Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-02-25, n. 201400884

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-02-25, n. 201400884
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400884
Data del deposito : 25 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04359/2013 REG.RIC.

N. 00884/2014REG.PROV.COLL.

N. 04359/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4359 del 2013, proposto da:
ASSOCIAZIONE CULTURALE NAPOLI SOTTERRANEA ONLUS, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. C P e I F, con domicilio eletto presso Laura Nissolino in Roma, via Tazzoli, n. 2;



contro

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, Sez. VII, n. 1824 dell’8 aprile 2013, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall’amministrazione sulla richiesta di concessione della cavità demaniale censita al n. 00026 dell'archivio ufficio difesa suolo del Comune di Napoli.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 il Cons. C S;

Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO

1. L’Associazione Culturale Napoli Sotterranea Onlus (d’ora in avanti, l’Associazione), che aveva chiesto in data 5 febbraio 2010 e 12 gennaio 2011 all’Agenzia del Demanio di Napoli (d’ora in avanti, l’amministrazione) la concessione del bene demaniale denominato cavità n. C00026, senza ottenere alcun riscontro, ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e per la conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere.

L’adito tribunale, sez. VII, con la sentenza n. 5848 del 16 dicembre 2011, accogliendo il ricorso, ha ordinato all’amministrazione di concludere entro trenta giorni (dalla comunicazione/notificazione della stessa sentenza) il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. L’amministrazione per un verso ha appellato tale sentenza innanzi al Consiglio di Stato, deducendo l’esistenza di plurimi motivi ostativi alla conclusione del procedimento, quali la mancanza dell’autorizzazione del Ministero per i beni culturali, la pregressa situazione debitoria della ricorrente per il mancato pagamento delle indennità derivante dall’uso ventennale senza titolo dello stesso bene oltre ai dubbi sulla stessa appartenenza del bene allo Stato, per altro verso, con atto rep. n. 12 del 28 febbraio 2012, prot. 2524, in dichiarata ottemperanza alla sentenza impugnata, ha rilasciato all’Associazione una concessione provvisoria e biennale,risolutivamente condizionata all’eventuale esito negativo della procedura di verifica dell’interesse culturale del bene.

Con la sentenza n. 2121 del 14 aprile 2012 il Consiglio di Stato, sez. V, ai fini della decisione dell’appello proposto dall’amministrazione, ha ordinato alla Soprintendenza per i beni e le attività culturali il deposito di documentati chiarimenti in ordine all’esito del procedimento di verifica dell’interesse culturale della cavità e di quello finalizzato al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 106, comma 2 bis, del D. Lgs. 22 gennaio 20014, n. 42.

3. Intervenuti in data 9 ottobre 2012 i decreti n. 1453, di dichiarazione di interesse storico culturale della predetta cavità sotterranea n. C00026, e n. 1454, di autorizzazione alla concessione in uso della stessa, l’Associazione con nota in data 4 dicembre 2012 ha chiesto all’Agenzia del Demanio di concludere definitivamente l’originario procedimento di rilascio della concessione demaniale, trasformando quella provvisoria del 28 febbraio 2012 in definitiva di durata almeno esennale.

Stante il silenzio serbato dall’amministrazione anche su questa nuova istanza, l’Associazione ha nuovamente adito il Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

4. Nel frattempo il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 1800 del 27 marzo 2013, in ragione degli intervenuti

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