Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-04, n. 201800043
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Pubblicato il 04/01/2018
N. 00043/2018REG.PROV.COLL.
N. 07772/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7772 del 2015, proposto da:
Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica p.t, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12
contro
P P, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Roma, Sezione II quater , n. 9404 del 14 luglio 2015, concernente mancata ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2017 il Cons. Giovanni Sabbato e udito l’avv.to dello Stato Guida;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla mancata ammissione del signor P P alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2013, in considerazione del punteggio insufficiente di: 27 al parere motivato di diritto civile;26 al parere motivato di diritto penale;27 all'atto giudiziario (cfr. verbale del 10 febbraio 2014 della sotto commissione per gli esami di avvocato costituita presso la Corte di Appello di Napoli).
2. L’impugnata sentenza - T.a.r. per il Lazio – Roma, Sezione II quater , n. 9404 del 14 luglio 2015 - ha accolto il ricorso reputando fondato, assorbita ogni altra censura, il motivo relativo al difetto motivazionale espresso attraverso il semplice voto numerico, in quanto “ non può non essere considerata rilevante la novella legislativa del settore, che ha imposto specifiche prescrizioni proprio al fine di garantire l'effettività dell'obbligo di motivazione ”.
3. Avverso tale decisione il Ministero della giustizia ha proposto – con ricorso ritualmente notificato in data 9 settembre 2015 (vedi documentazione acquisita in data 14 dicembre 2017) e depositato il 18 settembre successivo - un unico complesso motivo di appello (pagg. 3 – 19 del gravame) deducendo, in sintesi, che:
a) è pienamente legittimo il voto numerico parametrato a criteri di valutazione delle prove scritte pressoché identici a quelli stabiliti dalla Commissione centrale, di cui la Corte Costituzionale e la giurisprudenza amministrativa hanno vagliato e sancito l’idoneità in termini di adeguatezza e specificità;
b) è da ritenere sufficiente, a fini motivazionali, l’attribuzione del voto numerico, e non vi è l’obbligo di apposizione di glosse o segni di correzione sugli elaborati;
c) l'interpretazione evolutiva dell’art. 46 della legge n. 247 del 2012 è preclusa in presenza di una
disposizione di diritto intertemporale che conferisce alla nuova regola un preciso campo di applicazione.
4. Il signor P P non si è costituito in giudizio.
5. Con decreto cautelare n. 4283 del 21 settembre 2015, è stata disposta la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e fissata, per la discussione collegiale, la camera di consiglio dell’8 ottobre 2015.
6. Con ordinanza n. 4624 del 9 ottobre 2015, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare “ Ritenuto che la domanda cautelare dell’Amministrazione appare fondata e va accolta, anche alla luce dell’orientamento assunto dalla Sezione nella precedente fase cautelare circa l’idoneità del voto numerico a esprimere il giudizio; ”.
7. Dopo il deposito di ulteriori memorie nell’interesse dell’appellante, all'udienza pubblica di trattazione del 21 dicembre 2017, la causa è stata riservata in decisione.
8. L’appello è fondato e deve essere accolto.
8.1. Non possono essere condivisi i passaggi argomentativi che connotano l’impugnata sentenza laddove conducono all’assunto della insufficienza del voto numerico;ciò alla stregua del consolidato orientamento della Sezione (ora definitivamente confermato dall'Adunanza plenaria, n. 7/2017), in forza del quale:
a) in tema di esami per l'accesso alla professione di avvocato, il potere di valutazione esercitato dalle commissioni di esame è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti (da ultimo sentenze n. 973/2017, n. 3480/2017, n. 5680/2017, n. 5740/2017, n. 5742/2017;n. 5987/2017);
b) la circostanza che la commissione esaminatrice abbia adottato tout court i criteri dettati dalla commissione centrale non integra alcun vizio, trattandosi di una decisione che rientra pienamente in una sfera di discrezionalità tecnica esercitata in modo non irragionevole e dunque insindacabile;come, all'inverso, non spiegherebbe alcun effetto invalidante l'inosservanza delle raccomandazioni formulate dalla commissione centrale in tema di modalità procedimentali aggiuntive, che non hanno carattere cogente (sentenze n. 8621/2009, n. 673/2012, n. 1723/2013, n. 973/2017);
c) ai fini della motivazione, il voto numerico è pienamente sufficiente, anche alla luce delle note decisioni della Corte costituzionale (n. 328/2008, n. 20/2009 e n. 175/2011;cfr. da ultimo, oltre la ricordata decisione dell'Adunanza plenaria, le sentenze della Sezione n. 5658/2017, n. 5659/2017, n. 5682/2017, n. 5726/2017, n. 5728/2017, n. 5729/2017, n. 5740/2017, n. 5742/2017, n. 5987/2017) e tenuto conto della sufficienza dei criteri generali relativi alla correzione degli elaborati, che non richiedono da parte delle singole commissioni alcuna ulteriore specificazione o collegamento con l'estrinsecazione strettamente docimologica della valutazione (sentenze n. 175/2011 della Corte costituzionale;n. 317/2012 del C.G.A.R.S.;n. 8628/2009, n. 2544/2010 e n. 5726/2017 della Sezione);
d) non ha alcun rilievo l'assenza di segni di correzione, laddove al contrario solo se la commissione ritenga di apporre sottolineature o segni può ammettersi la valutazione della loro coerenza con affermazioni, concetti e principi espressi nell'elaborato, sempre che si tratti di segni non neutri od opachi, ma significativi (ordinanze n. 4798/2017, n. 4802/2017, n. 4803/2017);
e) non consente alcun dubbio interpretativo (nel senso di una pretesa immediata applicabilità immediata) la disposizione dell' art. 46, comma 5, della L. n. 247 del 2012, in combinato disposto con il chiarissimo tenore del successivo art. 49, che tiene ferma l'applicabilità delle norme previgenti " sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame " per i primi due (poi quattro, ora cinque) anni successivi all'entrata in vigore della legge, anche in disparte la considerazione che il comma 6 dell'art. 46 rinvia comunque ad apposito regolamento del Ministro della giustizia, da emanare sentito il Consiglio Nazionale Forense, per disciplinare " le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali ", sia pure sulla base dei criteri generali enunciati dal medesimo comma 6 (sentenze n. 4040/2016 e n. 1873/2017);
f) non sfugge che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 310 del 10 del 5 novembre 2010, ha affermato che è incostituzionale la legge che esclude l'onere della motivazione, ma essa non si attaglia alla legittimità del punteggio numerico in sede di valutazione delle prove di esame, essendosi la Corte espressa in relazione agli atti sanzionatori;con tale pronuncia, in particolare, la Corte ha ritenuto che " È costituzionalmente illegittimo l' art. 14, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro (come sostituito dal D.Lgs. n. 106 del 2009), nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, esclude l'applicazione ai medesimi provvedimenti dell'art. 3, comma 1, che impone l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo. L'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, infatti, non soltanto è diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell'azione amministrativa, ma anche, nel contempo, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione e, dall'altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale ";il principio enucleabile da tale pronuncia è quindi riferibile a disposizioni aventi carattere sanzionatorio, sicché non può estendersi a procedimenti d'indole diversa come quello di valutazione delle prove di un concorso;del resto, " il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame di abilitazione, nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato " (cfr. Corte cost., n. 175 del 2011 cit.;nonché la sentenza di questa Sezione n. 5726/2017).
g) in ordine alla pretesa genericità dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia, questa Sezione, con riferimento peraltro alla medesima sessione 2013 degli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, ha avuto modo di osservare che vale a denotare l’infondatezza delle censura quanto argomentato a proposito della “ idoneità del punteggio numerico ad integrare valida motivazione, costituendo all'evidenza tale doglianza riproposizione della censura relativa all'asserito difetto di motivazione ” (cfr. sentenza n. 5726 cit.).
9. Per tutte le considerazioni esposte, l'appello del Ministero della giustizia deve essere accolto.
10. Da ciò consegue che, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettato il ricorso instaurativo del giudizio di I grado.
11. Le spese di ambedue i gradi di giudizio, regolamentate secondo il criterio della soccombenza, sono liquidate nella misura stabilita in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.