Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-09-19, n. 202407658
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Pubblicato il 19/09/2024
N. 07658/2024REG.PROV.COLL.
N. 03579/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3579 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Statale D'Istruzione Secondaria Superiore Cicognini – Rodari, Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2024 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante avverso il provvedimento prot. 00-OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicato all’appellante sig.ra -OMISSIS- in pari data, a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore Cicognini – Rodari, recante diniego parziale della domanda di accesso del -OMISSIS-, integrata con domanda del -OMISSIS- e del provvedimento prot. 000-OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicato all’appellante sig.ra -OMISSIS- in pari data, a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore Cicognini – Rodari, recante diniego della domanda di accesso del -OMISSIS- in particolare alla relazione redatta dalla psicologa dr.ssa -OMISSIS-, all’esito degli incontri presso la Classe -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS- e del -OMISSIS-
A sostegno del gravame sono esposte le seguenti circostanze in fatto:
- all’epoca dei fatti l’odierna appellante era esercente la potestà genitoriale nei confronti della figlia minore -OMISSIS- che, medio tempore, ha conseguito la maggiore età ed è oggi parte appellante insieme alla madre;
- il -OMISSIS- aveva presentato all’Istituto resistente una domanda di accesso agli atti, qualificando il proprio interesse difensivo, come parte integrante della denuncia presentata agli organi di competenza;
- infatti, la figlia aveva frequentato, per l’anno scolastico -OMISSIS-, la classe -OMISSIS- -OMISSIS- presso il Liceo Musicale ISSS Cigognini Rodari di Prato, nel corso del quale si sarebbero verificati in suo danno nonché di altro studente, fenomeni di prepotenza e bullismo da parte di un compagno di classe;
- l’impatto di queste vicende aveva indotto la giovane, dopo che il Dirigente Scolastico le aveva negato il passaggio ad altra sezione, a trasferirsi, per l’anno scolastico successivo, presso altro liceo;
- i fatti sopra accennati avevano condotto alla presentazione di una denuncia-querela, da parte della allora parte ricorrente, presso la Legione Carabinieri Toscana, Comando di --OMISSIS-;
- a tutela della figlia minore, i genitori avevano domandato al Dirigente di trasferirla ad altra sezione dell’Istituto, con richiesta che veniva disattesa, adducendo l’esistenza di motivi di privacy legati al gruppo classe dell’altra sezione;
- con istanza del -OMISSIS-, l’allora parte ricorrente inoltrava alla scuola domanda di accesso per acquisire i seguenti atti: “Verbale dell'assemblea di classe -OMISSIS- svoltasi il giorno -OMISSIS- ma redatto in data -OMISSIS-. Relazione della Dott.ssa -OMISSIS-, psicologa, in seguito ai due incontri del -OMISSIS- e -OMISSIS- in classe -OMISSIS--. Relazione della Prof.ssa -OMISSIS-, ref. per il bullismo, in seguito al percorso iniziato con la classe -OMISSIS--”;
- l’istanza veniva negata con provvedimento del -OMISSIS-, nel quale il Dirigente adduceva che i documenti richiesti non potessero essere ostesi, in quanto atti endo-procedurali coperti da privacy;
- il -OMISSIS- successivo, la parte riscontrava il diniego, rappresentando che la natura endo-procedurale al più avrebbe comportato un differimento, ma non il rifiuto di ostensione, e che comunque non risultava alcun procedimento disciplinare in corso nei confronti dei minori interessati, che consentiva di qualificare i suddetti atti come endo-procedimentali;
- in ogni caso, le generiche ragioni di privacy non erano in grado di sorreggere il rifiuto opposto;
- riesaminata la domanda, il -OMISSIS-, il prefato Dirigente ostendeva il verbale della riunione di classe del -OMISSIS-, ma non la relazione del referente per il bullismo, né quella della psicologa, relativa alle sedute del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, sul presupposto che il T.U. di cui al D. Lgs. n.297 del 1994 non prevede la verbalizzazione degli incontri indicati, e dunque che la richiesta aveva ad oggetto documenti non previsti;
- la parte proponeva ricorso al TAR Toscana, anche ai sensi dell’art.116 c.p.a. avverso questi atti, chiarendo che l’accesso, che era oggetto delle sue domande, aveva natura di accesso difensivo e che la motivazione del diniego era illegittima perché il concetto di atto ostensibile prescinde dalla qualificabilità del documento richiesto come tipico;
- l’amministrazione scolastica si costituiva in giudizio sostenendo, tra l’altro, quanto alla relazione della psicologa, che la stessa era un elemento di un più ampio intervento nella classe, relativo ad un più ampio progetto scolastico, autonomo ed indipendente rispetto ai fenomeni occorsi, cd. “progetto benessere”;
- con l’ordinanza istruttoria n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, il primo giudice chiedeva chiarimenti alla parte intimata, che aveva opposto l’esistenza del segreto professionale con riferimento alla relazione della psicologa, chiedendole di precisare se tale decisione fosse stata assunta in via autonoma dall’Istituto, oppure in presenza di una formale ed esplicita opposizione della professionista, appositamente interpellata e legittimata a far valere il relativo segreto;
- in data -OMISSIS- con la nota a chiarimenti, alla quale era allegata la dichiarazione postuma della suddetta psicologa, l’Istituto scolastico precisava che il segreto era stato opposto solo verbalmente in passato, mentre in quella circostanza veniva formalmente rinnovato.
La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso ritenendo che nel caso di specie l’opposizione del segreto professionale precludesse, in radice l’esercizio del diritto di accesso, senza necessità di effettuare alcun tipo di bilanciamento con altri interessi.
Tanto premesso, la parte appellante deduce i seguenti motivi di appello avverso la suddetta decisione: I. Violazione e falsa applicazione dei principi ricavabili dagli artt. 22, 23, 24 della l. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dei principi ricavabili dagli artt. 1 e ss del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184. Violazione e falsa applicazione dei principi ricavabili dagli artt. 620 c.p. e 200 c.p.p. Violazione e falsa applicazione dei principi ricavabili dall’art. 11 del Codice di deontologia degli psicologi approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine ai sensi dell'art. 28, comma 6 lettera c) della Legge n. 56/89.