Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-09-13, n. 201805362

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-09-13, n. 201805362
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201805362
Data del deposito : 13 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/09/2018

N. 05362/2018REG.PROV.COLL.

N. 07090/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7090 del 2009, proposto dalla società Salvatore Criscuolo &
C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A D L, con domicilio eletto presso lo studio Santina Murano in Roma, via del Pelagio I, 10

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R P, con domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29

nei confronti

Pietra di Luna Hotel S.r.l., non costituita in giudizio;

per la riforma della sentenza del T.A.R. della Campania, Sezione staccata di Salerno – Sezione I, n. 4213/2008


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 luglio 2018 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Di Lieto e l’avvocato Consoli in dichiarata delega dell’avvocato Panariello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Campania – Sezione staccata di Salerno e recante il n. 1798/2006 l’odierna appellante Salvatore Criscuolo &
c. s.a.s., rappresentava di gestire un albergo in Conca dei Marini (SA) e di aver presentato domanda di ammissione ai benefìci di cui al P.O.R. Campania 2000-2006, Misura 4.5, Azione A per le piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo.

Con il ricorso in questione, in particolare, l’odierna appellante chiedeva l’annullamento

- del decreto dirigenziale in data 21 giugno 2006 della Regione Campania per la parte in cui disponeva l’esclusione della ricorrente dalle procedure per il conseguimento dei richiamati benefìci;

- degli atti della Commissione di riesame trasmessi con nota in data 16 giugno 2006, acquisita agli atti del Settore in pari data;

- della nota in data 31 agosto 2006 con cui il competente dirigente regionale comunicava alla ricorrente i motivi dell’esclusione.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso dichiarandolo infondato.

La sentenza in questione è stata impugnata in appello dalla Salvatore Criscuolo s.a.s. la quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi

1. Vizio in giudicando – Violazione dell’articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, dell’articolo 1 della l. 241 del 1990 e violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 8 del Bando approvato con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 85 del 21 marzo 2005.

Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e di motivazione – Travisamento dei fatti – Carenza di istruttoria ed illogicità – Sviamento.

2. Vizio in giudicando – Violazione e falsa applicazione del bando approvato con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 85 del 21 marzo 2005.

Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e di motivazione – Travisamento dei fatti – Carenza istruttoria ed illogicità – Sviamento.

Violazione e falsa applicazione della normativa sulla semplificazione amministrativa (artt. 21, 38 e segg. del d.P.R. 445 del 2000 e ss.mm.ii.) e dell’articolo 6 della l. 241 del 1990, come successivamente modificato e integrato.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania la quale ha concluso nel senso dell’infondatezza dell’appello.

Alla pubblica udienza del 26 luglio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso proposto da una società attiva nel settore alberghiero (la quale aveva chiesto di essere ammessa ai benefìci economici di cui al POR Campania per le PMI operanti nel settore turistico (2000-2006)ed era stata esclusa dal beneficio: i ) per non aver allegato alla domanda di beneficio la perizia di stima dell’immobile; ii ) per non aver allegato alla domanda la concessione in sanatoria ottenuta per l’immobile) avverso la sentenza del T.A.R. della Campania con cui è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento regionale con cui la stessa è stata esclusa dal beneficio.

2. L’esclusione della società appellante dai benefìci di cui al P.O.R. 2000-2006 – Misura 4.5 – Azione A è stata disposta per avere l’amministrazione rilevato due violazioni della lex specialis , ciascuna delle quali di per sé idonea a precluderne la percezione.

In primo luogo l’amministrazione ha contestato all’appellante di non avere allegato alla domanda di partecipazione la perizia giurata di stima del valore del terreno e dell’immobile da parte di un tecnico abilitato attestante lo stato dell’area e della struttura esistente (la perizia in questione era richiesta dall’articolo 8, comma 2, punto V, lettera b) del Bando).

In secondo luogo l’amministrazione ha contestato all’appellante di avere allegato in atti una perizia (peraltro, non giurata presso il Comune) con cui si attestava che l’immobile era stato autorizzato con concessione in sanatoria n. 1/97, non allegata alla domanda (il documento in questione era richiesto dall’articolo 8, comma 2, punto V, lettera i) del Bando).

3. Il primo Giudice ha dichiarato infondato il motivo di ricorso proposto in relazione al primo profilo di diniego e ha richiamato l’orientamento secondo cui, a fronte di un atto di segno negativo fondato su più ragioni ostative (ciascuna delle quali ex se idonea a supportare la determinazione negativa) è sufficiente che una sola di esse resista alle censure articolate in sede giudiziale perché il ricorso nel suo complesso sia respinto.

4. Le statuizioni rese dal primo Giudice devono essere confermate.

Si osserva in primo luogo al riguardo che le previsioni della legge di gara non sono state impugnate dall’odierna appellante (la quale ha lamentato che, nel darvi applicazione, la Regione Campania le avrebbe erroneamente interpretate e applicate).

Il Collegio osserva tuttavia che le previsioni del Bando della procedura impedissero in concreto all’appellante di percepire il beneficio di cui in narrativa e che (in disparte ogni valutazione di merito circa il carattere estremamente rigoroso e afflittivo di tali previsioni) le stesse siano state correttamente intese nella loro portata preclusiva sia dalla Regione Campania che dal Tribunale amministrativo.

Si osserva in secondo luogo che, secondo risultanze pacifiche, l’appellante non ha allegato alla propria istanza la perizia giurata del valore del terreno e dell’immobile (che era invece richiesta dall’articolo 8, comma 2, punto V, lettera b) del Bando).

L’appellante (reiterando un argomento già profuso nel giudizio di primo grado) osserva che la perizia in questione sarebbe stata necessaria soltanto in caso di acquisto ex novo di un immobile e del relativo suolo, mentre essa non sarebbe stata necessaria nella diversa ipotesi – che qui ricorre – in cui l’immobile cui si riferiva l’istanza di beneficio fosse già di proprietà della richiedente (in tal senso deporrebbe l’articolo 7, comma 2, lettera d) del Bando).

Il motivo non può trovare accoglimento in quanto – come condivisibilmente rilevato dal primo Giudice – l’articolo 8, comma 5, lettera b) del Bando (secondo cui le imprese avrebbero dovuto in ogni caso allegare alla domanda di accesso al beneficio la “ perizia giurata di stima del valore del terreno e/o dell’immobile da parte di un tecnico abilitato e attestante lo stato dell’area e/o della struttura esistente (…) ”) non limitava l’obbligo di allegazione in questione alle sole ipotesi di immobile di nuovo acquisto, ma estendeva tale obbligo a qualunque ipotesi di domanda di beneficio.

Né trova conferma in atti la tesi dell’appellante secondo cui la limitazione dell’obbligo alle sole ipotesi di immobili di nuova acquisizione si desumesse dalla lettura combinata degli articoli 7 e 8 del Bando.

Si osserva in contrario che l’obbligo di allegazione documentale di cui all’articolo 7 (effettivamente riferito all’ipotesi di acquisto di un immobile esistente) non si sostituiva ma si aggiungeva all’ulteriore – e più generale - ipotesi contemplata dal successivo articolo 8 il quale (nel disciplinare le “modalità di presentazione delle domande”) generalizzava l’obbligo di allegazione della perizia giurata a tutte le domande di partecipazione, senza limitare detto obbligo ai soli casi di cui al precedente articolo 7.

La lettura proposta dall’appellante si traduce dunque in una sorta di interpretazione abrogatrice della previsione di cui all’articolo 8 del Bando (previsione che, come si è detto, l’appellante non ha puntualmente impugnato).

E che la legge di gara imponesse la produzione della perizia di stima anche nel caso – che qui ricorre - di beneficio riferito ad immobile già posseduto, viene confermato dalla richiamata previsione dell’articolo 8, che espressamente riferiva detto obbligo (anche) all’ipotesi di struttura “ esistente ” (si tratta di precisazione che invero non avrebbe avuto ragion d’essere se la corretta interpretazione delle legge di gara fosse davvero stata nel senso di limitare l’obbligo di allegazione documentale al solo caso di domanda di benefizio riferita ad immobile di nuova acquisizione).

Né può essere condivisa la tesi dell’appellante secondo cui l’interpretazione proposta risulterebbe compatibile con una lettura “di tipo razionale” della più volte richiamata previsione dell’articolo 8 (interpretazione che risulterebbe dunque vincolata ai sensi dell’articolo 12 delle preleggi).

Al riguardo ci si limita ad osservare che, in base al generale canone di cui al medesimo articolo 12 delle preleggi, laddove l’interpretazione letterale di una disposizione offra – come nel caso in esame – risposte di carattere non equivoco, non è consentito all’interprete il ricorso a criteri ermeneutici ulteriori e diversi quale quello sistematico, quello teleologico o quello di carattere “razionale” suggerito dall’appellante.

Si osserva infine che nessuna specifica valenza può essere riconosciuta alla nota regionale in data 12 luglio 2007 con la quale l’Area Sviluppo attività settore terziario della Regione Campania anticipava – con statuizione di carattere meramente endoprocedimentale e mai tradottasi nell’adozione di un conseguente atto finale – che gli Uffici regionali erano in procinto di inserire – peraltro con riserva – il progetto dell’appellante fra quelli ammissibili ai benefìci per cui è causa.

5. Per le ragioni appena esposte deve essere puntualmente confermata la statuizione del primo Giudice secondo cui i provvedimenti impugnati in primo grado resistono alle censure articolate in giudizio quanto meno in relazione alla mancata allegazione della – necessaria – perizia giurata.

E’ stato correttamente richiamato al riguardo il consolidato – e qui condiviso – orientamento secondo cui a fronte di un atto amministrativo di segno negativo il quale fondi la decisione su una pluralità di ragioni ostative, ciascuna delle quali risulterebbe di per sé idonea supportarla, l’impugnativa svolta in sede giurisdizionale avverso tale decisione non può trovare accoglimento se anche uno solo dei motivi di doglianza resista alle censure mosse (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, V, 12 settembre 2017, n. 4297; id ., V, 12 giugno 2017, n. 2801; id ., VI, 29 gennaio 2016, n. 359).

6. Per le ragioni esposte il ricorso in appello deve essere respinto.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti

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