Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-07-13, n. 202004485

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-07-13, n. 202004485
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202004485
Data del deposito : 13 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2020

N. 04485/2020REG.PROV.COLL.

N. 00133/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 133 del 2020, proposto da
A S S, G B, F D L, D S, B S, F P V, A G, A S, P A N, F D L, rappresentati e difesi dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Leone in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Ministero dell'Interno, Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Livio Cifarelli, Ettore Rubino, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 6684/2019, resa tra le parti, concernente il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2020 il Cons. G V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Gli appellanti, in epigrafe indicati, hanno partecipato alle prove preselettive del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 ottobre 2016, n. 676.

Le prove preselettive si sono tenute presso la Fiera di Roma tra i giorni 29 maggio 2017 e 12 giugno 2017.

Sono stati ammessi alla successiva prova d’esame, ai sensi del citato art. 6, solo i candidati qualificatisi entro i primi 5.000 posti della graduatoria della prova preselettiva, e tutti coloro i quali hanno ottenuto un punteggio pari al candidato collocatosi al 5.000° posto.

Gli appellanti non sono stati ammessi alle prove d’esame, non essendo rientrati nelle soglie di ammissione previste dall’art. 6 del bando di concorso, sicchè essi hanno impugnato dinanzi al

TAR

Lazio, il provvedimento di non ammissione, nonché il bando che disciplina la procedura.

I medesimi ritengono che il bando abbia arbitrariamente introdotto un irragionevole criterio preselettivo fondato su un dato meramente numerico, tale da realizzare, non già una “scrematura” (scopo precipuo della fase preselettiva), ma una vera e propria selezione dei candidati, in violazione del principio di derivazione comunitaria del “ favor partecipationis ”.

Con la sentenza n. 6684 del 28 maggio 2019, qui gravata, il

TAR

Lazio, Sezione I bis, ha dichiarato il ricorso improcedibile, stante la mancata impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento, costituito dal provvedimento di approvazione della graduatoria finale.

Gli appellanti deducono innanzi a questa Sezione che: il decreto dipartimentale del 14 novembre 2018 non avrebbe affatto approvato la graduatoria finale del concorso, poichè, dopo la sua emanazione sarebbero stati emessi altri decreti di approvazione della graduatoria, e anzi, dopo tutte le modifiche e rettifiche apportate, non esisterebbe ancora una graduatoria definitiva di conclusione del procedimento concorsuale. Se la tesi del TAR dovesse essere fondata – chiosano gli appellanti – gli stessi avrebbero dovuto proporre ben otto impugnative, con ricorsi autonomi o motivi aggiunti, individuando, volta per volta diversi controinteressati. Insistono, pertanto, per la decisione del gravame nel merito, previa riforma della declaratoria di improcedibilità pronunciata in prime cure.

Nel giudizio si è costituito il Ministero dell’Interno e ha chiesto la reiezione del gravame.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 18 giugno 2020.

Ritiene il Collegio che la sentenza di prime cure debba essere riformata in rito. In proposito è sufficiente richiamare i precedenti specifici della Sezione, relativi proprio all’impugnazione degli atti di non ammissione del concorso de quo (Cons. Stato, Sez III, 24 marzo 2020, n. 2066 e 2068). Ivi si è chiarito che “ E’ pur vero che l’avviso è stato pubblicato sulla GU -

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