Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-07-18, n. 202206088
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Testo completo
Pubblicato il 18/07/2022
N. 06088/2022REG.PROV.COLL.
N. 10882/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 10882 del 2021, proposto dalla Newo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M G, Domenico Tomassetti, C T e A D F, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
l’Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) Ba/2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato T T C, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
della Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Dipierro e Monica Gallo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
dell’Itea s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F P B, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
del Consorzio Sviluppo Area Industriale di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
dell’Acquedotto Pugliese s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Puglia (Arpa), in persona del legale rappresentante pro tempore , della Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , del Comando dei Vigili del fuoco di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , dell’Autorità di Bacino per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , dei Comuni di Modugno, Palo del Colle, Giovinazzo, Binetto, Bitetto, Bitritto, Sannicandro di Bari, in persona dei Sindaci pro tempore , dell’Ossigenopuro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , tutti non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Gioia per Natura – Ambiente & Sviluppo, in persona del legale rappresentante pro tempore , e il signor C C, rappresentati e difesi dagli avvocati C C e F C, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, n. 1867 del 13 dicembre 2021, resa tra le parti, concernente la determinazione favorevole della Regione Puglia sulla compatibilità ambientale del progetto di impianto da realizzare nel Comune di Bari per il trattamento e co-incenerimento di rifiuti speciali prodotti dal trattamento di biostabilizzazione di rifiuti urbani.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ambito di Raccolta Ottimale Ba/2, del Consorzio Sviluppo Area Industriale di Bari, della Città Metropolitana di Bari, della Regione Puglia, di Itea s,p.a.;
Visto l’intervento ad opponendum della associazione Gioia per Natura – Ambiente & Sviluppo e del signor F C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2022 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati M G, C T, A D F, G F M, su delega dell’avvocato F P B, E C, F S M, su delega dell’avvocato G M, C C, su delega dell’avvocato T T C, e F C.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza del T.a.r. per la Puglia n. 1867 del 13 dicembre 2021, è stato accolto il ricorso presentato dall’Ambito di Raccolta Ottimale Ba/2 per l’annullamento:
a) della determinazione del dirigente del servizio autorizzazioni ambientali della regione Puglia n. 7 del 25 gennaio 2018, recante il giudizio favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto della società Newo relativo alla realizzazione nel comune di Bari di un impianto per il trattamento e co-incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, prodotti dal trattamento di biostabilizzazione di rifiuti di natura urbana;
b) della determinazione regionale n. 124 del 31 marzo 2021 con la quale sono state ritenute non sostanziali, ai fini della VIA (valutazione di impatto ambientale), alcune ulteriori modifiche progettuali.
1.1. La sentenza n. 1867 del 2021 ha quindi definito in primo grado uno dei cinque ricorsi presentati da diversi soggetti contro i medesimi provvedimenti regionali che, tuttavia, il T.a.r. di Bari ha comunque ritenuto di trattare separatamente.
2. Più nel dettaglio, con istanza trasmessa il 18 marzo 2016 la società Newo ha chiesto alla regione Puglia l’avvio della procedura di VIA (valutazione impatto ambientale) e di AIA (autorizzazione integrata ambientale) in ordine al progetto relativo alla realizzazione e all’esercizio del suddetto impianto di trattamento e co-incenerimento di rifiuti speciali da ubicarsi in Bari nella zona industriale del consorzio ASI. A corredo dell’istanza, la società ha prodotto la necessaria documentazione, descrivendo, in particolare, come il progetto prevedesse la realizzazione di un’installazione destinata all’attività di recupero, con le operazione R13, R12, R1 ed R5 di cui all’Allegato C della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, dei rifiuti speciali non pericolosi (codici EER 19.05.01, 19.05.99 e 19.12.12), provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani, ordinariamente destinati a discarica, e del rifiuto pericoloso prodotto dalla stessa installazione a seguito del trattamento degli effluenti gassosi (codice EER 190106).
2.1. L’attività di recupero, attraverso co-incenerimento del rifiuto, è finalizzata al recupero di materia ed energia: i) con la cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica per l’utilizzo tecnico da parte di terzi; ii) la produzione di materiale vetroso utilizzabile in sostituzione di materia prima vergine nel settore edilizio (cd. perle vetrose, denominate anche Ossieco); iii) la produzione di energia elettrica.
2.2. La specifica capacità di recupero si sarebbe dunque configurata mediante un impianto di co-incenerimento, ai sensi dell’art. 237- ter, comma 1, lett. c) del d.lgs.152/2006, con funzione principale consistente nella produzione di energia e di materiali e non nella mera distruzione dei rifiuti.
2.3. Per raggiungere il predetto risultato di recupero di materia ed energia, la Newo ha proposto una innovativa tecnologia (brevettata dalla società Itea) di ossi-combustione, cosiddetta Isotherm Flamless , già riconosciuta quale Best Available Techniques (BAT) anche dall’Unione Europea. In concreto, il processo di ossi-combustione Isotherm Flamless, cioè senza fiamma, si sviluppa in un’atmosfera di ossigeno generato a monte da una unità di produzione connessa, realizzata dalla società Ossigenopuro (con istanza trasmessa del 21 marzo 2016, quest’ultima società ha chiesto alla Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i - quater) e lett. o - bis) del d.lgs. 152/2006, di avviare il procedimento per l’ottenimento dell’“ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed allo scarico delle acque reflue meteoriche ” per l’impianto connesso dedicato alla produzione di ossigeno).
2.4. Con nota del 31 marzo 2016, il Servizio VIA e VINCA (valutazione incidenza ambientale) della regione Puglia, ha richiesto ulteriori chiarimenti ed integrazioni anche con riferimento all’emissione del parere di compatibilità paesaggistica da parte del Servizio attuazione pianificazione paesaggistica. La Newo, il 5 aprile 2016, ha tuttavia evidenziato che l’area interessata dal progetto ricadeva nei territori già costruiti, ai sensi dell’art. 1.03, commi 5 e 6, delle NTA del PUTT, e che pertanto l’intervento non soggiaceva all’accertamento della compatibilità paesaggistica.
2.5. La Newo e la Ossigenopuro, con note del 2 maggio 2016 e del 4 maggio 2016, hanno poi fornito riscontri alle ulteriori richieste della Regione in ordine alla valutazione dell’impatto ambientale dell’intervento considerato nella sua interezza e quindi comprensivo dell’annesso impianto di produzione e alimentazione di ossigeno tecnico.
2.6. Con nota prot. n. 5734 del 10 maggio 2016, la regione Puglia ha comunicato l’avvio del procedimento e convocato la prescritta conferenza di servizi per il giorno 30 maggio 2016. Prima della apertura dei lavori della conferenza, sono pervenute osservazioni al progetto da parte di taluni enti interessati (Vigili del fuoco, comune di Modugno) e un nulla osta dell’Acquedotto pugliese, mentre con nota del 27 maggio 2016 il comune di Bari, Ripartizione tutela ambiente, sanità e igiene, ha chiesto ulteriori integrazioni ed approfondimenti in merito all’analisi “d i dispersione delle emissioni ” in relazione alla vicinanza di alcuni insediamenti commerciali e residenziali (questi ultimi a circa 1 Km). Con nota del 1° giugno 2016 l’Autorità di bacino della Puglia ha, per parte sua, comunicato che nell’area non vi erano vincoli idrogeologici.
2.7. La prima seduta della conferenza di servizi (il 30 maggio 2016) si è conclusa con ulteriori richieste di chiarimenti e precisazioni rispetto al progetto presentato. Successivamente, con nota dell’11 luglio 2016 l’associazione Lega Ambiente ha presentato le proprie osservazioni.
In relazione alle richieste di cui alla predetta nota del comune di Bari, la Newo ha invitato l’Arpa, quale autorità di controllo delle sorgenti emissive, a rendere disponibili i dati per l’implementazione dello studio sulle dispersioni. Con comunicazioni dell’11 agosto 2016 e del 19 settembre 2016, l’Arpa ha reso disponibili i dati e la Newo ha trasmesso il proprio elaborato tecnico.
2.8. Il Comitato VIA regionale ha poi chiesto talune integrazioni, il 15 novembre 2016, mentre il 1° dicembre 2016 la Soprintendenza di Bari ha evidenziato l’assenza di vincoli, formulando alcune osservazioni al progetto.
2.9. La