Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-01-10, n. 202200146

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-01-10, n. 202200146
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200146
Data del deposito : 10 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2022

N. 00146/2022REG.PROV.COLL.

N. 03301/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3301 del 2015, proposto dal Fallimento Arenaways s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M G, R M I e T P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R M I in Roma, via Monte Santo, n. 68;



contro

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la società RFI - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Bellitti e Gian Michele Roberti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gian Michele Roberti in Roma, via del Foro Traiano, n. 1/A;



nei confronti

della società Trenitalia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luisa Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 47;
della Regione Piemonte e della Regione Lombardia, non costituite in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Roma - Sezione III ter , n. 9967 del 24 settembre 2014, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di RFI - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e di Trenitalia s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2021 il consigliere Alessandro Verrico e udito l’avvocato Massimo Letizia, su delega dell’avvocato M G;

Viste le istanze di passaggio in decisione depositate in data 24 novembre 2021 dall’avvocato Luisa Torchia e dall’avvocato dello Stato Davide Di Giorgio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito da:

- il provvedimento del direttore dell’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF), presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, datato 9 novembre 2010 prot. 589, recante “ Valutazioni di cui all’art. 59, comma 2, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009. Servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale richiesti dalla impresa ferroviaria Arenaways s.p.a. ”;

- il provvedimento istruttorio del responsabile del procedimento in data 8 novembre 2010 prot.587/4/URSF/Div.1;

- ove necessario, gli artt. 1-2-6-7 dell’atto del direttore dell’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, datato 6 maggio 2010 prot. 203/1/URSF;

- il provvedimento del 27 ottobre 2011, prot. 768/4/URSF, del direttore dell’URSF, recante l’oggetto: “ Riesame della Decisione n. 589 del 9-11-2010, ai sensi dell’art. 59, comma 4, della legge n. 99 del 23 luglio 2009. Trasmissione Decisione URSF n. 768 del 27 ottobre 2011 ”;

- il provvedimento istruttorio del responsabile del procedimento in data 21 ottobre 2011 prot. n. 752/4/URSF;

- la domanda di condanna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari al risarcimento dei danni, con interessi e rivalutazione dalla data di maturazione al saldo.

1.1. In particolare, ad essere impugnati sono i provvedimenti conclusivi della verifica effettuata dall’URSF (organismo di regolazione di cui all’art. 37, d.lgs. n. 188/2003) sulla compromissione dell’equilibrio economico del contratto di servizio pubblico - sottoscritto tra alcune Regioni (Piemonte e Lombardia) e la società Trenitalia - riveniente dalla richiesta di tracce orarie presentata dalla impresa ferroviaria Arenaways s.p.a. successivamente fallita (ossia l’assegnazione delle tracce orarie necessarie per lo svolgimento del servizio di trasporto passeggeri sulle relazioni Novara-Vercelli-Torino-Asti-Alessandria (via passante di Torino) e Alessandria-Pavia-Milano-Novara (via passante di Milano), nella parte in cui ha comportato limitazioni sulle fermate da effettuare sulla direttrice Milano-Torino.

Invero, pendente il procedimento de quo , entrava in vigore l’art. 59 della l. 23 luglio 2009 n. 99, in virtù del quale lo “ ... svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale... può essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i servizi coperti (co. 2)... ”. Il successivo comma 3 stabiliva inoltre che l’URSF presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “ ... entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, stabilisce se un servizio ferroviario rispetta le condizioni ed i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e, se del caso, dispone le eventuali limitazioni al servizio, in base ad un’analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta: a) del Ministero...; b) del gestore dell’infrastruttura; c) della o delle regioni titolari del contratto di servizio pubblico; d) della impresa ferroviaria che fornisce il servizio pubblico... ”.

L’URSF notificava alla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (RFI) e ad Arenaways la decisione conclusiva del procedimento ex art. 59, comma 3 della l. n. 99/2009 - nel quale era stata chiamata a riferire ed a produrre documentazione pure Trenitalia s.p.a. (peraltro producendo una relazione tecnica in data 5 agosto 2010) -, stabilendo che le tracce assegnabili fossero limitate ai soli capisaldi (Milano e Torino) della tratta richiesta, senza fermate intermedie, in caso contrario assumendo il servizio carattere “ regionale ” e compromettendo l’equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico in essere.

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