Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-06-23, n. 201503147
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 03147/2015REG.PROV.COLL.
N. 06842/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6842 del 2012, proposto da:
E P, rappresentato e difeso dagli avv. F M, R M, con domicilio eletto presso Virgilio Di Meo in Roma, Via Lero, 14;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n. 00144/2012, resa tra le parti, concernente risarcimento danni per mancata immissione nei ruoli dei sottufficiali dell'esercito
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2015 il Cons. F M e uditi per le parti gli avvocati Virgilio di Meo (in dichiarata delega di Franco e R M) e l'avv. dello Stato Vessichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor E P adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania per l’accertamento del suo diritto al risarcimento dei danni economici subiti per effetto della mancata possibilità di accesso alla carriera militare, chiedendo in ogni caso l’accertamento del diritto al risarcimento del danno da perdita di chance e del danno esistenziale patito.
In punto di fatto deduceva:
-di essersi sottoposto, in data 14 maggio 1991, a visita medica per l’accertamento del possesso del profilo sanitario occorrente per il prosieguo della carriera, a seguito della quale gli veniva attribuito il giudizio medico legale “idoneo AC3”;
-che tale giudizio, pur non impedendogli la prosecuzione della carriera quale militare di truppa con il grado di caporal maggiore, gli precludeva però la promozione alla categoria dei sottoufficiali con il grado iniziale di Sergente di complemento, presupposto alla nomina a Sergente Maggiore, grado cui egli aspirava al fine di ottenere il passaggio nei ruoli del servizio permanente;
-di avere più volte invano richiesto, in considerazione della ritenuta erroneità del giudizio medico legale, un riesame del medesimo e che solo successivamente, in data 23 marzo 2004, gli veniva fissata una visita medico legale, all’esito della quale si accertava l’assenza di qualsivoglia patologia, con conseguente riconoscimento del profilo sanitario “idoneo AC 1”, profilo richiesto per la nomina a sergente di complemento;
-di avere proposto al Ministero della Difesa istanza per il riconoscimento del grado di Sergente di Complemento, con decorrenza dal 18° mese di servizio, con tutti i benefici di legge conseguenti, ai sensi dell’art. 36 della legge n. 958/1986, ai fini dapprima della commutazione della ferma biennale in triennale e, successivamente, ai fini della partecipazione, in relazione ai posti disponibili, a domanda, al corso di qualificazione di sei mesi, per potere essere ammesso, all’esito del corso, al concorso per l’ammissione nei ruoli dei sottoufficiali in servizio permanente di cui alla legge n.212/1983 e che l’amministrazione, con nota n. prot. 327.58.91 del 20-6-1994 respingeva tale istanza;
-di avere pertanto presentato avverso tale provvedimento ricorso al T.A.R. Lazio, il quale, con sentenza n. 5987/2000, sanciva l’obbligo dell’amministrazione di riconoscerlo, ora per allora, quale idoneo C1, con ogni conseguenza in ordine alla ricostruzione della carriera;
-che, in esecuzione della indicata sentenza, il Ministero della Difesa, con decreto dirigenziale n.6746 dell’11-12-2001, aveva disposto la promozione del ricorrente, ora per allora, al grado di Sergente, con decorrenza dal 20-6-1991, considerando peraltro “non più sussistere la possibilità di partecipare a domanda al corso propedeutico all’ammissione al concorso nei ruoli di sottoufficiali del servizio permanente e non essendo altresì applicabile nei riguardi del militare la nuova normativa, introdotta dal D.Lgs. 196/95, in quanto alla data del 1 settembre 1995 (data di entrata in vigore del detto D.Lgs.) l’interessato risulta nella posizione di congedo”;
-che successivamente, a seguito di diffida, il Ministero provvedeva ad ottemperare parzialmente alla pronunzia giurisdizionale riconoscendo, con decreto di liquidazione prot. 11/7070/1 del 24-9-2004, le sole differenze stipendiali dal 20-6-1991 (data di decorrenza degli effetti economici della promozione al grado di sergente) al 19-4-1995 (data del definitivo congedamento), nonché la riliquidazione del premio di congedamento; a seguito del giudizio di ottemperanza instaurato dal ricorrente medesimo in relazione alla sentenza n.5987/2000 il Ministero provvedeva, poi, a riconoscere gli interessi legali e le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria;
-che infine il Ministero della Difesa aveva provveduto, con decreto n. 52 del 21-3-2007, a costituire la posizione assicurativa in favore del ricorrente per il servizio prestato alle sue dipendenze, riconoscendo pertanto il rapporto intercorso come un vero e proprio rapporto di pubblico impiego con durata dal 20-4-1990 al 19-4-1995, data in cui lo stesso si era interrotto per colpa della p.a.;
che, peraltro, nulla l’amministrazione aveva corrisposto a titolo di “restituito in integrum” o quanto meno a titolo di risarcimento del danno, non essendo allo stato attuale più possibile per il ricorrente l’immissione nel ruolo del servizio permanente;
-che, in considerazione delle preclusioni verificatesi e della responsabilità del Ministero in relazione alla perdita della possibilità per il ricorrente di accedere alla carriera militare, doveva ritenersi sussistente il diritto del ricorrente medesimo alla “restituito in integrum”degli effetti economici scaturenti dalla mancata promozione cui avrebbe avuto diritto in caso di riconoscimento tempestivo del legittimo profilo sanitario AC1, ovvero del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di occasioni di vita, cd. chance, cui aspirava (immissione in ruolo) nonché di ogni ulteriore danno consequenziale ed, in particolare, di quello esistenziale subito, in considerazione della avvertita e sofferta consapevolezza di non poter più vedere realizzata la propria personalità ed il proprio sogno di diventare sottoufficiale e del connesso peggioramento della propria esistenza.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione settima, con sentenza n. 00144/2012 del 13-1-2012 rigettava il ricorso, disponendo la compensazione delle spese del giudizio.
Avverso tale sentenza il signor P E ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, chiedendone l’integrale riforma e, per l’effetto “ in via principale: -accertare essersi instaurato tra l’appellante e l’Amministrazione Militare un vero e proprio rapporto di lavoro di pubblico impiego interrottosi a seguito del provvedimento della p.a., riconosciuto illegittimo con la sentenza del TAR Lazio n.5987/2000; -dichiarare, per conseguenza, l’esistenza del diritto dell’appellante medesimo alla restituito in integrum degli effetti economici scaturenti dalla mancata promozione cui avrebbe avuto diritto in caso di riconoscimento del legittimo profilo sanitario AC1 e, per l’effetto, condannare il Ministero alla restitutio in integrum di tutti gli effetti economici della carriera dell’appellante (retribuzione, TFR, indennità e quant’altro avrebbe dovuto percepire) dal 20-4-1995 (data in cui l’appellante è stato congedato) fino al tempo massimo di permanenza in servizio previsto dalla normativa in materia o quantomeno fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza del TAR Lazio, quantificabili a mezzo di CTU; in ogni caso: -accertare e dichiarare l’esistenza del diritto dell’appellante al risarcimento dei danni derivanti da perdita di chance e, per l’effetto, condannare il Ministero della Difesa al risarcimento di tutti i danni subiti”, ivi incluso il risarcimento del danno esistenziale patito.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha prodotto documentazione.
L’appello è stato discusso e trattenuto per la decisione all’udienza del 9 giugno 2015.
DIRITTO
La Sezione ritiene preliminarmente di evidenziare che la ricostruzione in fatto, come sopra riportata e tratta dalla sentenza di primo grado, non sia stata contestata dalle parti costituite per cui, vigendo la preclusione di cui all’art.64, comma 2, del codice del processo amministrativo, deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.
Passando ora all’esame del merito, rileva il Collegio che parte ricorrente censura in primo luogo la sentenza gravata nella parte in cui assume l’inesistenza di ogni automatismo tra il conseguimento dell’idoneità medico legale quale sergente di complemento e l’accesso al corso di qualificazione, nonché tra la partecipazione a tale corso ed il superamento del concorso necessario ai fini dell’ammissione in ruolo nel servizio permanente. In tal modo il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto l’esistenza, in capo al ricorrente, di una mera aspettativa ad essere trattenuto in servizio e, di conseguenza, la mancanza di un nesso eziologico diretto ed immediato, ex art. 1223 c.c., tra l’errore medico legale in cui era incorsa l’amministrazione e la