Consiglio di Stato, sez. III, decreto cautelare 2012-03-08, n. 201200982

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, decreto cautelare 2012-03-08, n. 201200982
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200982
Data del deposito : 8 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01672/2012 REG.RIC.

N. 00982/2012 REG.PROV.CAU.

N. 01672/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1672 del 2012, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dagli avv. S G, F C, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Questura di Mantova;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 00242/2012, resa tra le parti, concernente REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO - MCP


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato:

- che la funzione del provvedimento presidenziale cautelare non è quella di anticipare il giudizio di merito, bensì quella di evitare che nelle more della camera di consiglio collegiale si determinino pregiudizi irreversibili non rimediabili mediante un’ordinanza emessa in sede collegiale;

- che a questi fini l’estremo della gravità del danno dev’essere valutato - fra l’altro - mettendo in comparazione l’interesse del ricorrente con quello delle controparti pubbliche e private;

- che nella fattispecie la mancata concessione della misura cautelare può comportare, per l’appellante, un pregiudizio sensibile, mentre un breve differimento dell’esecuzione dell’atto impugnato in primo grado non sembra comportare rilevanti pregiudizi per l’amministrazione – tenuto anche conto del fatto che le motivazioni del provvedimento si riferiscono essenzialmente alla irregolarità della posizione del ricorrente sotto il profilo amministrativo, e non a comportamenti pericolosi per l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza;

- che pertanto può essere concessa la misura cautelare della sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati in primo grado, salva ed impregiudicata ogni diversa determinazione del Collegio, sia in sede cautelare che in sede di merito;


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