Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-01-29, n. 201500412

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-01-29, n. 201500412
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500412
Data del deposito : 29 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02511/2014 REG.RIC.

N. 00412/2015REG.PROV.COLL.

N. 02511/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2511 del 2014, proposto dall’Universita' Cattolica del Sacro Cuore, rappresentata e difesa dagli avvocati M A B e D V, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, Lungotevere Marzio N. 3;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. R C, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;

per la riforma della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE IV, n. 00252/2014, resa tra le parti, concernente esclusione dall’esame finale del corso di dottorato di ricerca in diritto commerciale interno e internazionale;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 il Cons. Gabriella De Michele e udito per la parte appellante l’avvocato Bazzani;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. IV, n. 252/14 del 23 gennaio 2014, notificata il 24 gennaio 2014, è stato accolto in parte il ricorso (con motivi aggiunti di gravame), presentato dall’avv. -OMISSIS-, avverso il decreto rettorale n. 9362 in data 11 ottobre 2011, di esclusione dello stesso dal corso di dottorato di ricerca in diritto commerciale interno e internazionale, nonché avverso il verbale del collegio dei docenti in data 1 ottobre 2011 e per l’accertamento del silenzio-assenso, “ oltre che del comunque avvenuto rilascio del titolo di dottore di ricerca ”, sia “ ex acta ” che “ ex lege ”, con condanna dell’Università all’adozione di “ tutte le misure ritenute idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio, ex art. 34, comma 1, lettera c) c.p.a .”.

Nella citata sentenza si estrometteva dal giudizio – in quanto privo di legittimazione passiva – il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, essendo l’Università Cattolica del Sacro Cuore una struttura di natura privata. Quanto alle ragioni dell’esclusione, si riteneva che la motivazione espressa nel provvedimento finale (giudizio negativo sul terzo anno di corso, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato” della citata Università, approvato con decreto rettorale n. 6164 in data 8 luglio 2009) non coincidesse con quella emergente dagli atti e, in particolare, dal verbale in data 1 ottobre 2011, in cui si esplicitava la decisione di non ammettere il dott. -OMISSIS- all’esame finale per il conseguimento del titolo, in quanto la tesi di dottorato del medesimo sarebbe risultata “ non originale in molte sue parti ”. Tale valutazione, tuttavia, avrebbe dovuto essere rimessa alla Commissione esaminatrice e non al Collegio dei docenti, ai sensi dell’art. 7, comma 11 del ricordato regolamento. Detta Commissione, pertanto, non avrebbe potuto sospendere l’esame di dottorato, per assenza della relazione del Collegio dei docenti. Era però respinta la tesi difensiva, secondo cui il conseguimento del titolo di dottore di ricerca avrebbe dovuto ritenersi oggetto di silenzio-assenso, per infruttuoso decorso del termine procedimentale previsto. L’istituto del silenzio assenso, infatti, non sarebbe applicabile nelle procedure selettive e nei casi in cui risulti, comunque, indispensabile accertare il possesso di determinati requisiti o qualità. Veniva ulteriormente specificato, quindi, come l’effetto conformativo della medesima sentenza comportasse obbligo per l’Ateneo di portare a termine la procedura in questione, “ permettendo all’interessato di sostenere serenamente la discussione d’esame davanti ad una commissione ”, incaricata di valutare i risultati scientifici dell’esaminando.

Avverso la predetta sentenza è stato proposto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore l’atto di appello in esame (n. 2511/14, notificato in data 20 marzo 2014);
in tale atto si specificava come, per effetto di una misura cautelare emessa dal TAR, lo stesso avv. -OMISSIS- fosse poi stato ammesso all’esame finale, in data 13 luglio 2012, sulla base di una relazione del Collegio dei docenti, in cui si valutava la sola attività di ricerca svolta dal candidato, senza riferimento alla formazione dell’elaborato conclusivo. La Commissione, tuttavia, sospendeva il procedimento e rimetteva gli atti all’ufficio competente, ritenendo necessaria anche la valutazione di tale fase conclusiva, espressa dal medesimo Collegio dei docenti. Tale decisione non era contestata dall’interessato, ma l’Amministrazione decideva comunque di affidare l’esame finale ad una diversa Commissione, che per due volte convocava senza esito il candidato interessato, in quanto assente per malattia., nel dicembre 2012 e a luglio 2013. In tale situazione interveniva, il 15 luglio 2013, la notifica dei motivi aggiunti di gravame, con cui l’avv. -OMISSIS- eccepiva l’intervenuto silenzio assenso, per il rilascio del titolo di cui trattasi (eccezione, come già ricordato, respinta nella sentenza appellata).

La medesima Università contestava inoltre detta sentenza sotto una triplice prospettiva di difetto di motivazione: in primo luogo, in quanto il giudizio negativo – espresso dal Collegio dei docenti – avrebbe riguardato l’attività svolta nell’ultimo anno di frequenza del corso di dottorato di ricerca e le modalità di redazione della tesi, su cui il tutor e lo stesso Collegio avrebbero dovuto esercitare la propria supervisione, quale “ ultimo passaggio dell’attività di ricerca del dottorando ”: tale ultima fase dell’attività di ricerca – in cui era emerso un metodo scientificamente scorretto – avrebbe ampiamente giustificato il giudizio negativo espresso;
in secondo luogo, non sarebbe stato possibile ritenere che – nell’accordare un anno di proroga per la consegna della tesi – il medesimo Collegio dei docenti avesse emesso, implicitamente, un giudizio positivo sul triennio precedente, dovendo ritenersi tale giudizio, viceversa, riservato fino alla scadenza del termine di proroga accordato, con persistente supervisione del tutor, ai fini della valutazione finale richiesta, prima della discussione della tesi;
oggetto di detta valutazione, infine, non sarebbe stata propriamente la tesi, ma l’attività di ricerca prodromica alla relativa stesura;
non avrebbe potuto essere accolta, peraltro, la domanda che, nei motivi aggiunti, si riferiva all’art. 34, comma 1, lettera e) c.p.a, dato che i motivi aggiunti – contenenti una domanda del tutto diversa, da quella prospettata nel ricorso principale – risultavano respinti e non accolti.

Si è costituito nel presente giudizio l’avv. -OMISSIS-, prospettando le ragioni difensive, di seguito sommariamente sintetizzate:

In via preliminare : dichiarazione di non rinunciare ad alcuno dei motivi di gravame promossi in primo grado, da ritenere “ interamente richiamati e confermati, ivi compresi i motivi di nullità….accolti quali validi motivi di annullabilità ”;
inammissibilità delle argomentazioni difensive di controparte, argomentate in violazione dell’art. 104 c.p.a., in quanto non rappresentate in primo grado;

1) nullità della prima notifica (non seguita da costituzione in giudizio) per violazione della legge n. 53 del 21 gennaio 1994, per omessa completa indicazione del mittente, nullità della vidimazione postale, esecuzione da soggetto non abilitato, indirizzo errato, indeterminato, illeggibile, distaccato, annullato, difformità delle buste, inattendibilità del contenuto dei plichi inviati per difformità in registrazione cronologica;
irricevibilità dell’appello per irregolarità della prima notifica e tardività della seconda, in base all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2524/14 (che sarebbe stata emessa “ in piena violazione delle norme sul processo amministrativo ”, non meno della successiva ordinanza di correzione di errore materiale, per omesso avviso al destinatario della notifica da reiterare e vizi formali, con riferimento all’art. 93 c.p.a);

2) nullità della prima notifica effettuata presso il TAR della Lombardia, per inidoneità del luogo di impugnazione, rispetto al domicilio eletto dall’interessato nell’atto di notifica della sentenza;

3) volontà di non notificare da parte dell’Università, improcedibilità e inammissibilità;

4) tardività della seconda notifica, non potendo ricadere sull’appellato le conseguenze della scelta, effettuata dal difensore della parte avversa di avvalersi del servizio postale;

5) inammissibilità della seconda notificazione per incompetenza del giudice adito, che avrebbe rimesso in termini una parte ormai decaduta, inidoneità delle forme, inapplicabilità del rimedio richiesto dalla parte;

6) nullità del ricorso per nullità della procura;

7) improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere sull’esclusione dal dottorato, sia perché tale dottorato dovrebbe ritenersi conseguito, “ data la mancanza di elementi di valutazione negativi e l’eccellenza del…curriculum accademico dell’interessato ”, sia perché l’esame sarebbe ancora in corso, tenuto conto dell’omessa impugnazione – da parte dell’Università – del verbale di sospensione dell’esame di dottorato da parte della prima Commissione d’Esame;

8) improcedibilità del ricorso per insussistenza di un interesse legittimo ad impedire la prosecuzione dell’esame di cui trattasi;

9) mancanza di certezze sulla firma, apposta dal Rettore, sia sull’effettiva provenienza della stessa sia sul luogo della sottoscrizione;

10) impossibilità di procedere ad esclusioni, dopo il completamento dei tre anni di corso, non potendosi considerare l’anno di proroga come un anno di frequenza, tenuto conto anche dell’effettuazione, in detto anno, di un periodo di studio all’estero, presso l’Università di Heidelberg.

Entrambe le parti, successivamente, depositavano ulteriori memorie e su tale base, nell’udienza in data odierna, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne, sul piano sostanziale, le corrette modalità di svolgimento e conclusione di un corso di dottorato di ricerca, al termine del quale era intervenuto il decreto rettorale di esclusione, contestato ed annullato in primo grado di giudizio, in accoglimento della tesi, secondo cui l’omessa acquisizione del titolo di dottore di ricerca avrebbe richiesto, comunque, il giudizio finale della Commissione esaminatrice.

In rapporto alle contestazioni, al riguardo formulate in grado di appello, intervenivano tuttavia numerose eccezioni della parte resistente, eccezioni che il medesimo Collegio è chiamato a valutare in via preliminare.

A tale riguardo non appaiono condivisibili, in primo luogo, le argomentazioni riferite a generico richiamo di tutti i motivi di gravame proposti in primo grado, nonché a violazione dell’art. 104 del d.lgs. n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo – c.p.a.), in quanto l’Università appellante non avrebbe potuto ampliare in appello l’oggetto del giudizio.

E’ oggetto di giurisprudenza consolidata infatti – oltre ad essere attualmente ribadito dall’art. 101 c.p.a. – il principio di specificità dei motivi di gravame, che, nel grado di appello, impongono di rendere chiaramente individuabili i capi della sentenza resi oggetto di gravame, sulla base delle censure di legittimità, già dedotte in primo grado, che si intenda sottoporre a nuovo riscontro giurisdizionale, con inammissibilità di un generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni delle difese articolate in primo grado (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. III, 31 maggio 2012, n. 3277;
Cons. St., sez. V, 9 ottobre 2013, n. 4969, 27 dicembre 2013, n. 6256, 28 aprile 2014, n. 2195 e 28 luglio 2014, n. 3997).

Non sono soggette a tale principio, tuttavia, le argomentazioni difensive finalizzate a confutare la motivazione della sentenza appellata, anche se non perfettamente coincidenti con le censure e le controdeduzioni prospettate in primo grado, poiché le mere difese sono esaminabili anche per la prima volta in appello, tenuto anche conto del principio “ quae temporalia ad agendum, perpetua (sunt) ad excipiendum ” (cfr. in tal senso Cons. St. sez. V, 26 giugno 2012, n. 3731 e 22 maggio 2013, n. 2781;
Cons. St., sez. III, 4 settembre 2013, n. 4431;
Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisdiz., 22 luglio 2012, n. 721).

Per le ragioni sopra indicate, pertanto, è inammissibile il richiamo, effettuato dall’appellato, ai motivi di gravame proposti in primo grado, che si affermano in modo generico “ interamente richiamati e confermati, ivi compresi i motivi di nullità che sono stati accolti quali validi motivi di annullabilità…e ivi compresi gli ulteriori addotti motivi aggiunti ”;
infondata, inoltre, risulta l’opposizione del medesimo alle “ nuove eccezioni argomentative ”, che si affermano introdotte dall’appellante “ in violazione dell’art. 104 c.p.a .”, in quanto la norma da ultimo richiamata inibisce la proposizione di nuove domande e di nuovi mezzi di prova, ma non anche di nuove argomentazioni difensive, introdotte per contestare le motivazioni della sentenza gravata, nei termini già sopra esposti.

Ancora in via preliminare, debbono essere esaminate numerose ulteriori eccezioni (sintetizzate, nella parte in fatto della presente decisione, con i numeri da 1 a 6, con riferimento all’atto di costituzione in giudizio dell’avv. -OMISSIS-).

Attraverso tali eccezioni, quest’ultimo postula, in primo luogo, la non valida instaurazione del giudizio di appello per vizio di notifica, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza appellata, dal medesimo notificata all’Amministrazione il 24 gennaio 2014, con elezione di domicilio “ presso il proprio studio legale, sito in Milano, via -OMISSIS-,1 ”.

Per quanto risulta dagli atti, effettivamente, in data 20 marzo 2014 l’Università Cattolica del Sacro Cuore notificava l’atto di appello di cui trattasi, a mezzo del servizio postale, sia presso il domicilio eletto dell’appellato (via -OMISSIS-, 1, Milano), sia presso il domicilio risultante dalla sentenza appellata (Segreteria del TAR Lombardia, via F. Corridoni, 39, Milano).

Su tale base, il 26 marzo 2014 l’atto in questione veniva depositato presso il Consiglio di Stato, con richiesta di sospensione in via cautelare della pronuncia di primo grado. Prima della discussione – avvenuta il 13 maggio 2014 – della predetta istanza in Camera di Consiglio, tuttavia, intervenivano: in data 15 aprile 2014, rifiuto dell’appellato di ritirare l’atto depositato presso il TAR Lombardia (come attestato dal Presidente della IV sezione del medesimo TAR, con decreto n. 552 del 18 aprile 2014) e, in data 25 marzo 2014 (con attestazione pervenuta al mittente il successivo giorno 9 aprile) restituzione dell’atto indirizzato a via -OMISSIS-, 1, Milano, per affermata l’irreperibilità del destinatario, in quanto “trasferito ”. Tale situazione, rappresentata con nota del 9 maggio 2014, era ritenuta dal Collegio – investito in grado di appello dell’istanza cautelare – riconducibile ad “ errore del servizio postale” , con particolare riguardo al domicilio eletto e confermato dall’interessato;
veniva quindi emessa l’ordinanza n. 2524 del 19 maggio 2014 (ovviamente non comunicata al soggetto, che non era ancora parte in giudizio), con assegnazione di un nuovo termine per rinnovare la notifica, a mezzo di ufficiale giudiziario. Detta notifica veniva, quindi, nuovamente effettuata per due volte – in data sia precedente che successiva all’ordinanza n. 3370 del 3 luglio 2014, di correzione di un errore materiale (a seguito del quale, nella precedente ordinanza, era stata indicato l’indirizzo del TAR, anziché, come richiesto, quello del domicilio eletto dall’appellato);
in entrambi i casi, tuttavia, al domicilio eletto in questione veniva registrato il rifiuto del custode di ricevere la consegna dell’atto, con conseguente notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 140 c.p.c. . In data 18 luglio 2014, infine, l’avv. -OMISSIS- si costituiva nel presente giudizio.

Per giurisprudenza consolidata, tale costituzione risulta sanante di tutti i prospettati vizi della notifica, non perfezionata e, secondo la parte appellata, affetta da vizi formali, ma comunque soggetta al principio – sancito dall’art. 156, comma 3, del codice di procedura civile, secondo cui “ La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato ”;
tale principio è ribadito dall’art. 44, comma 4, del codice del processo amministrativo (c.p.a.), a norma del quale “ nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza” .

A logica non diversa corrisponde d’altra parte la disciplina, a carattere più generale, del cosiddetto “ errore scusabile ”, disciplinato dall’art. 37 del medesimo c.p.a.

In tale contesto, la giurisprudenza ha ritenuto che – essendo finalità tipica della notificazione quella di far conoscere alla parte chiamata in giudizio l’avvio della controversia, affinché detta parte possa predisporre le proprie difese – con la costituzione si realizza lo scopo, cui la notifica stessa era preordinata, di modo che gli eventuali vizi di quest’ultima non possono più portare ad una declaratoria di nullità, anche ove la parte costituita lo richieda (o dichiari di intervenire in giudizio a tale esclusivo scopo). Tale regola è stata ritenuta non applicabile solo in situazioni – non ravvisabili nel caso di specie – di notifica inesistente, quando la parte interessata si costituisca dopo la scadenza del termine utile per impugnare (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. IV, 16 ottobre 2006, n. 6168, 12 maggio 2009, n. 2923 e 19 dicembre 2013, n. 3043;
Cons. St., sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 312, 15 luglio 2010, n. 4579;
Cons. St., sez. V, 26 ottobre 2006, n. 6399 e 21 gennaio 2009, n. 280).

L’attuale appellato insiste però nella propria richiesta, asserendo appunto che la prima notificazione sarebbe inesistente e la seconda inammissibile. Le argomentazioni addotte tuttavia – oltre a contrastare con i principi di chiarezza e sinteticità, di cui all’art. 3, comma 2 c.p.a. – appaiono palesemente infondate.

Come ribadito dal già citato art. 44, comma 3 c.p.a., infatti, la costituzione sana la nullità della notifica ed anche irregolarità del ricorso, purchè quest’ultimo sia sottoscritto e non contenga lacune tali, da determinare “incertezza assoluta sulle persone o sull’oggetto della domanda ”. Non si vede come tale situazione sia rapportabile – tenuto conto delle concrete finalità, perseguite dall’adempimento in questione –ad omessa o incompleta indicazione del mittente ”, o a “ nullità della vidimazione postale ” per illeggibilità dei timbri, ovvero a “ compilazione dei documenti necessari alla notifica ” con grafia asseritamente diversa da quella dell’avv. Vaiano, o ancora ad “ indirizzo errato, indeterminato, illeggibile, distaccato, annullato ”, anche per “ grafia alternante caratteri corsivi e stampatelli” , o per altre confuse ragioni (fra cui l’utilizzo di buste non più attuali o di contraddittorietà nella “ registrazione cronologica ”, o persino di carenza di volontà di appellare da parte dell’Università), senza che sia confutabile quanto emerge dalla documentazione depositata, che mostra plurime ricevute postali, chiaramente intellegibili e correttamente indirizzate, benché non ricevute dal destinatario, nella cui condotta potrebbe ravvisarsi la preordinazione di una qualche resistenza al riguardo (resistenza destinata, comunque, ad essere superata, ex art. 140 c.p.c.).

Altre contestazioni investono l’ordinanza della sezione n. 2524 del 19 maggio 2014, con cui si accordava un nuovo termine per rinnovare la notifica tramite ufficiale giudiziario, non essendo andata a buon fine quella precedente, effettuata tramite il servizio postale.

Tale ordinanza sarebbe stata emessa, secondo l’appellato, a seguito di “ istanza rivolta ad un giudice incomp etente”, per ragioni che non sussisterebbero (non essendosi mai trasferito il destinatario dell’atto) e con inosservanza della “ forma fondamentale per i casi di pronunciamenti inaudita altera pars ” (recte: parte ), ovvero con decreto presidenziale, come previsto dall’art. 93 c.p.a.. Anche tali argomentazioni non sono condivisibili. L’appellato non considera infatti che – a norma dell’art. 94 c.p.a., l’impugnazione deve essere depositata presso la segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione. Ove detta notificazione risulti immediatamente non andata a buon fine, la parte interessata – al fine di incardinare il giudizio – non può che rivolgere la propria istanza nei modi, specificati nel secondo comma dell’art. 93. Nella peculiare situazione della notifica a mezzo del servizio postale, invece, il deposito può essere incardinato anche prima del perfezionamento della notifica, a norma dell’art. 45, comma 2, c.p.a...

Quanto sopra, tenuto conto della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 477 del 26.11.2002, riferita al combinato disposto dell’art. 4, comma 3, della legge 20.11.1982, n. 890 (secondo cui “ l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’avvenuta notificazione ”) e dell’art. 149 c.p.c., disciplinante le modalità di effettuazione delle notifiche a mezzo posta, originariamente senza esplicita disciplina del momento perfezionativo della notifica stessa. Con tale pronuncia, la Corte riconosceva la fondatezza della questione di costituzionalità, in quanto “l’inequivoco tenore testuale del comma terzo della legge n. 890/1982 ” non avrebbe consentito “ interpretazione diversa da quella del perfezionamento della notificazione, anche per il notificante, alla data di ricezione del plico da parte del destinatario ”;
tale interpretazione, d’altra parte, si sarebbe posta in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, imponendo questi ultimi sia garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario, sia il non addebito al notificante dell’eventuale esito intempestivo di un procedimento, sottratto ai poteri del medesimo dopo la fase di impulso.

Era ritenuto, pertanto, “ palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante ”che un effetto di decadenza potesse discendere dal ritardo nel compimento di un’attività, riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale). Fermo restando, pertanto, il principio del perfezionamento della notificazione, per il destinatario, solo alla data di ricezione dell’atto, nella medesima sentenza n. 477/02 veniva affermato il principio “ di portata generale ”, riferibile “ ad ogni tipo di notifica e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta ”, secondo cui gli effetti di tale notificazione debbono essere collegati, per quanto riguarda il notificante, “ al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante medesimo ”.

A seguito della sentenza sopra riportata, come è noto, all’art. 149 c.p.c. è stato aggiunto – con legge 28.12.2005, n. 263, art. 2, comma 1, lettera e) – il seguente comma: “ la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto” . Quando pertanto, come nella situazione in esame, una notifica tempestiva (avuto riguardo per la data di spedizione) non giunga a buon fine, per fatto non imputabile alla parte che l’aveva richiesta, ma la circostanza emerga dopo che la causa sia stata assegnata al giudice naturale (nella fattispecie, per la decisione sulla domanda cautelare), tocca evidentemente a detto giudice valutare – nella forma ordinaria delle decisioni collegiali, assunte in via non definitiva (ovvero tramite ordinanza )– la sussistenza di errore scusabile o comunque dei ricordati presupposti per l’applicazione dell’art. 44, comma 4 c.p.a.. La notifica in questione, pertanto, è stata tempestivamente effettuata nel nuovo termine assegnato e legittimamente conclusa nei modi di cui all’art. 140 c.p.c., per persistente rifiuto opposto nel domicilio eletto.

Altrettanto infondate – se non anche tali da configurare gli estremi della lite temeraria – sono le censure riferite a “ nullità del ricorso per nullità della procura ”, nonché a improcedibilità del ricorso stesso per “ cessata materia del contendere sull’esclusione dal dottorato e carenza di “interesse legittimo a impedire la prosecuzione dell’esame ” da parte dell’Università appellante, con ulteriori insinuazioni (non altrimenti definibili, poiché non articolate in forma di censura vera e propria) sull’autenticità della firma del Rettore (che parrebbe “ radicalmente diversa ” da quella presente sul ricorso in precedenza notificato).

Appare infatti evidente, in primo luogo, che eventuali dubbi sull’autenticità della firma e sulla relativa autenticazione risultano privi di pregio in assenza di apposita querela di falso, estranea alla cognizione del giudice amministrativo, mentre la contestazione della sentenza, nella parte in cui esclude l’acquisizione del titolo di dottore di ricerca per silenzio assenso, avrebbe potuto essere effettuata solo con appello (o appello incidentale improprio), non risultando oggetto dell’impugnativa proposta dall’Università. L’esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR Lombardia non potrebbe, inoltre, in alcun modo configurare acquiescenza a quanto deciso dalla Commissione d’esame, che dovrebbe ora “ terminare il suo lavoro ”, in quanto gli adempimenti da effettuare (o meno) non possono che discendere dalla decisione definitiva di merito sulla vicenda contenziosa, in esito al presente giudizio.

Del tutto incongruo, infine, appare il prospettato difetto di interesse dell’Università appellante, per omessa impugnazione del verbale di sospensione dell’esame stilato dalla Commissione: l’operato delle Commissioni esaminatrici nominate, infatti, atteneva alla ricordata fase di doverosa esecuzione dell’istanza cautelare (poi confermata dalla sentenza di primo grado, fino alla relativa sospensione nella presente sede di appello), senza tuttavia che l’Università perdesse la propria legittimazione a sostenere la legittimità dell’atto, originariamente emanato, il cui annullamento era reso oggetto di tempestiva contestazione. In tale fase, peraltro, l’interessato avrebbe anche, presumibilmente, potuto interagire con l’Amministrazione, senza nuovamente sottrarsi (come da quest’ultima affermato, senza smentita di controparte) all’esame finale della seconda Commissione insediata, arrivando a sostenere che il titolo di dottore di ricerca potesse ritenersi già implicitamente (o tacitamente) rilasciato.

Nel merito, le argomentazioni difensive dell’appellante appaiono fondate.

Il dottorato di ricerca di cui trattasi, infatti, risulta disciplinato da regolamento, oggetto del decreto rettorale n. 6164 in data 8 luglio 2009. Da tale regolamento si evince con chiarezza come, al termine dell’ultimo anno di dottorato, sia prevista un’apposita delibera del Collegio dei docenti di ammissione all’esame finale, anche eventualmente dopo un periodo di proroga accordato (art. 7, commi 2 e 3): ugualmente è prevista la possibilità di esclusione dal corso, per quanto qui interessa in caso di “ giudizio negativo alla fine di ciascun anno di frequenza ” (art. 8, comma 1, lettera a);
l’esame finale, infine, consiste nella “ valutazione dei risultati scientifici conseguiti, del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica raggiunta dai candidati” , in ogni caso “ sulla base della relazione del Collegio dei docenti sulla complessiva attività svolta dal candidato ”, oltre che “ della tesi finale scritta e della sua discussione ” (art. 7, comma 11).

Conformemente a quanto ritenuto dalla prima Commissione esaminatrice, il Collegio ravvisa nelle disposizioni sopra riportate la riconduzione della fase elaborativa della tesi – sotto la guida di un tutor – al giudizio del Collegio dei docenti, quale parte integrante dell’attività di ricerca svolta nell’ultimo anno e nell’eventuale periodo di proroga, di modo che non appaiono giustificabili le conclusioni raggiunte nella sentenza appellata, che sembra distinguere nettamente il triennio di corso – che sarebbe da considerare concluso – e l’esame finale, da svolgere in via del tutto indipendente, con discussione della tesi predisposta.

Se infatti – come è ragionevole ritenere – la tesi rappresenta il momento di sintesi delle competenze raggiunte dal ricercatore, le modalità di compilazione della stessa non possono risultare estranee al giudizio da rendere sull’ultimo anno di corso, anche ove eventualmente prorogato.

Allo stesso tempo, non può negarsi la congruità del giudizio negativo, espresso nel caso di specie, in presenza di una delle più gravi deviazioni in cui un ricercatore possa incorrere: quella della voluta riproduzione di lavori altrui. Tale deviazione (non smentita dallo stesso diretto interessato) era sufficiente per deliberare la non ammissione del medesimo all’esame finale, per impossibilità di valutazione positiva dell’ultima fase del corso di dottorato, implicante – con o senza proroga – predisposizione di una tesi originale, in cui si esprimessero le competenze anche di metodo acquisite, in un contesto anche deontologico adeguato.

Non può, dunque, ritenersi che le peculiari modalità di compilazione della predetta tesi fossero estranee al giudizio, che il Collegio dei docenti era chiamato ad esprimere, al termine dell’ultimo anno di corso (o dell’eventuale proroga) in termini di ammissione all’esame finale. Prive di pregio appaiono, dunque, le argomentazioni dell’appellato, che rappresenta la valutazione della tesi come fase a sé stante, a cui il Collegio dei docenti avrebbe dovuto ritenersi del tutto estraneo, con contraddittorietà delle ragioni espresse per la mancata ammissione ed illegittimità della sospensione, disposta dalla Commissione esaminatrice, che avvertiva l’esigenza di un giudizio compiuto sull’ultima fase di attività del candidato.

Tale esigenza doveva ritenersi, invece, sussistente, nei termini e per le ragioni sopra indicati, con effettiva duplice valutazione dell’elaborato finale del candidato: prima come parte integrante del percorso di formazione effettuato, poi per il il valore intrinseco del testo e delle capacità di esposizione dell’estensore.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, con assorbimento di ogni ulteriore ragione difensiva e con le conseguenze precisate in dispositivo;
le spese giudiziali – da porre a carico dell’appellato per i due gradi di giudizio – vengono liquidate nella misura di €. 6.000,00 (euro seimila/00).

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