Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-02-23, n. 202401807
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Testo completo
Pubblicato il 23/02/2024
N. 01807/2024REG.PROV.COLL.
N. 06029/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 6029 del 2019, proposto da
M M, rappresentato e difeso dagli avvocati G S e F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G S in Roma, viale di Villa Massimo 33;
contro
Comune di Tuglie, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina 26;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Terza), 22 gennaio 2019, n. 81, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tuglie;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2023 il Cons. G M e uditi per le parti, in collegamento da remoto, gli avvocati F V e G P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. M M è titolare di autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio, rilasciata in data 31 luglio 2012 dal Comune di Tuglie, con sede e rimessa rispettivamente in via Piave n. 1 e in via Aldo Moro n. 111, box n. 8, «alle condizioni esplicitate nel bando di concorso […] e nel vigente regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente» .
Peraltro, dalle verifiche effettuate dalla Polizia Municipale sarebbe emerso che il Sig. Madane non utilizzava la rimessa indicata in autorizzazione, ancorché avesse stipulato un contratto di locazione. Secondo la polizia locale, il box era utilizzato dal proprietario e non risultava la presenza dell’autovettura utilizzata per l’esercizio del servizio NCC da parte del Sig. Madane.
Pertanto, l’amministrazione comunicava al Sig. Madane l’avvio del procedimento amministrativo di decadenza dall’autorizzazione n. 6 del 31 luglio 2012 «per mancato stazionamento – senza giustificato motivo – del mezzo all’interno della rimessa comunicata al Comune» , in applicazione del disposto dell’art. 36 del «Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente» (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28 novembre 2015 e già notificato al Sig. M M con nota del 5 maggio 2016). Con provvedimento del 28 luglio 2017, il Comune di Tuglie dichiarava la decadenza dalla suddetta autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
2. Con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, il Sig. M M ha impugnato il suddetto provvedimento, chiedendone l’annullamento sulla scorta di due motivi.
2.1. Con il primo, ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nel testo applicabile ratione temporis , come modificato dall’art. 29, comma 1- quater , del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nonché il contrasto degli artt. 5 e 6 del regolamento comunale sopra citato con quanto stabilito dalla disciplina di settore, in quanto le modiche apportate alla legge n. 21 del 1992 dal citato art. 29, comma 1- quater non sarebbero mai entrate in vigore, essendone stata sospesa più volte (e senza soluzione di continuità) l’efficacia. Per cui, all’epoca dei fatti che hanno portato all’adozione della decadenza dall’autorizzazione, la legge n. 21 del 1992 non prevedeva alcun obbligo di stabilire la rimessa esclusivamente nel comune che aveva rilasciato l’autorizzazione.
2.2. Con il secondo motivo, denunciava l’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, in quanto non sarebbe stata dimostrata la circostanza relativa al mancato stazionamento dell’automezzo destinato al servizio di N.C.C. presso la rimessa indicata nell’autorizzazione. Inoltre, non si sarebbe considerato che il comodante (ossia il proprietario del box ) occupava abusivamente il locale in questione, posto nella esclusiva disponibilità del sig. Madane sulla base del contratto di comodato. Né potrebbero assumere rilievo i verbali della polizia locale, fondati sugli articoli 5 e 6 del regolamento comunale, contrastanti con la legge quadro sovraordinata.
3. Con sentenza del 22 gennaio 2019, n. 81, il T.a.r. per la Puglia ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite tra le parti.
3.1. In particolare, il Tribunale, ricostruita la normativa in tema di noleggio con conducente, basata sulla legge 15 gennaio 1992, n. 21 ( «Legge quadro