Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-06-15, n. 201502940

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-06-15, n. 201502940
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502940
Data del deposito : 15 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04580/2014 REG.RIC.

N. 02940/2015REG.PROV.COLL.

N. 04580/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4580 del 2014, proposto da:
Società Atzwanger s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda A.T.I. con Saglietto Engineering s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato M M F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P S R, in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 11;

contro

Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a. - A.C.D.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S R e A C, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2;

nei confronti di

Torricelli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell’A.T.I con la Asfalt C.C.P. s.p.a, non costituita in giudizio;
SIBA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell’A.T.I. con la Ruscalla Renato s.p.a., non costituita in giudizio;
Saglietto Engineering s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Paola Chirulli e Giuseppe Inglese, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Via Emilia n. 88;

per l’ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 5604/2013, resa tra le parti, e per il risarcimento dei danni subiti.


Visto il ricorso in ottemperanza con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a. - A.C.D.A. e della Saglietto Engineering s.r.l.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 2, lett. c), 38, 84 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2015 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati A C e Paola Chirulli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in esame la Atzwanger s.p.a. ha chiesto l’emissione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per dare effettiva ottemperanza alle statuizioni pronunciate con la sentenza della Sezione 26 novembre 2013, n. 5604 (con la quale è stato accolto il ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione all’A.T.I. Torricelli s.r.l. – Asfalt C.C.P. s.p.a. della gara d’appalto indetta dalla Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a. - A.C.D.A. per la progettazione e la realizzazione di un impianto di abbattimento delle sostanze nutrienti dell’acqua e di adeguamento di un impianto di depurazione), se del caso nominando un commissario ad acta, al fine di aggiudicare il contratto all’A.T.I. Ztzwanger s.p.a. – Saglietto Engineering s.r.l., e con accertamento del diritto a contrarre e ad eseguire i lavori;
inoltre ha chiesto la condanna della Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a. - A.C.D.A. al risarcimento dei danni patiti a causa della intempestiva o mancata esecuzione della sentenza e la fissazione di una penale per l’illegittimo ritardo, all’uopo nominando un commissario ad acta.

2.- Con atto depositato il 16 giugno 2014 si è costituita in giudizio la Saglietto Engineering s.r.l., che ha eccepito l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso, nonché ne ha dedotto l’infondatezza.

3.- Con memoria depositata il 16 gennaio 2015 detta società ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente ed ha dedotto l’infondatezza delle richieste contenute in ricorso, concludendo per la reiezione.

4.- Con memoria depositata il 17 gennaio 2015 l’Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a. - A.C.D.A. ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente ed ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto infondato.

5.- Con memoria depositata il 23 gennaio 2015 la ricorrente ha chiesto la condanna della Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a. - A.C.D.A. al risarcimento dei danni patiti a causa dell'impossibilità di eseguire la sentenza ottemperanda, stante l'avvenuta conclusione dei lavori, oltre a rivalutazione ed ad interessi come per legge.

6.- Con memoria depositata il 23 gennaio 2015 la costituita Azienda ha sostanzialmente ribadito tesi e richieste.

7.- Con atto notificato il 3 aprile 2015 e depositato il 29 aprile 2015 il difensore della società ricorrente, premesso che è sopravvenuto un accordo tra le parti per una composizione stragiudiziale della controversia, a seguito del quale non residua interesse al gravame, ha dichiarato di rinunciare agli atti del ricorso ed ha chiesto l’integrale compensazione delle spese.

8.- Con memoria depositata il 7 maggio 2015 l’Azienda suddetta ha richiamato l’atto di rinuncia agli atti notificatole dalla ricorrente a seguito di accordo tra le parti (con compensazione delle spese), ne ha preso atto e lo ha accettato.

9.- All’udienza in camera di consiglio del 12 maggio 2015 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti resistenti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

10.- Osserva la Sezione che l'atto di rinuncia al ricorso, non sottoscritto personalmente dalla parte, ma dal solo difensore, non è corredato da mandato speciale a quest’ultimo a rinunciare al ricorso, come richiesto dall’art. 84, comma 1, del c.p.a., non potendosi ritenere speciale il mandato ad esso rilasciato a margine del ricorso per ottemperanza, con il quale è stata ad esso genericamente concessa ogni facoltà di legge, compresa quella di rinunciare agli atti.

Detto atto di rinuncia, seppure notificato alle controparti nei termini di cui all’art. 84, comma 3, del c.p.a., non rispetta tutte le prescrizioni di cui all'art. 84, comma 1, del c.p.a., sicché può essere ritenuto argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi del dell’art. 84, comma 4, del c.p.a..

Quindi nel caso di specie dalla rinuncia irrituale al ricorso in esame può desumersi la sopravvenuta carenza di interesse allo stesso, con conseguente declaratoria della sua improcedibilità (cfr. sul punto, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 12 febbraio 2011 n. 6484).

11.- L’appello in esame deve essere conclusivamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

12.- Nella concorde richiesta della ricorrente e della Azienda Cuneese dell’Acqua s.p.a. A.C.D.A.,nonché nella particolarità della fattispecie, il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.

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