Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2015-01-16, n. 201500083

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2015-01-16, n. 201500083
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500083
Data del deposito : 16 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02794/2013 AFFARE

Numero 00083/2015 e data 16/01/2015

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 10 dicembre 2014




NUMERO AFFARE

02794/2013

OGGETTO:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla professoressa M A T, nei confronti della professoressa C D F, per l’annullamento del d.m. n. 42 dell’8 aprile 2009, nella parte in cui, all’art. 3, comma 2, prescrive che “… non è possibile, invece, spostare i 24 punti, già attribuiti, da una graduatoria ad altra …” nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto.

LA SEZIONE

Viste le relazioni generali in data 23 novembre 2009 e in data 28 settembre 2011, prot. n. 7856, aventi ad oggetto “ Ricorso straordinario avverso il D.M. 42/2009 ”, con le quali il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha riferito sul contenzioso in atto avverso il citato decreto;

Visti i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente con atto notificato in data 11 novembre 2009;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere C B.


Premesso.

La ricorrente, nella sua qualità di docente in possesso di più abilitazioni per diverse classi di concorso, lamenta l'illegittimità del d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009, con cui sono stati fissati i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (immissioni in ruolo per il conferimento di supplenze), nella parte in cui, all'art. 3, comma 2, afferma che “… non è possibile, invece, spostare i 24 punti, già attribuiti, da una graduatoria ad altra …”.

L’istante evidenzia, in particolare, che, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 è maturato il suo interesse a spostare il punteggio di 24 punti, già dichiarato e valutato in una classe di concorso, in altra classe di concorso in cui è ugualmente abilitata e per la quale ritiene di poter essere collocata in posizione più vantaggiosa e che, a causa della disposizione impugnata, non è stato possibile effettuare lo spostamento del punteggio, rendendo di fatto irreversibile la scelta della classe di concorso compiuta in occasione dei precedenti aggiornamenti delle graduatorie provinciali.

A sostegno del gravame, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del decreto n. 42 del 2009 per violazione della sentenza n. 10728/2008 del T.a.r. del Lazio;
per nullità ex art. 21 septies , comma 1 della legge n. 241 del 1990;
per violazione e falsa applicazione della tabella di valutazione dei titoli allegata alla legge n. 143 del 2004, nonché per violazione e falsa applicazione del d.m. n. 42 del 2009 e della tabella di valutazione dei titoli ad esso allegata.

Con motivi aggiunti, la ricorrente ha, altresì, impugnato la graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato e indeterminato per gli aa.ss. 2009/11, nella parte in cui non ha riconosciuto alla medesima lo spostamento del punteggio di 24 punti SSIS, sostenendone l’illegittimità in via derivata.

Considerato.

Preliminarmente, la Sezione deve rilevare che la materia oggetto della controversia de qua è stata già esaminata dalla Sezione stessa in precedenti pareri concernenti ricorsi di contenuto sostanzialmente identico rispetto a quello in esame ( ex multis : Cons. di Stato, Sez. II, parere n. 2780/2013, reso nell’adunanza del 23 luglio 2014).

In merito la Sezione ha rilevato che “ come insegna la giurisprudenza di appello venutasi a consolidare (cfr. Cons. Stato, IV, nn. 7426/10 e 2119/11), la possibilità di trasferire il bonus di punteggio in questione, in precedenza utilizzato per la collocazione nella graduatoria relativa ad altra classe, è ora definitivamente preclusa a seguito della trasformazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento, disposta dall'art. 1, commi 605 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ”;
che “ le disposizioni richiamate, in pratica, modificando la natura giuridica delle graduatorie, da permanenti a esaurimento, avrebbero cristallizzato le posizioni di coloro che vi erano stati inseriti secondo la precedente regolamentazione ”;
e che “ è palese, dunque, che il divieto di trasferire il punteggio nasce dalla stessa trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, con conseguente cristallizzazione delle diverse posizioni in vista del definitivo superamento del sistema ”.

La Sezione ha infine rilevato che: “ il passaggio da una classe di concorso all'altra comporta …l'applicazione ad un insegnamento, quanto meno, in parte diverso da quello che si è impartito in precedenza e che i docenti già inquadrati in quella classe impartiscono da un tempo maggiore, anche se, eventualmente, con minori titoli culturali ”;
e che “ il quadro normativo tende, dunque, ad individuare modalità organizzative che consentano di salvaguardare gli interessi dei candidati a non subire danni dalla trasformazione delle graduatorie a fronte della necessità di evitare profondi stravolgimenti di queste ultime, tali da ostacolare gravemente l'operazione di ristrutturazione avviata ”.

In base alla succitate considerazioni, la Sezione ha statuito che la normativa di cui si discute “ esclude soltanto la possibilità di sovvertire le graduatorie di merito, all'evidente scopo di non pregiudicare la riforma con uno sconvolgimento eccessivo di posizione ” e che, per tale motivo, “ non appare, quindi, irragionevole la scelta del legislatore che ha cristallizzato le scelte di collocazione professionale dei docenti prendendone atto al fine della individuazione del posto spettante nella graduatoria ad esaurimento ”.

Per quanto sin qui esposto, in relazione alla rilevata legittimità della previsione di cui all’art. 3, comma 2 del d.m. n. 42 del 2009, la Sezione, non ravvisando ragioni per discostarsi dalle decisioni precedentemente assunte su situazioni sostanzialmente identiche a quella di cui si converte, non può che ritenere infondato il ricorso de quo e i relativi motivi aggiunti, che vanno, conseguentemente, respinti, con assorbimento dell’istanza di sospensiva.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi