, in una valutazione che rimane di merito, dal momento che, nella specie, sono insussistenti quei rilevanti profili idonei a definire l’illegittimità della valutazione e risultando il giudizio di idoneità espressione di una valutazione non comparativa, ma di merito assoluto (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 24 aprile 2013, n. 04481/2009).
A quanto precede va, peraltro, aggiunto che, nel caso di specie, una presunta disparità di trattamento nei confronti di un altro candidato, con riferimento agli errori dal medesimo commessi nel corso dello svolgimento dell’elaborato, non potrebbe in ogni caso arrecare alcun vantaggio al ricorrente, in quanto detto vizio non potrebbe comportare l’illegittimità del giudizio di inidoneità del ricorrente, espresso dalla commissione giudicatrice, ma costituirebbe esclusivamente un vizio di legittimità del giudizio di idoneità reso dalla commissione medesima nei confronti del predetto candidato (Cons. Stato, Sez. II, 9 aprile 2014, n. 03331/2011).
8. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto, con assorbimento dell’istanza sospensiva.